Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-07-29, n. 201905347

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-07-29, n. 201905347
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905347
Data del deposito : 29 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2019

N. 05347/2019REG.PROV.COLL.

N. 09869/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9869 del 2018, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione prima, n. -OMISSIS- del 27 agosto 2018, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso alla documentazione fiscale del coniuge relativa alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni IVA, Irap e modello 770 e alle certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni, nonché a tutta la contrattualistica riguardante le proprietà immobiliari e l’elenco degli atti del registro dell’ultimo decennio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per l’appellante, l’avvocato Corrado Morrone, su delega dell’avvocato S C, e, per l’Agenzia delle Entrate, l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellante ha chiesto il 12 settembre 2017 all’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecco, l’accesso alla documentazione fiscale del coniuge, relativa alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni IVA, Irap e modello 770 e alle certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni, nonché a tutta la contrattualistica riguardante le proprietà immobiliari dello stesso e l’elenco degli atti del registro dell’ultimo decennio.

2. La richiesta di accesso è stata presentata in relazione ad un procedimento di separazione giudiziale nell’ambito del quale l’appellante ha avuto l’esigenza di evidenziare le reali condizioni reddituali del coniuge, anche a seguito del mancato accoglimento da parte del giudice della separazione delle sue istanze istruttorie.

3. La Direzione provinciale di Lecco, con provvedimento del 16 ottobre 2017, ha negato l’accesso.

4. L’interessata ha quindi chiesto il riesame del diniego, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

La Commissione, con decisione n. 103 del 19 dicembre 2017, ha invitato l’Amministrazione “ a riesaminare la questione ”.

5. 5. La Direzione provinciale di Lecco, riesaminata la richiesta, ha adottato in data 30 gennaio 2018 un provvedimento confermativo dell’originario diniego, reputando l’assenza del requisito della necessità e della stretta indispensabilità degli atti oggetto di accesso rispetto al diritto di difesa della richiedente, tutelabile invece dal giudice del procedimento di separazione nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa anche della controparte processuale.

6. Contro quest’ultimo provvedimento di diniego, l’interessata ha quindi proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- del 2018, prospettando, in particolare, la violazione delle norme della legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti anche in relazione all’art. 706 c.p.c., all’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c., all’art. 492 bis dello stesso codice, all’art. 337 ter c.c. e agli artt. 211 e 213 c.p.c..

7. Il Tr per la Lombardia, sede di Milano, dopo un incombente istruttorio (ordinanza n. -OMISSIS-/2018) con il quale ha acquisito le determinazioni del giudizio di separazione pendente dinanzi al Tribunale civile, con la sentenza indicata in epigrafe ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso ed in parte lo ha respinto.

7.1. Il giudice di primo grado ha innanzitutto rilevato che nel corso del giudizio di separazione il coniuge aveva depositato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2015, 2016 e 2017. Pertanto rispetto a tale documentazione ha rilevato la carenza di interesse ab origine della ricorrente.

7.2. Pur prendendo atto che nella materia esistessero pronunce giurisprudenziali favorevoli all’accesso anche nel caso prospettato dalla ricorrente (es. Tr Lazio, Sez. II ter, 8 febbraio 2017, n. 2161), il Tr ha poi ritenuto di condividere la posizione di altra parte della giurisprudenza (es. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 3461) secondo cui l’interesse ostensivo azionato a fini difensivi, ai sensi della legge n. 241/1990, non poteva superare quello alla riservatezza di cui è titolare il coniuge al quale fanno riferimento i dati patrimoniali e finanziari richiesti.

7.3. In sostanza, secondo il Tr i documenti oggetto di accesso all’Agenzia avrebbero dovuto essere acquisiti esclusivamente nel giudizio civile, con gli specifici strumenti processuali previsti da quell’ordinamento (in particolare, ai sensi dell’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e dell’art. 492 bis del c.p.c., nonché con gli ordinari strumenti “ ad exhibendum ” contemplati dagli artt. 211 e 213 c.p.c. in materia di esibizione delle prove e dei documenti).

