Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-29, n. 202210519

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-29, n. 202210519
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210519
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 10519/2022REG.PROV.COLL.

N. 02784/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2784 del 2022, proposto da
M S, G E N, G M, N N, rappresentati e difesi dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;

contro

U Sapienza - Università degli Studi di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 28;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A F M B, G S P, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico n.7;
Consorzio Telma Sapienza S.C.A.R.L - Società Telma - Sapienza Società Consortile a Responsabilità Limitata, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 105/2022;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U Sapienza - Università degli Studi di Roma, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, del Ministero dell'Università e della Ricerca, del prof. A F M B, del prof. G S P e del Consorzio Telma Sapienza S.C.A.R.L. - Società Telma - Sapienza Società Consortile a Responsabilità Limitata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il Cons. P M e uditi per le parti gli avvocati A P, Federico Tedeschini, Gianluca Maria Esposito e G B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso in appello, ritualmente notificato e depositato in giudizio, gli odierni appellanti:

- prof. M S, in proprio e in qualità di professore ordinario, decano e già membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma U Sapienza,

- prof. G E N, in proprio e in qualità di professore ordinario, già Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche e membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma U Sapienza,

- prof. G M, in proprio e in qualità di professore associato, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie e già membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma U Sapienza,

- prof. N N, in proprio e in qualità di Presidente del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza ora professore associato e già ricercatore e membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma U Sapienza,

hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse ad agire il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, avente ad oggetto la domanda di annullamento dei seguenti atti:

- il decreto rettorale 10 dicembre 2020 (pubblicato G.U. 21 dicembre 2020 n. 316) recante “ Emanazione del nuovo statuto ” dell’Università degli Studi di Roma «U Sapienza»;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università dell’8 aprile 2020 (prot. n. 293), recante la nomina della Commissione per le modifiche dello Statuto, e le delibere del 25 giugno 2020, del 22 luglio 2020 e dell’1 dicembre 2020, di approvazione del nuovo Statuto;

- le note del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 settembre 2020, prot. n. 17422;
17 novembre 2020, n. 13239 e 2 dicembre 2020, n. 252871;

- i provvedimenti di nomina nel Consiglio di Amministrazione dell’Università da parte del Consorzio Telma s.c. a r.l. del 7 febbraio 2020;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2021, recante la nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche per il triennio accademico 2020-2023;

- il decreto rettorale 14 del 2 marzo 2021 con cui si decreta detta nomina;

- la nota del Rettore del 2 marzo 2021, recante la comunicazione della nomina del Prorettore vicario.

1.2. In estrema sintesi, il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza della propria giurisdizione, in accoglimento delle eccezioni sollevate dal Consorzio Telma Sapienza, dal prof. G S P e dal prof. A F M B, ha ritenuto che il ricorso di primo grado (come integrato dai motivi aggiunti) fosse inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere.

1.3. Gli appellanti hanno contestato le conclusioni del giudice di primo grado, con una serie di articolate deduzioni, che nel prosieguo del presente provvedimento saranno oggetto di specifica disamina;
nel merito, hanno riproposto le censure dedotte nel ricorso di primo grado e nei motivi aggiunti e non scrutinate dal giudice di prime cure.

2.1. Si sono costituiti in giudizio il prof. G S P e il prof. A F M B, chiedendo la conferma della sentenza appellata.

2.2. Si è costituito in giudizio il Consorzio Telma Sapienza s.c. a r.l., eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del Consorzio, non avendo adottato né in alcun modo partecipato alla adozione degli atti impugnati;
ha evidenziato l’interesse del Consorzio a “ rappresentare la evidente tardività del quarto motivo di appello, diretto a contestare la nomina del Rettore e, per quanto di interesse del Consorzio, dei membri del C.d.A., avvenute, rispettivamente, in data 29 ottobre 2018 e in data 7 febbraio 2020. Nella specie, il gravame risulta proposto dopo più di un anno dall’adozione degli atti impugnati, quindi ampiamente oltre tutti i termini di impugnativa e oltre il termine dei 180 giorni di cui all’95-93cf-d1294e9bf17a::LR9E179AEC21E70D5BACAF::2012-09-18" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartex8efisac2hpoq?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LR9E179AEC21E70D5BACAF::2012-09-18">art. 34 c.p.a. ”;
ha chiesto la reiezione dell’atto di appello e quindi la conferma della inammissibilità del ricorso di primo grado;
nel merito, ha contestato le deduzioni delle parti appellanti, evidenziando la natura “non statale” dell’Università U.

