Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-04-28, n. 202103414
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Pubblicato il 28/04/2021
N. 03414/2021REG.PROV.COLL.
N. 05941/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5941 del -OMISSIS-, proposto dal
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Signora -OMISSIS- non costituita in giudizio;
nei confronti
Provincia di -OMISSIS-, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato A V, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Bonaccio in Roma, via Filippo Corridoni, 15 Scala B;
Comune di -OMISSIS-, quale Ente Capofila dell'Ambito Territoriale -OMISSIS-, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Prosperi, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Marcone in Roma, piazza dell'Orologio, -OMISSIS-;
Regione -OMISSIS-non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le -OMISSIS--OMISSIS-, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento danni per ritardata attivazione del servizio del trasporto scolastico per i minori disabili
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 13-OMISSIS- conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 1-OMISSIS-6, il Cons. Cecilia Altavista;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora -OMISSIS- richiedeva al Comune di -OMISSIS- l’attivazione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico -OMISSIS- per il proprio figlio disabile, con invalidità riconosciuta al 100%, iscritto presso un istituto scolastico di -OMISSIS-. In particolare, il -OMISSIS- inviava insieme ad altri genitori in analoga situazione al responsabile dei servizi sociali del Comune una richiesta di incontro per trattare la questione del trasporto;la questione veniva trattata anche al Consiglio comunale nella seduta del -OMISSIS-, in cui si rilevava la necessità di verifica circa la copertura assicurativa, rispetto ai passeggeri, dei mezzi comunali, nonché il mansionario delle persone addette alla guida;seguiva una nota del Comune del -OMISSIS-;in risposta a tale nota la signora -OMISSIS- inviava ulteriore comunicazione il -OMISSIS-, segnalando il persistere del problema del trasporto;seguiva la comunicazione dell’ Assessore ai servizi sociali del -OMISSIS-, che manifestava la disponibilità del Comune, invitando la signora -OMISSIS- a concordare le modalità dell’intervento;rispondeva nuovamente la signora -OMISSIS- con nota del -OMISSIS- segnalando la disponibilità ad un incontro per risolvere la situazione, richiamando le problematiche emerse nel consiglio comunale di cui non era conosciuta la eventuale soluzione.
Con istanza del -OMISSIS-, tramite il proprio legale, la signora -OMISSIS- (insieme ad altro genitore di figlio disabile residente nel Comune di -OMISSIS-) invitava formalmente il Comune ad attivarsi per il servizio di trasporto scolastico.
Il Comune dopo una prima riunione con i genitori dei due ragazzi interessati all’attivazione del servizio tenuto il -OMISSIS-, con delibera della Giunta del -OMISSIS- - nella quale indicava come competente finanziariamente al servizio di trasporto scolastico la Provincia di -OMISSIS-, come competente all’organizzazione del servizio il Comune- approvava per il servizio di trasporto scolastico per l’anno -OMISSIS- l’assegnazione di un contributo economico alle famiglie pari a euro 10 al giorno, per gli studenti con necessità di assistenza, 15 euro al giorno per gli studenti con disabilità motoria, per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, non essendo possibile l’organizzazione del servizio da parte del Comune, in relazione alla mancanza di automezzi e di personale e tenuto conto dei percorsi giornalieri previsti, dell’ubicazione delle scuole e degli orari da rispettare.
Avverso tale delibera la signora -OMISSIS- proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle -OMISSIS-, notificato al Comune di -OMISSIS-, alla Provincia di -OMISSIS- e alla Regione -OMISSIS-, formulando varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere della delibera comunale, in quanto non avrebbe potuto sostituire l’attivazione del servizio con un contributo economico e chiedendo l’accertamento del diritto del proprio figlio ad ottenere il servizio di trasporto scolastico per l’anno -OMISSIS- e per gli anni successivi, ritenendo il Comune obbligato all’attivazione dall’art. 12 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, come modificata dalla legge regionale n. 2-OMISSIS- dicembre 200-OMISSIS-, n. 19;con il ricorso venivano proposte la domanda cautelare e una generica domanda di risarcimento danni.
