Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-13, n. 202202799

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-13, n. 202202799
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202799
Data del deposito : 13 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2022

N. 02799/2022REG.PROV.COLL.

N. 04600/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4600 del 2021, proposto da
Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

S L, rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giacomo Romano in Roma, piazza di Campitelli, n. 2;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. 73/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2022 il Cons. G L e udita l’avvocato dello Stato De Nuntis Paola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con l’appello in esame il Ministero e l’Università impugnavano la sentenza indicata in epigrafe, recante accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata, per l’annullamento degli atti di rigetto della domanda di iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, come studente ripetente o anche in sovrannumero, diniego motivato per indisponibilità dei posti e per assenza di avvisi e bandi ai quali partecipare.

2 - All’esito del giudizio di prime cure il TAR, nell’accogliere il ricorso, ha ordinato all’Amministrazione l’ottemperanza a precedenti sentenze emanate dallo stesso TAR, relative ad istanze di iscrizione ad anni successivi al primo, al Corso di Laurea in Medicina dell’Università di Chieti, avanzate da altri ricorrenti (nonché alla sentenza n. 5429/2020 del Consiglio di Stato).

3 - Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- violazione dei principi espressi dagli artt. 112 c.p.c. e 34 c.p.a., vizio di ultrapetizione e mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in quanto il ricorso di primo grado era limitato all’annullamento del provvedimento emesso dell’Amministrazione ed alla conseguente immatricolazione ad anno successivo al primo, mentre il

TAR

Pescara ha accolto il ricorso esorbitando dalle domande formulate;

- illegittimità della sentenza in ordine all’asserita carenza istruttoria circa la determinazione dei posti;

- sull’ottemperanza della sentenza n. 5429 del 28 giugno 2020 di annullamento parziale del dm n. 524 del 28 giugno 2018 per l’a.a. 2018/2019, ininfluenza sui decreti ministeriali di determinazione del contingente per l’accesso a medicina per l’aa 2019/2020 e 2020/2021;

- illegittimità della sentenza impugnata in ordine all’asserita disponibilità dei posti;

- divieto di iscrizioni in sovrannumero e di iscrizioni con la qualifica di ripetente;

- sul riconoscimento dei c.f.u. e sulla validità dei criteri elaborati dall’ateneo ai fini dell’ammissione nella graduatoria degli studenti idonei al trasferimento.

4 - In sede cautelare veniva accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

4.1 - Preliminarmente, parte appellata eccepisce l’irricevibilità dell’appello, prospettando che l’appello sarebbe stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni, previsto dall’art. 92, comma 1, del c.p.a. dal momento che la sentenza impugnata è stata notificata in data 27 febbraio 2021, tramite posta elettronica certificata, con la conseguenza che l’Avvocatura generale dello Stato avrebbe dovuto proporre impugnazione entro e non oltre il termine ultimo del 28 aprile 2021;
l’appello risulta invece notificato solamente in data 14 maggio 2021

L’eccezione è infondata.

Deve rilevarsi che la sentenza impugnata è stata notificata dal difensore di parte appellata unitamente ad altre 47 sentenze con un’unica comunicazione PEC, tale modalità di notifica cumulativa di una pluralità di sentenze, riferite ad autonomi giudizi con parti diverse, non appare idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 92, comma 1, del c.p.a., non essendo immediatamente comprensibile al destinatario a quale giudizio debba riferirsi la notifica.

In ogni caso, la Sezione si è già espressa in un caso analogo nel senso che possa essere concesso all’Amministrazione l’errore scusabile quanto al mancato rispetto del termine breve per appellare, in dipendenza dell’avvenuta notifica con un’unica PEC di un numero eccessivo di sentenze brevi relative alla stessa materia (cfr. ordinanza n. 4345/2021).

5 – Tanto precisato, l’appello è fondato, nei termini prospettati in sede cautelare nonché sulla scorta di alcuni precedenti di questo Consiglio (cfr. ad es. sentenze nn. 1538 e 1544 del 2022), con conseguente applicabilità dell’art. 74 c.p.a.