2.3. Si è costituito in giudizio l’Ateneo appellato, chiedendo la conferma della sentenza appellata;
a tale riguardo, ha evidenziato che la lesione delle prerogative rappresentata nell’atto di appello dagli appellanti, in quali di professori, componenti del Senato accademico e di Direttore del Dipartimento (con riguardo alla posizione di uno degli appellanti) non era stata rappresentata nel giudizio di primo grado e conseguentemente il giudice di prime cure non avrebbe potuto tenerne conto, trattandosi di valutazioni attinenti alla sfera personale dei ricorrenti (odierni appellanti);
nel merito, ha contestato analiticamente le censure dedotte dalle parti appellanti e ne ha chiesto conseguentemente la reiezione.

2.4. Con memoria depositata in data 26 luglio 2022, il prof. G S P e il prof. A F M B hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, rispetto alla posizione del prof. N, per intervenuta acquiescenza al nuovo Statuto di U, essendo questi stato eletto nel nuovo Senato accademico e avendo così posto in essere comportamenti univoci volti ad accettare la legittimità del nuovo Statuto;
nel merito, hanno contestato la fondatezza delle deduzioni delle parti appellanti, chiedendo il rigetto dell’appello.

2.5. Con memoria depositata in data 26 luglio 2022, U Sapienza, ad ulteriore conferma del mancato assoggettamento dell’Ateneo alla l. n. 240/2010, ha evidenziato che anche il Ministero dell’Università e della Ricerca nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del gravame;
ha evidenziato altresì che anche il Consorzio Telma Sapienza ha chiesto il rigetto dell’appello, smentendo così la tesi degli appellanti secondo la quale le modifiche statutarie si porrebbero in contrasto con le linee di indirizzo del Consorzio.

2.6. Con memoria di replica, depositata in data 1° settembre 2022, il prof. G S P e il prof. A F M B hanno evidenziato la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio.

2.7. Con memoria di replica, depositata in data 6 settembre 2022, gli appellanti hanno contestato le deduzioni delle parti appellate, facendo rilevare che:

- l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e il Ministero dell’Università e della Ricerca si sono costituiti in giudizio con atto formale, senza formulare conclusioni;

- di aver dedotto “ la violazione dell’iter da seguire per le modifiche dello Statuto anche rispetto alle prerogative del Consorzio e non la coerenza delle modifiche con le “linee indirizzo” che non sono – né potrebbero essere – oggetto di sindacato da parte del Giudice ”;

- che non sussisterebbero i presupposti per la declaratoria della inammissibilità del gravame, per acquiescenza, nei confronti del prof. N, in relazione alla sua candidatura al Senato accademico;
- con riguardo alla integrazione del contraddittorio, che essa è già intervenuta (mediante notifica per pubblici proclami) nel giudizio di primo grado;
hanno tuttavia rimesso al Collegio ogni valutazione in ordine alla integrazione del contraddittorio anche con riguardo al giudizio di appello.

3. All’udienza pubblica del 27 settembre 2022, su richiesta delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.1. In via preliminare, non può essere accolta la richiesta estromissione dal giudizio formulata del Consorzio Telma Sapienza S.C.A.R.L;
a tale riguardo, assume un rilievo dirimente il fatto che lo stesso Consorzio eccepisce la tardività delle censure formulate nel quarto motivo del ricorso (con ciò confermando implicitamente il suo coinvolgimento nell’oggetto del presente giudizio).

4.2. Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio (anche in base al combinato disposto degli artt. 49, comma 2 e 95, comma 5, c.p.a.) di poter prescindere dall’esame delle altre eccezioni di rito sollevate dalle parti appellate (segnatamente con riguardo alla valutazione del permanere dell’interesse del prof. N alla prosecuzione del presente giudizio, in quanto nominato in seno al nuovo Senato accademico), come pure dalla valutazione della domanda di integrazione del contraddittorio, essendo il ricorso di primo grado (come integrato dai motivi aggiunti) infondato nel merito.

5.1. Con il primo motivo, gli odierni appellanti contestano le conclusioni del giudice di primo grado, deducendo: Error in procedendo et in iudicando . – Erroneità della motivazione della Sentenza nella parte in cui ha accertato il difetto di legittimazione e dell’interesse ad agire dei professori odierni appellanti stante la lesione effettiva, concreta e diretta rappresentata dalle modifiche statutarie della posizione dei singoli “singolarmente” in qualità di docenti dell’Ateneo e componenti del Senato Accademico e “collegialmente” espressione della maggioranza assoluta dell’organo nella parte in cui pregiudicano le prerogative del munus dei componenti del medesimo organo, nonché in forza delle altre qualifiche ad essi singolarmente riconducibili (quali meri “Professori di ruolo”, decano, Direttore del dipartimento e Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio) anch’esse spese nel ricorso avanti al TAR, nella parte in cui pregiudicano le prerogative riconducibili alle qualifiche medesime.