Il Comune di -OMISSIS- costituendosi in giudizio rilevava di far parte dell’Ambito territoriale sociale (ATS) -OMISSIS-, nel quale era stato delegato all’attuazione del piano ai sensi della legge regionale n. 18 del 1996 il capofila Comune di -OMISSIS-, a cui doveva essere notificato il ricorso.
Veniva dunque disposto il rinvio della camera di consiglio per la integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di -OMISSIS-, a cui provvedeva la difesa ricorrente.
La Provincia di -OMISSIS- si costituiva in giudizio proponendo ricorso incidentale avverso la delibera della Giunta comunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui affermava che il carico finanziario del servizio ricadesse sulla Provincia, sostenendo che la materia del trasporto scolastico dei disabili era stata attribuita alla competenza regionale e che la Regione -OMISSIS-, con la legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, come modificata dalle leggi regionali 21 novembre 2000, n. 28 e dalla legge regionale 2-OMISSIS- dicembre 200-OMISSIS-, n. 19, aveva individuato come enti competenti i Comuni.
Il Comune di -OMISSIS- si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quale ente capofila dell’Ambito territoriale sociale -OMISSIS-, in quanto nel Piano approvato dai Comuni partecipanti non vi sarebbe stato il servizio di trasporto scolastico.
A seguito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il giudice di primo grado ha pronunciato la sentenza non definitiva n.-OMISSIS-, riformulando la domanda presentata dalla ricorrente come domanda per l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Comune, ai sensi degli artt. 31 e 11-OMISSIS- c.p.a., affermando la legittimazione passiva del Comune di -OMISSIS-, competente all’erogazione del servizio di trasporto scolastico, o comunque alla segnalazione della necessità di istituire il servizio all’A.T.S. -OMISSIS- per la predisposizione del Piano d’ambito e condannando il Comune inadempiente ad erogare il servizio di trasporto scolastico (facendo riferimento anche alle altre amministrazione, comunque chiamate “alla soluzione del problema”), ormai per l’anno scolastico -OMISSIS-;ai sensi dell’art. 11-OMISSIS- comma 6 c.p.a. ha fissato una successiva udienza pubblica per l’esame della domanda risarcitoria.
Tale sentenza non è stata appellata.
In vista della udienza pubblica per la trattazione della domanda risarcitoria, la ricorrente il 2 ottobre -OMISSIS- notificava memoria alle altre parti del giudizio, nella quale dava atto che il Comune di -OMISSIS- aveva attivato il servizio di trasporto scolastico a partire dal 12 settembre -OMISSIS- tramite la stipula di una convenzione con un’associazione di volontariato e quantificava i danni subiti per la mancata attivazione del servizio nel corso dell’ anno scolastico -OMISSIS-, relativi al danno patrimoniale subito per le spese sostenute per l’accompagnamento tra benzina e usura dell’automobile, quantificate in euro 2000 circa, oltre a euro 20.000 a titolo di danno esistenziale sia suo che del figlio.
Il Comune di -OMISSIS- deduceva che l’ingiustizia del danno non era stata provata, non essendo mai stata accertata dal Tribunale l’illegittimità della deliberazione del -OMISSIS-;la mancanza dell’elemento soggettivo della colpa, in relazione alle difficoltà interpretative rispetto alla competenza all’attivazione del servizio e, comunque, l’attività costantemente svolta del Comune a seguito delle richieste dei genitori;in via subordinata, con riferimento alla quantificazione dei danni, deduceva che la mancata attivazione del servizio aveva riguardato solo un periodo limitato nel tempo e comunque i danni esistenziali non erano provati.
La Provincia di -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS- eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria, sulla base di quanto già affermato dalla sentenza non definitiva passata in giudicato.
Con la sentenza n. -OMISSIS-, il giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria ritenendo sussistente la colpa dell’Amministrazione comunale, essendo evidente la competenza della stessa all’attivazione del servizio di trasporto scolastico, sulla base della legge regionale n. 18 del 1996 e delle sue successive modificazioni;ha chiarito le affermazioni contenute nella sentenza n. -OMISSIS- circa l’obbligo delle altre amministrazioni intimate di concorrere all’esecuzione della sentenza stessa, nel senso che, trattandosi di pronuncia intervenuta ad anno finanziario ampiamente avviato e potendo il Comune di -OMISSIS- incontrare difficoltà nel reperire nell’immediato le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l’avvio del servizio, “ il Tribunale ha voluto dettare prescrizioni integrative onde evitare che vi fossero ritardi ulteriori ” ;
ha liquidato le somme richieste a titolo di risarcimento danni in via equitativa, riducendo le somme ai sensi degli artt. 122-OMISSIS- c.c. e 30 comma 3 c.p.a., in quanto la parte privata non aveva attivato tempestivamente i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento, avendo formalmente richiesto l’attivazione del servizio solo con la istanza del -OMISSIS-;ha dunque liquidato in via equitativa la somma complessiva di € 8.000, comprensiva sia dei danni patrimoniali che di quelli non patrimoniali.
