Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-11, n. 202306779

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-11, n. 202306779
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306779
Data del deposito : 11 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2023

N. 06779/2023REG.PROV.COLL.

N. 02872/2023 REG.RIC.

N. 02908/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 2872 del 2023, proposto da
Elett.R.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe D’Amico e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

D s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L L ed E d R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Basilicata, Gruppo C.D.S. soc. cons. a r.l., Tecnimont s.p.a., Pinto s.r.l., In.Hr Agenzia per il lavoro s.p.a., Autolinee Dibiase - s.n.c. di Dibiase Felice &
C., Sator Service s.r.l., Sviluppo Basilicata s.p.a., non costituite in giudizio;



sul ricorso in appello numero di registro generale 2908 del 2023, proposto da
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Dell’Aglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

D s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L L ed E d R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gruppo C.D.S. soc. cons. a r.l., Tecnimont s.p.a., Pinto s.r.l., In.Hr Agenzia per il lavoro s.p.a., Autolinee Dibiase s.n.c., Sator Service s.r.l., Elett.R.A. s.r.l., non costituite in giudizio;

per la riforma

quanto a entrambi i ricorsi, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (sezione Prima) n. 4/2023, resa tra le parti


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi della D s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti, nella causa r.g. n. 2872 del 2023 gli avvocati Molinari in dichiarata delega di D’Amico, e Lentini, e nella causa r.g. n. 2908 del 2023 gli avvocati Dell’Aglio e Lentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La D s.r.l., qualificandosi come fornitrice di materiale per l’esecuzione del contratto cd. “EPSCC1” nell’ambito del progetto per la coltivazione del giacimento di idrocarburi “Tempa Rossa” in Basilicata, ha impugnato in primo grado la delibera della Sviluppo Basilicata s.p.a. di non ammissione della stessa D alle agevolazioni istituite dalla Regione Basilicata mediante avviso pubblico per l’attribuzione di contributi di solidarietà a fondo perduto in favore delle imprese lucane che vantassero crediti rimasti insoddisfatti per prestazioni rese nell’ambito del detto contratto EPSCC1.

Per quanto di rilievo, la D aveva domandato l’ammissione al contributo per l’attività svolta nell’avanzamento del cantiere, per un importo di complessivi € 384.101,17, ma la sua domanda era stata respinta in ragione della mancata dimostrazione della riconducibilità dei crediti al pertinente contratto EPSCC1.

2. Il Tribunale amministrativo adito, dopo aver ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese ammesse alle agevolazioni, pronunciando nella resistenza della Regione Basilicata, accoglieva il ricorso, dando rilievo al fatto che la ricorrente aveva prodotto nel procedimento propria autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 sulla integrazione dei requisiti necessari all’attribuzione delle agevolazioni, nonché vari documenti (quali DDT e fatture correlate) recanti dicitura “Tempa Rossa”;
aveva inoltre prodotto apposita perizia giurata e dato evidenza in giudizio di pagamenti parziali ricevuti da alcune imprese appaltatrici, nonché di una nota della Tecnimont s.p.a., quale contraente generale per il contratto interessato, che confermava la partecipazione della D alle attività allo stesso relative.

Alla luce di ciò, ritenendo illegittimo il provvedimento di mancata ammissione alle agevolazioni adottato dall’amministrazione, il T ne disponeva l’annullamento facendo salve le rideterminazioni dell’amministrazione a fronte dei profili di carenza istruttoria rilevati.

3. Avverso la sentenza ha proposto un primo ricorso in appello ( sub r.g. n. 2872 del 2023) la Elett.R.A. s.r.l., quale impresa già ammessa alle agevolazioni e pregiudicata dalla riammissione alle stesse della D, riammissione peraltro nelle more intervenuta, in via provvisoria, in esecuzione della sentenza.

