Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-29, n. 202210519
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Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 10519/2022REG.PROV.COLL.
N. 02784/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2784 del 2022, proposto da
M S, G E N, G M, N N, rappresentati e difesi dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
contro
U Sapienza - Università degli Studi di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 28;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A F M B, G S P, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico n.7;
Consorzio Telma Sapienza S.C.A.R.L - Società Telma - Sapienza Società Consortile a Responsabilità Limitata, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 105/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U Sapienza - Università degli Studi di Roma, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, del Ministero dell'Università e della Ricerca, del prof. A F M B, del prof. G S P e del Consorzio Telma Sapienza S.C.A.R.L. - Società Telma - Sapienza Società Consortile a Responsabilità Limitata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il Cons. P M e uditi per le parti gli avvocati A P, Federico Tedeschini, Gianluca Maria Esposito e G B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso in appello, ritualmente notificato e depositato in giudizio, gli odierni appellanti:
- prof. M S, in proprio e in qualità di professore ordinario, decano e già membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma U Sapienza,
- prof. G E N, in proprio e in qualità di professore ordinario, già Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche e membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma U Sapienza,
- prof. G M, in proprio e in qualità di professore associato, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie e già membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma U Sapienza,
- prof. N N, in proprio e in qualità di Presidente del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza ora professore associato e già ricercatore e membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma U Sapienza,
hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse ad agire il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, avente ad oggetto la domanda di annullamento dei seguenti atti:
- il decreto rettorale 10 dicembre 2020 (pubblicato G.U. 21 dicembre 2020 n. 316) recante “ Emanazione del nuovo statuto ” dell’Università degli Studi di Roma «U Sapienza»;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università dell’8 aprile 2020 (prot. n. 293), recante la nomina della Commissione per le modifiche dello Statuto, e le delibere del 25 giugno 2020, del 22 luglio 2020 e dell’1 dicembre 2020, di approvazione del nuovo Statuto;
- le note del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 settembre 2020, prot. n. 17422; 17 novembre 2020, n. 13239 e 2 dicembre 2020, n. 252871;
- i provvedimenti di nomina nel Consiglio di Amministrazione dell’Università da parte del Consorzio Telma s.c. a r.l. del 7 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2021, recante la nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche per il triennio accademico 2020-2023;
- il decreto rettorale 14 del 2 marzo 2021 con cui si decreta detta nomina;
- la nota del Rettore del 2 marzo 2021, recante la comunicazione della nomina del Prorettore vicario.
1.2. In estrema sintesi, il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza della propria giurisdizione, in accoglimento delle eccezioni sollevate dal Consorzio Telma Sapienza, dal prof. G S P e dal prof. A F M B, ha ritenuto che il ricorso di primo grado (come integrato dai motivi aggiunti) fosse inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere.
1.3. Gli appellanti hanno contestato le conclusioni del giudice di primo grado, con una serie di articolate deduzioni, che nel prosieguo del presente provvedimento saranno oggetto di specifica disamina; nel merito, hanno riproposto le censure dedotte nel ricorso di primo grado e nei motivi aggiunti e non scrutinate dal giudice di prime cure.
2.1. Si sono costituiti in giudizio il prof. G S P e il prof. A F M B, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
2.2. Si è costituito in giudizio il Consorzio Telma Sapienza s.c. a r.l., eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del Consorzio, non avendo adottato né in alcun modo partecipato alla adozione degli atti impugnati; ha evidenziato l’interesse del Consorzio a “ rappresentare la evidente tardività del quarto motivo di appello, diretto a contestare la nomina del Rettore e, per quanto di interesse del Consorzio, dei membri del C.d.A., avvenute, rispettivamente, in data 29 ottobre 2018 e in data 7 febbraio 2020. Nella specie, il gravame risulta proposto dopo più di un anno dall’adozione degli atti impugnati, quindi ampiamente oltre tutti i termini di impugnativa e oltre il termine dei 180 giorni di cui all’art. 34 c.p.a. ”; ha chiesto la reiezione dell’atto di appello e quindi la conferma della inammissibilità del ricorso di primo grado; nel merito, ha contestato le deduzioni delle parti appellanti, evidenziando la natura “non statale” dell’Università U.
2.3. Si è costituito in giudizio l’Ateneo appellato, chiedendo la conferma della sentenza appellata; a tale riguardo, ha evidenziato che la lesione delle prerogative rappresentata nell’atto di appello dagli appellanti, in quali di professori, componenti del Senato accademico e di Direttore del Dipartimento (con riguardo alla posizione di uno degli appellanti) non era stata rappresentata nel giudizio di primo grado e conseguentemente il giudice di prime cure non avrebbe potuto tenerne conto, trattandosi di valutazioni attinenti alla sfera personale dei ricorrenti (odierni appellanti); nel merito, ha contestato analiticamente le censure dedotte dalle parti appellanti e ne ha chiesto conseguentemente la reiezione.
2.4. Con memoria depositata in data 26 luglio 2022, il prof. G S P e il prof. A F M B hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, rispetto alla posizione del prof. N, per intervenuta acquiescenza al nuovo Statuto di U, essendo questi stato eletto nel nuovo Senato accademico e avendo così posto in essere comportamenti univoci volti ad accettare la legittimità del nuovo Statuto; nel merito, hanno contestato la fondatezza delle deduzioni delle parti appellanti, chiedendo il rigetto dell’appello.
2.5. Con memoria depositata in data 26 luglio 2022, U Sapienza, ad ulteriore conferma del mancato assoggettamento dell’Ateneo alla l. n. 240/2010, ha evidenziato che anche il Ministero dell’Università e della Ricerca nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del gravame; ha evidenziato altresì che anche il Consorzio Telma Sapienza ha chiesto il rigetto dell’appello, smentendo così la tesi degli appellanti secondo la quale le modifiche statutarie si porrebbero in contrasto con le linee di indirizzo del Consorzio.
2.6. Con memoria di replica, depositata in data 1° settembre 2022, il prof. G S P e il prof. A F M B hanno evidenziato la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio.
2.7. Con memoria di replica, depositata in data 6 settembre 2022, gli appellanti hanno contestato le deduzioni delle parti appellate, facendo rilevare che:
- l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e il Ministero dell’Università e della Ricerca si sono costituiti in giudizio con atto formale, senza formulare conclusioni;
- di aver dedotto “ la violazione dell’iter da seguire per le modifiche dello Statuto anche rispetto alle prerogative del Consorzio e non la coerenza delle modifiche con le “linee indirizzo” che non sono – né potrebbero essere – oggetto di sindacato da parte del Giudice ”;
- che non sussisterebbero i presupposti per la declaratoria della inammissibilità del gravame, per acquiescenza, nei confronti del prof. N, in relazione alla sua candidatura al Senato accademico; - con riguardo alla integrazione del contraddittorio, che essa è già intervenuta (mediante notifica per pubblici proclami) nel giudizio di primo grado; hanno tuttavia rimesso al Collegio ogni valutazione in ordine alla integrazione del contraddittorio anche con riguardo al giudizio di