7.4. Il giudice di prime cure ha inoltre evidenziato che l’istanza di accesso sarebbe stata priva dei necessari requisiti di concretezza e attualità previsti dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90), essendo posta in relazione ad un procedimento di separazione nel quale il diritto alla difesa sarebbe stato adeguatamente tutelato dalle regole del processo civile. In ogni caso, gli atti richiesti non sarebbero ostensibili, oltre che per ragioni di riservatezza, anche in forza di espresse previsioni normative (ad esempio, per gli atti del registro dall’art. 18 del d.P.R. n. 131/1986)

8. Contro la predetta sentenza ha proposto appello l’interessata, formulando i seguenti motivi di censura.

8.1. Error in iudicando : violazione e falsa rappresentazione dei presupposti legislativi degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990, anche in rapporto con le disposizioni di cui agli artt. 155 sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c., 492 bis c.p.c., 337 ter c.c, nonché agli artt. 211 e 213 c.p.c.

8.1.1. Secondo l’appellante, il Tr avrebbe erroneamente condiviso la tesi dell’Amministrazione in ordine al venire meno, di fronte alle esigenze di riservatezza dell’altro coniuge, del diritto di accesso a scopi difensionali ai suoi dati finanziari. Per il giudice di primo grado, nell’ambito del giudizio di separazione, non sarebbe sussistente l’ipotesi residuale contemplata dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 sulla necessità ed indispensabilità dell’accesso derivante dall’impossibilità di soddisfare l’interesse alla conoscenza di determinati documenti in ragione della presenza di ordinari strumenti, sostanziali e processuali, approntati dall’ordinamento del processo civile.

8.1.2. In realtà, per l’appellante non vi sarebbe alcun ostacolo all’acquisizione della documentazione richiesta mediante gli strumenti dell’accesso di cui all’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 anche in sede di giudizio di separazione. Le norme relative al diritto di accesso disciplinerebbero, infatti, un istituto che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 24 aprile 2012, ha una portata generale, essendo esercitabile ogniqualvolta vi sia un interesse strumentale, serio e non emulativo, personale e connesso ad una situazione di cui l’istante è portatore, qualificato dall’ordinamento come meritevole di tutela.

8.1.3. Tli caratteristiche sarebbero sicuramente rinvenibili anche nel cosiddetto accesso difensivo, ossia funzionale alla tutela di interessi giuridici, che non può essere ostacolato sulla base del contrapposto diritto alla riservatezza di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990. Non vi sarebbe quindi una equivalenza se non per gli effetti tra i mezzi istruttori del processo civile e lo strumento approntato in linea generale dagli art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

8.1.4. Inoltre, nel caso di specie sarebbe ancor più fondato l’interesse all’accesso alla documentazione reddituale del coniuge in ragione della circostanza che l’appellante non agisce solo per sostenere la propria posizione, ma anche per garantire l’interesse delle proprie figlie nell’ambito della separazione personale. In sostanza, per avere la massima trasparenza delle condizioni economiche nel momento della crisi della relazioni familiari.

8.1.5. Ed anche l’ampliamento delle prerogative del giudice civile nell’acquisizione delle informazioni e dei documenti patrimoniali e finanziari nel giudizio di separazione, introdotte dal combinato disposto degli artt. 155 sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e dell’art. 492 bis c.p.c., non potrebbe costituire un ostacolo all’accesso difensivo, soprattutto laddove le istanze istruttorie proposte nel giudizio non sono state accolte (secondo il Tr invece “ solo ed esclusivamente dietro la autorizzazione del Giudice del procedimento ” l’acquisizione dei documenti richiesti era possibile in quanto “ il bilanciamento dei contrapposti interessi ” della tutela delle ragioni nel processo e dell’interesse alla protezione dei dati personali sarebbe demandato dal codice di rito esclusivamente a quel giudice).

8.2. Error in iudicando : eccesso di potere per travisamento del diritto alla riservatezza e di difesa del controinteressato e dell’iter del giudizio di separazione personale.