L’appellante ha dedotto:

I) error in iudicando : violazione degli artt. 45 e 46 d.P.R. n. 445 del 2000;
artt. 2729 e 2697 Cod. civ.;
artt. 115 e 116 Cod. proc. civ.;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta;
violazione dei principi di par condicio competitorum , non discriminazione e trasparenza;
violazione della lex specialis : violazione del principio di tipicità delle fonti di prova e degli artt. 2 e 6 dell’avviso pubblico per l’ottenimento del contributo;

II) error in iudicando : violazione degli artt. 45 e 46 d.P.R. n. 445 del 2000;
artt. 2729 e 2697 Cod. civ.;
artt. 115 e 116 Cod. proc. civ.;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta;
violazione dei principi di par condicio competitorum , non discriminazione e trasparenza;
violazione della lex specialis : violazione del principio di tipicità delle fonti di prova e degli artt. 2 e 6 dell’avviso pubblico per l’ottenimento del contributo, sotto altro profilo;

III) error in iudicando : violazione degli artt. 45 e 46 d.P.R. n. 445 del 2000;
artt. 2729 e 2697 Cod. civ.;
artt. 115 e 116 Cod. proc. civ.;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta;
violazione dei principi di par condicio competitorum , non discriminazione e trasparenza;
violazione della lex specialis : violazione del principio di tipicità delle fonti di prova e degli artt. 2 e 6 dell’avviso pubblico per l’ottenimento del contributo, sotto ulteriore profilo.

4. Con distinto appello ( sub r.g. n. 2908 del 2023) la medesima sentenza è stata impugnata dalla Regione Basilicata, la quale ha dedotto:

I) difetto di motivazione;
violazione degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000;
violazione della lex specialis del bando;

II) travisamento del fatto;
travisamento della prova;
violazione del principio della par condicio ;
violazione dell’art 2697 Cod. civ.;

III) sul soccorso istruttorio e sul difetto di istruttoria.

5. Resiste a entrambi gli appelli la D s.r.l., la quale ha anche riproposto ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. in ambedue i giudizi il motivo di ricorso rimasto assorbito nel giudizio di primo grado, con cui aveva dedotto la violazione di legge (artt. 1350 e 1352 Cod. civ.;
artt. 43, 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all’art. 18 l. n. 241 del 1990 e in relazione agli artt. 2, 4, 6 e 7 dell’avviso pubblico sul contributo di solidarietà “Tempa Rossa”);
violazione del giusto procedimento;
eccesso di potere (erroneità, arbitrarietà, sviamento, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria, difetto del presupposto).

6. Sulla discussione delle parti per entrambi i giudizi all’udienza pubblica del 15 giugno 2023 le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 96, comma 1, Cod. proc. amm. in quanto aventi a oggetto la medesima sentenza.

2. Vanno esaminate in limine le eccezioni preliminari sollevate dalla D.

2.1. Sotto un primo profilo, l’appellata deduce l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Elett.R.A. in quanto la dedotta mancata dimostrazione del credito, superata in sede di contraddittorio procedimentale, sarebbe decentrata rispetto alle ragioni dell’esclusione, incentrate sulla sola mancata riconducibilità del credito nel perimetro delle prestazioni del contratto EPSCC1, sicché la doglianza vorrebbe sostanzialmente eludere la mancata impugnativa incidentale degli esiti del procedimento in parte qua .

2.1.1. L’eccezione non è conducente né rilevante ai fini del decidere, e non consente di ritenere l’inammissibilità dell’intero gravame, atteso che l’appellante muove critiche alla sentenza anche (in particolare, nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione) in relazione al profilo della mancata dimostrazione della riconducibilità al contratto EPSCC1 dei crediti evocati dalla D, elemento della motivazione provvedimentale, questo, che - si anticipa - non risulta superato dalle doglianze proposte dalla ricorrente in primo grado e sul quale dunque meritano accoglimento i proposti appelli.

2.2. Lo stesso è a dirsi per l’eccezione d’inammissibilità per novità delle deduzioni formulate dalla Elett.R.A. in ordine alla non strumentalità, rispetto alle opere del contratto EPSCC1, di alcuni dei beni forniti dalla D: come anticipato, altra è la specifica ragione di non ammissione alle agevolazioni che va confermata, rispetto alla quale alcun rilievo assume l’eccezione sollevata dalla D.