Avverso tale sentenza è stato proposto il presente atto di appello dal Comune di -OMISSIS- formulando motivi di error in iudicando, deducendo che la sentenza sarebbe stata pronunciata sia per i danni da ritardo che per l’illecito, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile;ha comunque contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e della inerzia dell’Amministrazione, la quale, successivamente alla richiesta del -OMISSIS-, considerata rilevante dal giudice di primo grado, si era immediatamente attivata prima per una riunione il -OMISSIS- e poi con la delibera del -OMISSIS-;inoltre la successiva organizzazione del servizio a partire dal settembre -OMISSIS- ha richiesto una impegno di risorse rilevante per un piccolo Comune ( pari a complessive 18.910 euro) per l’anno scolastico -OMISSIS-, anche tenuto conto che l’Ambito territoriale sociale ha escluso che tale spesa potesse essere compresa del Piano d’ambito ritenendo esclusivamente competente il singolo comune;ha poi dedotto che la situazione di incertezza normativa sarebbe provata dalla successiva affermazione contenuta nella delibera della Sezione regionale di controllo delle -OMISSIS-della Corte dei Conti del -OMISSIS- (successivamente depositata in giudizio), che ha ritenuto che la competenza esclusiva alla erogazione del trasporto scolastico gratuito appartenga alla Provincia, richiamando una nota della Regione -OMISSIS-, Servizio politiche sociali, del -OMISSIS- -OMISSIS-;inoltre, lo stesso art. 12 della legge regionale n. 18 del 1996, come modificata dalla legge regionale n. 19 del 200-OMISSIS-, prevede il concorso delle Regioni nelle spese per il trasporto degli alunni disabili;ha sostenuto poi che le delibere regionali genericamente citate dal giudice di primo grado, che avrebbero attribuito la competenza al Comune, farebbero riferimento solo al finanziamento del servizio e non alla sua organizzazione;si dovevano poi considerare, ai fini dell’elemento soggettivo, anche le difficoltà di organizzare il servizio ad anno scolastico inoltrato, per cui l’erogazione del contributo economico era una circostanza che il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare ai fini della responsabilità dell’Amministrazione;con riferimento poi alla liquidazione del danno la difesa appellante ha sostenuto l’error in iudicando in quanto anche per il danno esistenziale sarebbe stata necessaria la prova e la somma finale di euro 8000,00 sarebbe comunque eccessiva, considerato che la stessa ricorrente aveva indicato le spese per tutto l’anno scolastico in euro 2000, e il danno non patrimoniale in euro 2000 mensili per sé e per il figlio, mentre il giudice di primo grado ha considerato solo il periodo successivo al -OMISSIS-.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva non essendo impugnata la sentenza non definitiva, che ha affermato la legittimazione passiva del Comune di -OMISSIS-;in particolare il Comune di -OMISSIS- ha eccepito di non accettare il contraddittorio sui fatti successivi alla sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, quali le successive delibere del Comitato dei Sindaci dell’ATS del -OMISSIS-.
Per l’udienza pubblica hanno presentato memorie tutte le parti costituite ribadendo le proprie tesi difensive;la difesa della Provincia ha anche rilevato che, a seguito della legge -OMISSIS- aprile 2014, n. 56, tutte le competenze sono comunque passate alla Regione.
Hanno presentato memoria di replica la Provincia di -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-, che ha eccepito la irrilevanza della deduzioni della Provincia circa il successivo trasferimento di competenze e di avere informato l’ATS a partire dalla convocazione della riunione del 1 settembre -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 23 marzo 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 13-OMISSIS- conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n.