5.1 - Oggetto controverso è la risposta negativa formulata dall’amministrazione appellante rispetto alla domanda di iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia come studente ripetente o anche in sovrannumero, fondata sia sulla indisponibilità di posti liberi che sulla mancanza di un bando o di un avviso per trasferimenti a cui l’istante possa concorrere. In accoglimento del gravame, il TAR ha ordinato l’ottemperanza rispetto a precedenti decisioni.

5.2 - Così perimetrato il thema decidendum, sono innanzitutto fondati il primo ed il terzo motivo di appello, con cui la parte appellante ha denunciato, sotto vari profili, il vizio di ultrapetizione, essendo pacifico che le vicende di altri ricorrenti, prospettate in altri giudizi e relative ad anni accademici diversi, sono materia estranea al giudizio in esame;
ne discende che il conseguente ordine all’Amministrazione di ottemperare a tali decisioni - (ivi compresa una del Consiglio di Stato, peraltro avente ad oggetto una questione totalmente diversa dalla iscrizione ad anni successivi al primo), impartito con contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione - nonché di riservare, in sede di programmazione, parte dei posti agli studenti che chiedono il trasferimento da altri corsi di laurea e/o da altri atenei -, da un lato si pone in aperta violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e, dall’altro lato, è estraneo alla tipologia di giudizio introdotto dall’originaria ricorrente, che è di tipo annullatorio di un provvedimento amministrativo che la riguarda e non di ottemperanza a precedenti sentenze che riguardano altri.

6 - È parimenti fondato il secondo ordine di motivi.

La sentenza impugnata ha rilevato un difetto di istruttoria in ordine alla determinazione dei posti per l’anno accademico 2020/21, sull’assunto che l’inottemperanza alla sentenza n. 5429/2120 del Consiglio di Stato, che riguardava i posti messi a concorso per l’iscrizione al primo anno per l’anno accademico 2018/2019, riverbererebbe i suoi effetti sui posti disponibili per l’iscrizione ad anni successivi, mediante trasferimenti, relativamente ad anni accademici successivi.

6.1 - Gli assunti del Giudice di prime cure non possono essere condivisi.

In primo luogo e in generale, come rammentato dalla sezione (cfr. ad es. sentenza n. 4266 del 2 luglio 2020), la programmazione dei posti ha cadenza esclusivamente annuale, con impossibilità di estendere ad anni precedenti o successivi il numero dei posti previsto da ogni relativo decreto adottato distintamente anno per anno.

Ancor più dirimente è la considerazione che il numero di posti messi annualmente a concorso per l’immatricolazione al primo anno dopo il superamento di apposito test d’ingresso è cosa diversa dal numero di posti che si rendono annualmente disponibili per l’iscrizione ad anni successivi, in forza di trasferimenti da altre facoltà o da altre sedi.

I due contingenti di posti non sono correlati fra loro, dal momento che il primo è il frutto di un complesso procedimento di incrocio tra offerta formativa e fabbisogno formativo stimato sia su base nazionale sia su base regionale (si tratta del procedimento che, per l’anno accademico 2018/2019, è stato censurato nella sentenza richiamata dal TAR - 11 settembre 20202, n. 5429 - con riferimento al «disallineamento tra fabbisogno ed offerta» avendo infatti rilevato la suddetta pronuncia che «per l’a. acc. 2018/19, per la prima volta detto fabbisogno è stato superiore alla complessiva offerta formativa degli Atenei, senza, però, che sia stato meglio spiegato perché mai, solo per l’anno in questione, la capacità ricettiva di questi ultimi sia risultata comunque più bassa del fabbisogno stesso. Infatti, per i precedenti due anni accademici, le cui procedure d’ammissione produssero pur sempre un ampio contenzioso e molteplici immatricolazioni “in esubero” al numero programmato di studenti iscrivibili, l’offerta fu in eccesso rispetto al fabbisogno»), il secondo è la risultante di un mero calcolo algebrico, ossia del conteggio dei posti che si liberano in conseguenza della scelta, di studenti già iscritti, di abbandonare gli studi o di cambiare sede o corso di studi.