3. Col primo motivo di gravame la Elett.R.A. si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell’accogliere il ricorso senza considerare che, sulla base della pertinente lex specialis , non potrebbe riconoscersi il previsto contributo in difetto di produzione dei contratti presupposti, i quali non ammettono alcun equipollente: la lex specialis richiedeva al riguardo, chiaramente, un “ rapporto contrattuale certo in quanto documentalmente provato ”.

Diversamente giudicando, il T avrebbe operato un’inversione dell’onere della prova, giungendo ad affermare che incombeva in capo all’amministrazione l’onere di contestare le allegazioni e produzioni documentali di parte attrice per la loro intrinseca valenza indiziaria.

Parimenti erroneo sarebbe il riferimento operato dal giudice all’autocertificazione della D per porre conseguentemente a carico dell’amministrazione l’onere della prova contraria, quando competeva invece alla stessa D, anche per il principio di vicinanza della prova, fornire dimostrazione di quanto necessario all’attribuzione dei benefici.

Per le medesime ragioni non potrebbe rilevare un documento proveniente da un soggetto terzo ( i.e. , la Tecnimont, quale contraente generale in relazione al contratto EPSCC1) in quanto non equipollente ai contratti, trattandosi peraltro di documento postumo e che non specifica le prestazioni in cui D sarebbe stata effettivamente coinvolta;
ciò tanto più se si considera che a seguito di richiesta di Sviluppo Basilicata al concessionario del progetto Total E&P Italia s.p.a., quest’ultimo aveva risposto di non disporre di alcun elemento di riscontro esaustivo in merito.

3.1. Col secondo motivo la Elett.R.A. deduce come il giudice di primo grado abbia trascurato altresì che nella specie difettava anche la prova del fatto che le prestazioni evocate rientrassero in quelle relative alla gestione del contratto EPSCC1, considerato che le fatture e i DDT valorizzati recavano la mera dicitura “Tempa Rossa”, sicché il giudice avrebbe di fatto trascurato che non tutte le attività che si svolgevano in tale luogo avevano per ciò solo connessione col suddetto contratto EPSCC1.

3.2. Col terzo motivo l’appellante denuncia l’errore in cui il giudice sarebbe incorso nell’attribuire valore probatorio ad atti a formazione unilaterale della D, in specie l’autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e la perizia giurata prodotta dalla stessa D, priva in sé di valore probatorio.

Ancora, la documentazione fornita dalla D non costituirebbe prova del fatto che le prestazioni fossero riferibili al contratto EPSCC1, sicché valorizzare tali documenti equivarrebbe a formulare una cd. “presunzione de praesumto ”.

4. Censure in buona parte analoghe solleva la Regione Basilicata, che col primo motivo di gravame si duole dell’errore commesso dal giudice di primo grado nel ritenere che D abbia provato la riconducibilità delle prestazioni al contratto EPSCC1 a mezzo di autocertificazione, la quale non può costituire ex se valido strumento attestante il possesso del requisito mancante, considerato che la lex specialis richiedeva al riguardo apposita documentazione ai fini della dimostrazione dei requisiti, e che del resto i crediti dovevano riguardare esclusivamente il cantiere EPSCC1, e non in generale le opere del progetto Tempa Rossa.

4.1. Col secondo motivo la Regione si duole dell’errore percettivo in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nell’assimilare il progetto “Tempa Rossa” al contratto EPSCC1, attribuendo all’avviso la finalità di sostenere tutte le imprese coinvolte nel progetto Tempa Rossa, quando invece lo stesso avviso riguardava il solo segmento relativo al contratto EPSCC1, distinto dagli altri ricompresi nel medesimo progetto.

Quest’ultimo progetto, infatti, abbinato ad apposito codice unico - CUP, ricomprende più affidamenti a diversi contraenti generali, uno dei quali soltanto ( i.e. , il contratto EPSCC1, appunto) formava oggetto dell’avviso relativo al contributo di solidarietà.

