Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-12, n. 202210881

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-12, n. 202210881
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210881
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 10881/2022REG.PROV.COLL.

N. 01810/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 1810 del 2017, proposto dall’azienda agricola società semplice fratelli -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanteìi pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati D M B e F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D M B in Roma, via Luigi Luciani, n. 1;

contro

L’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il Ministero per le politiche agricole e forestali, la s.r.l. agricola cooperativa Leonessa, la s.r.l. Igor, la s.p.a. Sterilgarda Alimenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per la riforma

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2022 il pres. L M;

Udito l’avvocato F T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe n. -OMISSIS-, è stato rigettato il ricorso n. -OMISSIS- proposto per l’annullamento delle comunicazioni AGEA con cui è stato comunicato alle aziende ricorrenti l’esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015, nell’ambito del regime delle quote latte, ed il prelievo contestualmente imputato.

Alcune delle aziende ricorrenti in primo grado hanno impugnato l’indicata sentenza con l’appello n. -OMISSIS-, respinto da questa Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-.

La sentenza n. -OMISSIS- è stata impugnata, con un distinto appello, anche dalle aziende agricole indicate in epigrafe.

Nel presente giudizio, non si sono costituite le parti intimate.

2. Come ha rilevato la Sezione con la sentenza n. -OMISSIS- in relazione al gravame ivi esaminato, e come va osservato anche nel presente giudizio, gli appellanti hanno riproposto i motivi del ricorso di primo grado, già respinti dal TAR.

3. Ritiene il Collegio che si possa prescindere dall’ammissibilità dell’appello, di cui si potrebbe dubitare a seguito del deposito della sopra citata sentenza n. -OMISSIS-.

Si può anche prescindere dagli ulteriori profili di ammissibilità, evocati nel § 2 della medesima sentenza, poiché l’appello va respinto, in quanto infondato.

4. Osserva questo Collegio che gli appellanti nulla hanno osservato sulla correttezza della ratio decidendi della sentenza n. -OMISSIS-, le cui motivazioni si possono dunque richiamare in questa sede, ai sensi dell’art. 74, comma 1, secondo periodo, del codice del processo amministrativo.

5. Gli appellanti hanno lamentato la contrarietà al diritto dell’U.E. che affliggerebbe la disposizione del diritto nazionale sulla base della quale sono stati emanati gli atti impugnati in primo grado.

La disposizione censurata è l’art. 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91, che avrebbe introdotto, dopo la conclusione dell’annata (31 marzo 2015), nuove categorie prioritarie di compensazione.

Il parametro comunitario violato, sempre secondo la prospettazione della parte appellante, sarebbe l’art. 4 del Regolamento (CE) 1788/2003.

Questo però è stato abrogato dall'articolo 201 del regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° aprile 2008, vale a dire ben prima dell’adozione degli atti impugnati e dell’emanazione del decreto-legge n. 91/2015.

D’altra parte il T.A.R. ha condivisibilmente osservato sul punto che “La nuova regola, peraltro, risulta essere coerente con i principi comunitari, i quali (cfr. l’art. 16 del Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004, ma anche l’art. 79 del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007) consentono agli Stati, oltre che di privilegiare nella restituzione i produttori meno solidi economicamente e quelli con violazioni più limitate della quota individuale, di individuare, nella normativa nazionale di dettaglio (definita attualmente dall’art. 9 del DL 49/2003, dall’art.

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