8.2.1. La sentenza del Tr, secondo l’appellante, non ha tenuto conto che nel giudizio di separazione non sono presenti solo gli interessi confliggenti dei coniugi, ma anche e soprattutto gli interessi dei figli minori. Sul punto, ella richiama l’art. 5 del Settimo Protocollo Addizionale della CEDU che tutela, tra l’altro, l’interesse dei figli nel caso di scioglimento del matrimonio e gli artt. 29 e 30 della Costituzione sul mantenimento dei figli da parte dei coniugi in ragione delle loro sostanze. Nel giudizio di separazione non vi sarebbe, inoltre, un’assoluta “parità di armi”, come evidenziano anche le scelte normative sull’ampliamento dei poteri del giudice a tutela della parte debole che non ha accesso alle informazioni.

8.2.2. Ed anche l’ampliamento delle prerogative del giudice civile nell’acquisizione delle informazioni e dei documenti patrimoniali e finanziari nel giudizio di separazione, introdotte dal combinato disposto degli artt. 155 sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e dell’art. 492 bis c.p.c., non potrebbe costituire un ostacolo all’accesso difensivo, soprattutto laddove le istanze istruttorie proposte nel giudizio non sono state accolte (secondo il Tr invece “ solo ed esclusivamente dietro la autorizzazione del Giudice del procedimento ” l’acquisizione dei documenti richiesti era possibile in quanto “ il bilanciamento dei contrapposti interessi ” della tutela delle ragioni nel processo e dell’interesse alla protezione dei dati personali sarebbe demandato dal codice di rito esclusivamente a quel giudice).

8.2.3. In questo quadro, secondo l’appellante, non avrebbe fondamento il richiamo della sentenza impugnata alla possibilità che i documenti richiesti possano anche essere, in tutto o in parte, non prodotti in giudizio ovvero, in ogni caso, utilizzati ad altri fini.

8.2.4. D’altra parte, i richiami della sentenza alla normativa in materia di segretezza degli atti relativi alla vigilanza delle autorità indipendenti (Consob) o alla disciplina del codice della privacy non possono portare ad escludere che l’accesso possa riguardare quelli la cui conoscenza sia necessaria per la difesa in un procedimento giurisdizionale, tanto più se si tratta di controversie in ambito familiare.

8.3. Error in iudicando : violazione per falsa applicazione dell’art. 24 della legge n. 241/1990 anche in rapporto con l’art. 706 c.p.c. Infondata ed illegittima asserita carenza del requisito della necessità al fine dell’accesso ai documenti amministrativi. Eccesso di potere per asserita assenza del presupposto di rigida necessità al fine di accedere alla contrattualistica relativa a proprietà immobiliari e agli atti del registro relativi all’ultimo decennio.

8.3.1. Nel giudizio di separazione l’istruttoria non è stata adeguatamente svolta sul tema delle condizioni reddituali dell’altro coniuge.

8.3.2. Sussisterebbe quindi un interesse concreto ed attuale dell’appellante a conoscere la reale consistenza del patrimonio del coniuge anche al fine di eventuali procedure esecutive a fronte, peraltro, di un asserito non corretto adempimento degli obblighi di mantenimento.

8.3.3. Secondo la ricorrente, l’interesse all’accesso ai documenti richiesti permarrebbe, anche se è stata emessa la sentenza non definitiva di separazione, in relazione alla ormai prossima quantificazione dell’assegno divorzile e comunque ai fini di un’eventuale richiesta di modifica delle condizioni della separazione.

8.3.4. Per l’appellante, sarebbe infine ultroneo il richiamo fatto nella sentenza impugnata alle limitazioni per la tutela della privacy imposte dall’art. 18 del d.P.R. n. 131/1986 all’accesso agli atti del registro degli ultimi dieci anni. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha infatti chiarito, nella sua decisione n. 103 dell’11 gennaio 2018 che la “ documentazione relativa alle proprietà immobiliari, essa anche deve essere ritenuta accessibile, ben potendo l’amministrazione oscurare i dati di terze persone la cui conoscenza non appare rilevante per la ricorrente

9. L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecco, si è costituita in giudizio il 14 gennaio 2019, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato un’ulteriore memoria il 26 marzo 2019.