Per tali ragioni, il mero riferimento nella documentazione presentata dalla D al “Progetto Tempa Rossa” non varrebbe a dimostrare la riconducibilità delle sottese prestazioni al contratto EPSCC1.

In tale prospettiva, il giudice di primo grado sarebbe incorso anche in un vizio di travisamento della prova, attribuendo ai documenti prodotti da D un significato diverso da quello che gli stessi oggettivamente esprimono, considerato che nessuno di questi dà evidenza di un collegamento con il contratto EPSCC1, sicché la sentenza dovrebbe ritenersi viziata anche per carenza, incompletezza od erroneità della motivazione.

Analoghe considerazioni valgono per i documenti che contengono il riferimento al CUP, atteso che lo stesso è unitario per l’intero progetto e non dà garanzia della riconducibilità delle prestazioni al contratto EPSCC1;
il che parimenti vale per l’utilizzo del conto corrente dedicato, che riguarda il progetto Tempa Rossa nel suo complesso. Ciò senza considerare peraltro che alcuni dei documenti prodotti dalla D risultano del tutto privi di indicazioni anche del solo “progetto” o “CUP” di loro riferimento.

Né può avere rilievo, in tale contesto, la perizia giurata, che non vale a dimostrare la riconducibilità delle prestazioni all’avanzamento del contratto EPSCC1, avendo la stessa tutt’altra finalità, inerente alla mancata soddisfazione dei crediti e loro importo alla luce della documentazione contabile dell’impresa, e d’altra parte la detta perizia non riporta alcuna attestazione in ordine al suddetto elemento della riconducibilità dei crediti al contratto EPSCC1.

4.2. Col terzo motivo, la Regione deduce che la sentenza di primo grado non sarebbe condivisibile neppure nella parte motivazionale relativa al mancato esercizio del dovere di soccorso istruttorio da parte di Sviluppo Basilicata e alla dedotta necessità di attendere la produzione da parte di D della nota trasmessa dal contraente generale Tecnimont.

Da un lato, infatti, l’amministrazione aveva già inviato alla D una richiesta d’integrazione istruttoria;
dall’altro non è sostenibile, anche per ragioni di par condicio fra gli operatori, che il soccorso istruttorio possa avere effetto anche a seguito della chiusura del procedimento.

Nella specie il T sarebbe incorso in errore nel dar rilievo a un documento ( i.e. , la suddetta nota a firma Tecnimont) estraneo al procedimento e formatosi successivamente alla chiusura della procedura e all’adozione del provvedimento di non ammissione di D.

A ciò si aggiunga che la stessa nota della Tecnimont ha un contenuto generico e richiama solo alcune delle imprese destinatarie delle fatture prodotte dalla D, risultando dunque inidonea a provare l’esistenza del rapporto contrattuale e la riconducibilità dei crediti a prestazioni riferibili al contratto EPSCC1.

5. I motivi, che vanno tutti esaminati congiuntamente per connessione e stretta interdipendenza delle questioni trattate, sono fondati, nei termini e per le ragioni che seguono.

5.1. Occorre premettere che l’avviso relativo alle agevolazioni controverse aveva quale univoco presupposto sostanziale richiesto alle imprese candidate il vantare crediti rimasti insoluti per attività prestate in relazione al cd. “ contratto EPSCC1 ” del progetto “ Tempa Rossa ” (cfr., chiaramente, l’art. 2, comma 1, lett. a) e c) dell’avviso).

Al contempo, l’art. 2, comma 2, ultima parte, stabiliva, al fianco alla regola generale per cui “ Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere autodichiarati, autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 […]”, che “ In ogni caso, dovranno essere prodotti i documenti contrattuali e fiscali relativi al credito o ai crediti non contestato/i e insoddisfatto/i (fatture, D.D.T., ordini, contratti, ecc.) e gli atti ed i provvedimenti dei giudizi eventualmente intrapresi ”.