In estrema sintesi, gli appellanti sostengono di avere legittimazione ad agire e interesse a ricorrere contro gli atti impugnati in primo grado, in quanto ciascuno di loro è titolare, individualmente, di una posizione giuridica qualificata e differenziata che lo legittima a insorgere a tutela del proprio interesse oppositivo rispetto a quelle determinazioni che hanno inciso sulle specifiche prerogative di status , concretando una lesione diretta, effettiva e concreta della sfera giuridica personale di ognuno di essi.

Evidenziano che essi, quali “professori di ruolo” di U Sapienza, agiscono e hanno legittimazione e interesse ad agire, in quanto il nuovo Statuto contiene delle norme lesive delle loro prerogative quali professori o delle qualifiche ricoperte all’interno dell’Ateneo (Direttore del Dipartimento, nel caso del prof. Gaetano N).

La sussistenza di una lesione riferibile alla qualifica ricoperta legittimerebbe l’impugnativa anche in relazione ai profili procedurali che hanno portato all’adozione del nuovo Statuto e, potenzialmente, avrebbe un effetto estensivo con riguardo a tutte le norme adottate (e quindi all’intero Statuto) con un procedimento illegittimo.

Oltre a ciò, fanno rilevare che, per effetto delle modifiche statutarie, tutti i componenti del Senato accademico sono decaduti dalla carica (ai sensi dell’art. 34 dello Statuto impugnato), con la conseguenza che sarebbe evidente, anche solo rispetto a questo profilo, l’incidenza delle modifiche statutarie sulla loro posizione giuridica soggettiva.

Evidenziano che le pronunce richiamate nella sentenza appellata supportano la tesi della sussistenza della loro legittimazione ad agire in giudizio. Nell’odierna fattispecie gli atti impugnati determinerebbero una concentrazione di tutte le competenze nel Consiglio di Amministrazione, in pregiudizio delle funzioni e prerogative espressamente riconosciute al Senato accademico nella definizione delle scelte relative all’ordinamento didattico.

Tali censure, concernenti l’organo accademico in quanto tale e, in particolare, le prerogative e le funzioni spettanti all’organo medesimo, proverebbero la sussistenza in capo ai professori appellanti, quali “componenti dell’organo”, della legittimazione e dell’interesse ad agire.

Al di là della posizione individuale di professori dell’Università e componenti del Senato accademico – già ex se sufficiente a dimostrare la legittimazione ed interesse ad agire – non vi sarebbero ragioni per ritenere che la maggioranza assoluta dei componenti non sia idonea a manifestare la rappresentanza del medesimo. Né, in punto di fatto, sarebbe stato possibile ottenere una formale delibera “ ad impugnandum ” da parte del Senato, considerato che il potere di convocazione dello stesso compete al Rettore e non è previsto un meccanismo sostitutivo di convocazione in caso di suo inadempimento.

In altri termini, anche ove si ritenesse che gli odierni appellanti possano aver agito solo in qualità di singoli componenti del Senato accademico, ciò non potrebbe comunque escludere la legittimazione e l’interesse ad impugnare i provvedimenti che hanno interessato le modifiche statutarie.

Non sarebbe revocabile in dubbio, infatti, che le prerogative e le funzioni dell’organo siano le prerogative e le funzioni dei suoi componenti. Conseguentemente, dall’illegittima compressione delle attribuzioni statutarie del Senato accademico, non potrebbe che discendere una lesione della sfera giuridica dei professori, tale per cui questi sarebbero certamente legittimati ad agire, potendo vantare un interesse concreto e attuale all’impugnazione di atti che direttamente incidono sulle proprie prerogative.

Alla luce delle considerazioni che precedono, a mente dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, non vi sarebbero elementi per dubitare della lesione concreta, effettiva e diretta della posizione degli odierni appellanti anche singolarmente e collegialmente, quali componenti del Senato accademico.

Con riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio, la lesione – effettiva e concreta – delle prerogative del Senato accademico, del Dipartimento (rappresentato dal prof. N), e dei singoli appellanti quali professori di ruolo o quali componenti del Senato accademico, o quali titolari di specifiche cariche o qualifiche (Direttore del Dipartimento, decano, Presidenti dei Consigli di Corso) verrebbe in rilievo sulla base del contenuto delle censure del ricorso, sia attraverso la violazione di norme sul procedimento di approvazione delle modifiche statutarie previste dallo stesso statuto (I Motivo e

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