Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-05-13, n. 202003030
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Testo completo
Pubblicato il 13/05/2020
N. 03030/2020REG.PROV.COLL.
N. 07974/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7974 del 2019, proposto dalla -OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
la Prefettura di Napoli – Ufficio Antimafia – Area 1ter-Osp, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tar Campania, sede di Napoli, sez. I, n. -OMISSIS-del 20 maggio 2019, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento, tra l’altro, dell’informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti della -OMISSIS-s.p.a...
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva del Ministero dell’Interno e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli depositata in data 17 febbraio 2020;
Vista la memoria difensiva della -OMISSIS-s.p.a. depositata in data 21 febbraio 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 30 aprile 2020, svoltasi da remoto in videoconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, il Cons. Giulia Ferrari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 16 marzo 2018 è stata emessa dalla Prefettura – UTG di Napoli un’informazione antimafia interdittiva (prot. n. -OMISSIS-) nei confronti della -OMISSIS-s.p.a. (d’ora in poi “-OMISSIS-”), società dedita alla fornitura di servizi nel settore delle pulizie, del giardinaggio, della disinfestazione e del facchinaggio.
In particolare, il provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che la -OMISSIS-, già socio unico della società -OMISSIS-s.r.l. (d’ora in poi “-OMISSIS-”), ha acquisito un ramo d’azienda di quest’ultima; che la -OMISSIS-è risultata gravata, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS-dell’8 giugno 2016 (emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli), da sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del complesso aziendale, delle quote e del patrimonio, con contestuale nomina di amministratori giudiziari; che il capitale della -OMISSIS-era principalmente detenuto dal signor -OMISSIS-, gravato dal procedimento penale nel quale era stata emessa la predetta ordinanza di sequestro; che in tale procedimento gli è stato contestato il reato di cui all’art. 416-bis c.p. unitamente, tra gli altri, al signor -OMISSIS-– direttore generale e procuratore speciale della -OMISSIS-, destinatario di ordinanza cautelare in carcere e rinviato a giudizio per i reati, tra gli altro, di associazione mafiosa – e ad esponenti del clan camorristico -OMISSIS-; che in data 11 luglio 2017, le quote di -OMISSIS- sono state trasferite alla figlia -OMISSIS-; che il signor -OMISSIS-, anch’egli coinvolto nel procedimento penale, sarebbe coniuge di una nipote di -OMISSIS-.
La Prefettura di Napoli, valorizzando queste circostanze, ha concluso che la -OMISSIS-è strettamente collegata alla -OMISSIS-e che entrambe le società sono riferibili ad un unico centro di interesse riconducibile alla famiglia -OMISSIS-e ad esponenti del clan camorristico -OMISSIS-, che ne hanno condizionato nel tempo le scelte e gli indirizzi, allo scopo di consentire alle stesse l’accaparramento di appalti pubblici.
2. Con atto introduttivo del giudizio, proposto innanzi al Tar Campania, sede di Napoli, sez. I, la -OMISSIS-ha avversato l’informazione interdittiva antimafia. Con successivo atto di motivi aggiunti, ha impugnato gli atti presupposti all’emanazione della misura interdittiva, depositati in giudizio dalla Prefettura di Napoli.
In particolare, la -OMISSIS-, previa richiesta di sospensione cautelare, ha contestato l’incompetenza territoriale del Prefetto di Napoli all’adozione dell’informazione interdittiva e tutti i presupposti assunti a fondamento dell’atto avversato, evidenziando come l’Amministrazione avesse omesso di valutare l’elemento dell’attualità della permeabilità della società a tentativi di infiltrazione mafiosa, tanto alla luce degli sviluppi del procedimento penale che ha coinvolto i vertici della società, quanto a fronte della misure di self cleaning adottate dalla -OMISSIS-.
Con ordinanza n. -OMISSIS-del 18 aprile 2018, il Tar ha respinto l’istanza di sospensione cautelare. Tale decisione è stata confermata in sede di appello cautelare con ordinanza di questa Sezione, n. -OMISSIS-del 28 maggio 2018.
3. Con sentenza n. -OMISSIS-del 20 maggio 2019 il Tar Napoli ha respinto integralmente il ricorso.
In particolare, il primo giudice ha rigettato l’eccezione di incompetenza della Prefettura di Napoli evidenziando che fino al 20 marzo 2018 la sede legale della ricorrente fosse ancora attiva a Napoli e che, comunque, la -OMISSIS-avesse conservato una sede secondaria nella Provincia napoletana, da considerare quale centro di imputazione di rapporti giuridici.
Quanto agli ulteriori profili di doglianza, il Tar li ha reputati infondati valorizzando le risultanze investigative del G.I.A. e i gravi elementi di colpevolezza, emersi dall’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS-, a carico degli organi di vertice della -OMISSIS-, il cui compendio aziendale è transitato nel patrimonio della -OMISSIS-. Il Tar ha, in aggiunta, ritenuto che l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli del 6 marzo