Allo stesso modo, l’art. 6, comma 2, stabiliva che alla domanda telematica andasse allegata, fra l’altro, “ a) Documentazione probatoria (fatture, D.D.T., ordini, contratti, estratti conto che esibiscano precedenti pagamenti a conferma dell’esistenza del rapporto, eventuali provvedimenti giudiziari, altro) a dimostrazione dell’effettivo credito vantato e non contestato ”, oltre a “ Perizia giurata redatta da un revisore legale attestante […] il mancato pagamento del credito vantato e non contestato, dall’insorgenza dello stesso alla data di pubblicazione del […] bando, sulla base delle risultanze dei conti, dei libri contabili e fiscali dell’impresa ”, con precisazione che “ In mancanza della richiamata documentazione, dalla quale è possibile verificare l’importo del credito vantato, così come indentificato al precedente art. 2, e l’esistenza dello stesso nelle scritture contabili e fiscali, non si potrà procedere alla determinazione del contributo concedibile ”.

Si ricava da tali disposizioni che l’avviso richiedeva ai fini della concessione del contributo la specifica dimostrazione, in via documentale, del credito vantato (attraverso documenti quali “ fatture, D.D.T., ordini, contratti ”, ovvero anche “ estratti conto che esibiscano precedenti pagamenti a conferma dell’esistenza del rapporto ”) ma effettivamente non presupponeva né che il contratto fosse necessariamente prodotto (e, a monte, stipulato per iscritto) - considerato appunto che lo stesso era evocato esclusivamente quale strumento, insieme ad altri possibili, della prova del credito - né che dovesse essere dimostrata ab origine , in termini documentali, la riconducibilità del credito al contratto EPSCC1.

5.2. Tanto premesso, rimane fermo in ogni caso che, sul piano sostanziale, occorreva ai sensi dell’avviso che il credito derivasse da “ prestazioni dirette e indirette rese per l’avanzamento del cantiere delle opere del contratto EPSCC1 del Progetto Tempa Rossa ” (cfr. l’art. 2, comma 1, lett. c) , dell’avviso, che indica quale requisito il “ vantare, per le prestazioni dirette e indirette rese per l’avanzamento del cantiere delle opere del contratto EPSCC1 del Progetto Tempa Rossa, un credito non contestato, liquido ed esigibile in tutto o in parte non soddisfatto - se del caso anche all’esito dell’insinuazione in procedure concorsuali avviate nei confronti dell’impresa debitrice - in relazione a prestazioni effettivamente svolte sulla base di un rapporto contrattuale certo in quanto documentalmente provato ”;
in tal senso, cfr. anche la precedente lett. a) dell’art. 2, comma 1).

Per questo, seppure l’originaria prova documentale richiesta (nelle varie modalità suindicate, non necessariamente coincidenti con la produzione del contratto) dovesse afferire al “ credito ” e al “ rapporto contrattuale ”, non anche specificamente alla circostanza dell’essere detto rapporto e credito ascrivibile al contratto EPSCC1 (stante il regime di autodichiarazione previsto), rimaneva ferma la necessaria integrazione sostanziale di tale requisito, su cui l’amministrazione ben poteva, evidentemente, eseguire verifiche e richiedere elementi di conferma e comprova alle imprese, anche alla luce del contenuto delle autodichiarazioni dalle stesse rese (su cui cfr. peraltro la previsione generale, in materia di controlli, di cui all’art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000).

Un siffatto potere di verifica e controllo rientra infatti ex se nella sfera di competenza dell’amministrazione che accordi sussidi o benefici ai privati, essendo sempre legittimata, in sede procedimentale e in via successiva, all’accertamento della sussistenza dei requisiti sostanziali (pure a fronte delle autodichiarazioni rese dagli interessati, anch’esse passibili di verifica), anche a prescindere dalle originarie richieste documentali prescritte, e ben anche - come nella specie - in fase istruttoria di verifica preliminare delle domande (su cui cfr. l’art. 7 dell’avviso e i correlati poteri istruttori ex art. 6, comma 2;
sui poteri di controllo previsti in generale, a tenore dell’avviso, in capo alla Regione e Sviluppo Basilicata, cfr. anche l’art. 8 dell’avviso, al di là delle specifiche cause di decadenza di cui al successivo art. 9).