Né i due contingenti possono essere posti in correlazione sul piano della mera probabilità.

Invero, il fatto che più siano i posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno, maggiore possa essere il numero di studenti che, per le più varie ragioni, “abbandona”, rientra nel campo del “possibile” ma non necessariamente del “probabile”, trattandosi di variabile indipendente dal numero degli iscritti.

La scelta di rinunciare o di trasferirsi altrove è, infatti, il frutto di valutazioni personali dei singoli studenti: valutazioni che certamente non hanno nessuna relazione con il numero maggiore o minore di studenti iscritti a ciascun anno accademico. Ne discende che gli interessati (quale la parte appellata) possono solo sperare in un cambiamento di rotta degli studenti iscritti, che nulla esclude possa essere più massiccio in un anno accademico con (ad es.) 100 iscritti e pressoché nullo in un anno accademico con (ad es.) 400 iscritti.

6.2 - Le conclusioni che precedono si pongono in linea, peraltro, con le statuizioni dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 28 gennaio 2015 la quale, nel concludere per la possibilità di iscriversi ad anni successivi al primo, trasferendosi da altre sedi (in quel caso straniera), senza dover necessariamente superare il test d’ingresso, normativamente prescritto solo per studenti che si affacciano per la prima volta all’esperienza universitaria, ha ritenuto che gli atenei, nell’esercizio della loro autonomia regolamentare, debbano stabilire, anche eventualmente condizionando l’iscrizione-trasferimento al superamento di una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto, le modalità di valutazione dell’offerta potenziale dell’ateneo «ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola “coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato” … e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna “coorte”», stabilendo le modalità di graduazione delle domande «nell’àmbito delle disponibilità per trasferimenti».

La disponibilità di posti per trasferimenti da verificare sulla base «delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna “coorte”» è, dunque, un presupposto indefettibile per l’accettazione di iscrizioni ad anni successivi, non essendo possibile “creare” o “prevedere” o “programmare” altrimenti posti da destinare ai trasferimenti ma dovendo tale contingente sempre essere determinato «sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola “coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato”».

6.3 - Dunque, nella determinazione dei posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi, l’Amministrazione procede, di anno in anno, alla ricognizione dei posti che si sono liberati e, se ve ne sono stati, alla pubblicazione di un avviso o di un bando a cui possono partecipare studenti provenienti da altri corsi o da altri Atenei che intendano trasferirsi, iscrivendosi ad anni successivi al primo, nel rispetto di ulteriori requisiti.

Per le evidenziate ragioni il problema dei posti disponibili per le iscrizioni ad anni successivi non può essere superato neanche con la didattica a distanza, attuata sulla scorta dell’attuale normativa emergenziale, dal momento che si tratta di mera “modalità” alternativa della somministrazione della didattica, tuttavia pur sempre agli studenti iscritti in base ai posti programmati e ripartiti annualmente dal Ministero, che, pertanto, in nessun caso può “ampliare” il numero di posti resisi disponibili per rinunce o cambi;
ciò senza contare che l’organizzazione (e la gestione) del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, a differenza di quanto avviene per altri corsi, va a “gravare” su strutture sanitarie (tipicamente le aziende ospedaliero-universitarie) - chiamate ad erogare, in primo luogo, l’assistenza sanitaria ai pazienti e, dunque, richiede un controllo particolarmente accurato del numero di posti che possono essere destinati alle attività didattiche in modo che non si crei un vulnus alla erogazione dell’assistenza sanitaria.

Ne discende che all’Ateneo non è imputabile il difetto di istruttoria.

7 - Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è fondato sotto gli assorbenti profili si qui evidenziati;
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della complessità della fattispecie.

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