10. Anche l’appellante ha depositato ulteriori scritti difensivi e documentazione, per ultimo una memoria il 28 maggio 2019.

11. Con comunicazione depositata il 28 febbraio 2019 gli avvocati G G e E V hanno rinunciato alla difesa della appellante, permanendo invece il mandato difensivo in favore di quest’ultima da parte dell’avvocato S C.

12. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 giugno 2019.

13. Preliminarmente, va rilevato che l’appellante ha prodotto in giudizio la sentenza del Tribunale di Lecco n. 261/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, relativa al giudizio di separazione personale di cui è causa. Nella sentenza, in ordine alla determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, lo stesso Tribunale ha ritenuto che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiedesse necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente ciò che agli atti risultava ai fini di una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali.

13.1. Con riferimento alle conclusioni del Tribunale, l’appellante evidenzia tuttavia il permanere dell’interesse all’accesso ai documenti amministrativi richiesti, anche al fine di articolare ulteriormente le proprie ragioni difensive.

13.2. La tesi della ricorrente può essere condivisa.

La richiesta di acceso relativa ai documenti fiscali del coniuge permane in pendenza della conclusione definitiva del giudizio di separazione e dell’esperimento di altre azioni allo stesso riferite, ancor più se si considera che l’accertamento delle reali condizioni economiche del coniuge non è stata completamente compiuta (cfr. ordinanza del Presidente del Tribunale n. 13 del 18 settembre 2017 nella quale si sottolinea l’esigenza di approfondimenti istruttori nel prosieguo del giudizio e che le determinazioni economiche sono state assunte in assenza della documentazione fiscale del coniuge della appellante).

13.3. Ovviamente l’attualità e l’interesse fatto valere deve essere riferito alla documentazione diversa dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2015, 2016 e per parte di quella del 2017, in quanto già depositate nel giudizio di separazione (circostanza non contestata ex adverso dall’appellante se non per quella relativa la 2017, depositata incompleta).

14. Sempre in via preliminare, va anche rilevato che l’oggetto dell’istanza di accesso di cui al presente giudizio risulta sufficientemente specificato, laddove la richiesta riguarda documenti fiscali individuati in modo non generico e per un arco temporale determinato.

15. Ciò premesso, sussistendo in astratto le condizioni di attualità e concretezza per l’esercizio del diritto di accesso, va quindi valutato se tale strumento, previsto dalla legge n. 241/1990, possa trovare applicazione nell’ambito di un giudizio di separazione personale.

16. Nella sentenza impugnata, il Tr di Milano, aderendo ad una tesi più restrittiva, ha ritenuto che nelle controversie in materia di rapporti familiari “ i penetranti poteri istruttori di cui all’art. 492-bis c.p.c. consentissero di acquisire al giudizio i documenti richiesti dall’appellante all’Agenzia delle Entrate solo previa autorizzazione del giudice del procedimento di separazione,

16.1. In sostanza, il bilanciamento dei contrapposti interessi (tutela delle ragioni nel processo e interesse alla protezione dei dati personali) è stato rimandato in via esclusiva alla valutazione del giudice di quel processo.

16.2. Peraltro, secondo il Tr, non si sarebbe potuta ravvisare neppure l’ipotesi residuale contemplata all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, e cioè l’esistenza dei requisiti della necessità ed indispensabilità dell’accesso, intesi quale impossibilità di soddisfare l’interesse alla conoscenza di determinati documenti in altro modo “ mercé gli ordinari strumenti, sostanziali e processuali, approntati dall’ordinamento ”.

17. La tesi del giudice di primo grado non può essere condivisa.

18. La sentenza impugnata richiama, tra l’altro, a sostegno delle sue conclusioni, la pronuncia di questa Sezione n. 3461/2017 nella quale si è affermato che, stante la specialità delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies e sexies delle norme di attuazione del c.p.c. rispetto alle disposizioni dettate dalla legge n. 241/1990, l'accesso alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate fosse possibile solo su autorizzazione del Tribunale presso cui pendeva il giudizio di separazione personale.