5.2.1. Di tutto ciò occorre tener conto nel considerare e apprezzare l’attività di verifica e controllo svolta in specie dall’amministrazione, conclusa con l’accertamento della mancata comprova della riconducibilità dei crediti al contratto EPSCC1.

A prescindere infatti dalla circostanza che non occorresse in origine prova documentale del rapporto negoziale a mezzo della produzione di contratto, e che l’avviso neppure richiedesse analoga (originaria) prova documentale sulla riconducibilità del rapporto invocato nel perimetro del contratto EPSCC1, resta il fatto che senz’altro rientrava fra i requisiti sostanziali per l’attribuzione del beneficio l’“ avere operato, in modo diretto o indiretto, all’avanzamento del cantiere delle opere del contratto EPSCC1 del Progetto Tempa Rossa sino al 31 marzo 2019 […]” e il “ vantare, per le prestazioni dirette e indirette rese per l’avanzamento del cantiere delle opere del contratto EPSCC1 del Progetto Tempa Rossa, un credito non contestato, liquido ed esigibile in tutto o in parte non soddisfatto […]”.

La riconducibilità dei rapporti negoziali spesi (e delle prestazioni rese) fra quelli ascrivibili al contratto EPSCC1 poteva dunque senz’altro essere accertata dall’amministrazione con richiesta di comprova all’interessata (che aveva del resto reso corrispondente autodichiarazione) quale soggetto titolare dei suddetti rapporti, e dunque in condizione di (e tenuta a) fornirne evidenza ai fini suindicati.

Il che è quanto nella specie avvenuto sin dalla prima richiesta di chiarimenti avanzata da Sviluppo Basilicata il 3 dicembre 2021 (cfr. spec. lett. c) della nota) e relativa proroga del termine di riscontro (concessa giusta nota del 10 dicembre 2021), cui tuttavia l’interessata non ha dato adeguato seguito in parte qua , non fornendo prova di quanto all’uopo richiesto dall’amministrazione.

La documentazione in origine allegata dall’interessata non offre del resto evidenza della riconducibilità dei crediti e delle prestazioni allo specifico contratto EPSCC1 (nell’ambito del più vasto progetto “Tempa Rossa”, ricollegato a vari contratti) presentando - come rilevato dalla Sviluppo Basilicata in istruttoria - elementi di collegamento generici (ad es. richiamo a “Tempa Rossa”, o al CUP, pacificamente riferibile all’intero progetto) che non consentono d’inferire una tale imputazione.

Né una tale prova è ricavabile dalla perizia giurata, che ha il più specifico oggetto (contabile) coincidente con la sussistenza del credito (cfr. l’art. 6, comma 2, lett. b) dell’avviso), e che non offre del resto, nella specie, indicazioni concrete al riguardo, limitandosi a menzionare il contratto EPSCC1 quale oggetto della richiesta peritale, ma senza nulla attestare in merito.

Allo stesso modo, in ragione di quanto osservato, non valgono a dimostrare la riconducibilità delle prestazioni eseguite al perimetro del contratto EPSCC1 i meri pagamenti parziali ricevuti dalla D su conto corrente dedicato, del quale neppure v’è evidenza di una riconducibilità allo specifico contratto EPSCC1.

A ciò si aggiunga, peraltro, che la stessa concessionaria Total aveva fornito, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’amministrazione, indicazioni che non consentivano di evincere l’effettiva e certa riconducibilità dei rapporti evocati dalla D fra quelli di cui al contratto EPSCC1.

Alla luce di ciò, il successivo preavviso di non ammissione adottato dall’amministrazione, seguito da conseguente provvedimento di esclusione, è da ritenersi legittimo, proprio perché è mancato da parte della D, nonostante espressa richiesta dall’amministrazione giusta nota del 3 dicembre 2021, comprova del requisito (espresso, peraltro, tramite autodichiarazione dell’impresa) della riconducibilità dei crediti (e relativi contratti, nonché prestazioni eseguite) al contratto EPSCC1.