18.1. In sostanza, il giudice di primo grado, pur dando atto di diversi orientamenti in materia, ha ritenuto che nel giudizio di separazione tra i coniugi vi fossero adeguati strumenti per la difesa della ricorrente, anche ai fini conoscitivi delle situazioni reddituali dell’altro coniuge, e comunque vi fosse una prevalenza delle esigenze di riservatezza di quest’ultimo.

19. Tuttavia, nel caso in esame, non risulta che sia stata valorizzata adeguatamente la circostanza che nel corso del giudizio di separazione non sono state accolte le istanze istruttorie presentate al riguardo dall’appellante ai sensi dell’art. 183, comma sesto, c.p.c.. Il giudice civile ha infatti ritenuto “ che la causa possa essere decisa allo stato degli atti ” (cfr. in senso analogo verbale della causa di separazione del 7 novembre 2018 – allegato sub 3 al ricorso).

20. Anche alla luce di tale evenienza, il Collegio ritiene quindi preferibile l'orientamento giurisprudenziale, sempre di questa Sezione, contenuto nella sentenza n. 2472 del 14 maggio 2014.

20.1. In tale decisione è stato chiarito che il diritto di accesso di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990 può essere esercitato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (nel caso di specie per l’acquisizione dei documenti relativi all’Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari) anche nell’ambito di un giudizio di separazione personale.

20.2. Nella richiamata decisione, si è infatti rilevato che, non sussistendo norme in senso contrario, l’esame dell’istanza di accesso andasse verificata secondo i comuni principi di cui alla legge n. 241/1990 anche con riferimento al tema della tutela del diritto alla riservatezza della controparte.

20.3. Sul punto, la sentenza ha quindi individuato la disciplina di riferimento nel DM 29 ottobre 1996, n. 603 (recante “ Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ” ), laddove non sussiste alcuna previsione che possa ostacolare l’accesso ai documenti reddituali e finanziari “ anzi, i documenti per cui è causa appaiono riconducibili alla previsione dell’art. 5 di tale norma (lettera a) : “documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa”), il quale precisa che, pur trattandosi di documenti sottratti all’accesso, va però garantita “la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta ”.

20.4. Nel caso in esame, l’istanza di accesso è stata presentata ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990 proprio a fini defensionali, cosicché, posto il diritto di conoscere gli atti richiesti, anche l’eventuale bilanciamento con il contrapposto diritto alla riservatezza deve essere operato all’interno del medesimo procedimento e non, come affermato dal Tr, in altra sede giudiziale.

20.5. D’altra parte, con la modifica della legge n. 241/1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata disposta la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi ed è stato considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

L’equilibrio tra accesso e privacy è dato, dunque, dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy ) e delle norme di cui alla legge n. 241/1990.

20.6. Come evidenzia la sentenza di questa Sezione n. 2472/2014, la disciplina che ne deriva delinea tre livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si richiede la necessità di una situazione di “pari rango” rispetto a quello dei dati richiesti;
a livello inferiore si richiede la “stretta indispensabilità” e, infine, la “necessità”.

20.7. Nel caso di specie, sussiste la specifica connessione della richiesta di accesso con le esigenze del diritto alla difesa, ancor più rilevante considerata in relazione con la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa.

20.8. In tale contesto, pertanto, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali dati “sensibili” del coniuge, l’esigenza di ottenere l’ostensione dei documenti reddituali richiesti.

21. Quanto al rilievo del Tr sulla necessaria autorizzazione all’accesso ai documenti da parte del giudice del procedimento di separazione, in ragione del combinato disposto dell'art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell'art. 492 bis cod. proc. civ., va evidenziato che le disposizioni richiamate, che prevedono l'applicabilità delle modalità di ricerca telematica anche quando l'autorità giudiziaria deve adottare provvedimenti in materia di famiglia, costituiscono un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione già previsti dal codice di procedura civile ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ma non rappresentano un ostacolo al diritto di accesso ai documenti in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

21.1. In sostanza, le citate norme non hanno comportato alcuna ipotesi derogatoria alla disciplina in materia di accesso alla documentazione contenuta nelle banche dati della pubblica amministrazione, avendo invece il legislatore voluto ampliare con il citato art. 155 sexies i poteri istruttori del giudice ordinario nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia.