Né può giovare a tal fine la nota Tecnimont del 1° giugno 2022, successiva non solo al termine interlocutorio concesso con il preavviso di rigetto del 6 aprile 2022, ma persino all’approvazione della graduatoria finale, risalente al 28 aprile 2022.

In senso contrario, non vale invocare la circostanza che il 14 aprile 2022 la D aveva rivolto conforme richiesta dalla Tecnimont, atteso che - come già posto in risalto - la comprova della riconducibilità dei rapporti contrattuali spesi all’ambito del perimetro del contratto EPSCC1 era stata domandata dall’amministrazione sin con nota del 3 dicembre 2021, a seguito della quale l’impresa avrebbe ben potuto (a quel tempo) richiedere i chiarimenti alla Tecnimont;
in tale prospettiva, è da ritenersi ben legittimo anche il termine di dieci giorni per le osservazioni fissato dal preavviso di rigetto (in linea, del resto, con la previsione dell’art. 10- bis l. n. 241 del 1990), oltreché il mancato esperimento di ulteriori e successive attività di soccorso da parte dell’amministrazione, né può valere in diverso senso la sola suddetta circostanza che il 14 aprile 2022 l’interessata avesse (per la prima volta) rivolto la richiesta di chiarimenti alla Tecnimont, con successiva risposta pervenuta solo il 1° giugno 2022, cioè a graduatoria definita, considerato peraltro che la valorizzazione di tale nota nel suesposto contesto procedimentale, a graduatoria approvata (e, si ripete, originaria richiesta rivolta dall’amministrazione già il 3 dicembre 2021), avrebbe l’effetto di incidere negativamente sulla par condicio fra le imprese interessate e partecipanti alla procedura.

Quanto sopra in un contesto in cui peraltro la concessionaria Total, come suindicato, aveva fornito, a monte nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’amministrazione, indicazioni che non consentivano di evincere l’effettiva e certa riconducibilità dei rapporti evocati dalla D fra quelli di cui al contratto EPSCC1.

Tali circostanze sono assorbenti ai fini dell’accoglimento delle impugnazioni con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado, del quale non è favorevolmente apprezzabile neanche il motivo riproposto ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. (su cui v. infra , ai successivi §§).

6. Con unico motivo di ricorso riproposto, la D, nell’impugnare il provvedimento amministrativo di non ammissione, invoca il fatto che i contratti di fornitura sono ex lege a forma libera e si perfezionano anche verbalmente o per fatti concludenti.

In tale contesto la D avrebbe legittimamente concluso contratti di fornitura secondo gli usi commerciali mediante accordi verbali o a mezzo email;
l’esistenza di tali contratti è provata dai documenti di trasporto controfirmati dalle subappaltatrici e dalle relative fatture, mai contestate, legittimando dunque l’assegnazione del contributo richiesto.

Diversamente la lex specialis sarebbe da ritenere illegittima, non potendo imporre la forma scritta ad substantiam al di fuori delle ipotesi tipiche in cui tale forma è prevista dalla legge.

6.1. Il motivo non è suscettibile di favorevole considerazione, atteso che rimane ferma a carico della D, quale causa di non ammissione ai benefici, la mancata comprova della riconducibilità (con qualsivoglia mezzo) dei rapporti contrattuali spesi al perimetro del contratto EPSCC1, a prescindere dalla mancata produzione degli specifici testi contrattuali, ragion per cui risulta decentrata e in sé non conducente la doglianza sulla eventuale e ipotetica (e, invero, non desumile dall’avviso, né in sé rilevante all’esclusione dell’interessata, secondo quanto suesposto) prescrizione formale imposta a siffatti contratti.

Di qui il rigetto del motivo, che esime dalla considerazione delle contrapposte eccezioni preliminari sollevate dalle altre parti.

7. In conclusione, per le suesposte ragioni, gli appelli, previa riunione, vanno accolti e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado, incluso il motivo riproposto nel presente grado di giudizio dalla ricorrente D.

7.1. La peculiarità della fattispecie e la complessità di alcune delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.

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