21.2. Le due discipline pertanto sono complementari, poiché il giudice che tratta la vicenda matrimoniale può utilizzare i poteri di accesso ai dati della pubblica amministrazione genericamente previsti dall'art. 210 c.p.c., come ampliati dalle nuove norme inserite nel 2014, ma questa rimane una sua facoltà e non un obbligo.

21.3. Deve perciò conservarsi la possibilità per il privato di avvalersi degli ordinari strumenti offerti dalla legge n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare di consegnare all'Amministrazione (ancor più nel caso di specie, dove le istanze istruttorie dell’appellante non sono state accolte).

21.4. In caso contrario, si affermerebbe il principio che il diritto di accesso a scopi difensionali, laddove si scontra con il diritto alla riservatezza di un terzo, può trovare componimento solo all'interno del processo e sotto il controllo del giudice, l'unico ritenuto idoneo a valutare e a ponderare gli interessi in gioco, con la conseguenza che " la possibilità di acquisire extra iudicium i documenti amministrativi dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato " (cfr, Cons. Stato, sez. IV, n. 3461/2017 cit.).

22. Ad un approdo diverso concorre, innanzitutto, la considerazione che nella particolare materia dei rapporti familiari, e più nello specifico nelle controversie riguardanti la separazione personale dei coniugi, non può richiamarsi pedissequamente, come ha fatto il Tr, il principio del “giusto processo”.

Nell’ambito di tali giudizi, come riconosciuto dagli stessi interventi legislativi di ampliamento dei poteri del giudice della separazione (cfr. DL n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014), esiste un contemperamento alla geometrica “ parità delle armi ” in funzione di interessi prevalenti, che riguardano le posizioni più deboli nell’ambito familiare e soprattutto i figli minori (cfr. artt. 29 e 30 della Costituzione). Sotto questo spetto, appare poi inconferente il richiamo del giudice di primo grado alle disposizioni sulla segretezza degli atti di vigilanza della Consob e alla relativa sentenza della Corte costituzionale n. 32/2005.

22.2 Inoltre, il diritto di accesso non può venir meno per aver il richiedente sollecitato il giudice civile ad acquisire le dichiarazioni dei redditi in questione, atteso che l'art. 210 c.p.c. prevede, come detto, la facoltà dell'ordine istruttorio e non anche la sua obbligatorietà (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5047).

23. Infine, relativamente alle limitazioni all’accesso alla documentazione sulle proprietà immobiliari del coniuge, non può ritenersi fondato quanto sottolineato dal Tr in ordine alle previsioni ostative derivanti dall’art. 18 del d.P.R. n. 131/1986. Come rilevato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella sua decisione n. 103 dell’11 gennaio 2018, la documentazione riguardante le proprietà immobiliari può essere accessibile, ben potendo l’Amministrazione oscurare i dati di terze persone la cui conoscenza non appare rilevante per la richiedente.

23.1. D’altra parte, l'art. 24 della legge n. 241/1990, nella versione vigente, non contempla l’esclusione dell’accesso per tale tipo di documenti, non rientrando gli stessi tra quelli soggetti a segretazione o a divieto di divulgazione, né, in modo esplicito, tra le ipotesi nelle quali le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso.

23.2. Pertanto, la domanda di accesso agli stessi non deve essere preceduta da apposita autorizzazione del giudice competente, come invece sancito dall’art. 18 citato.

24. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto con riferimento all’accesso alla completa dichiarazione dei redditi del 2017 e agli altri atti richiesti, escluse le dichiarazioni dei redditi del 2015 e del 2016 già depositate nel giudizio di separazione.

24.1. Per l’effetto, va quindi riformata la sentenza impugnata e conseguentemente va accolto il ricorso di primo grado, ad esclusione della domanda avente per oggetto le dichiarazioni dei redditi relative al 2015 e al 2016.

25. Sussistono giuste ragioni, tenuto conto delle peculiarità della controversia e del non univoco orientamento giurisprudenziale, per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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