Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-10-18, n. 201105576
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Testo completo
N. 05576/2011REG.PROV.COLL.
N. 08099/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8099 del 2003, proposto da:
Regione Abruzzo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
D G R (Deceduto);Rossano Erede D G R Di Giorgio, Marco Erede D G R Di Giorgio, Giacinta Er. D G R Di Giorgio, Remia Erede D G R Di Giorgio, Cosetta Erede D G R Ferri, rappresentati e difesi dagli avv. M R, M D M, con domicilio eletto presso Marco Croce in Roma, via Nizza, 63;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00551/2003, resa tra le parti, concernente RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI BUONUSCITA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rossano Erede D G R Di Giorgio e di Marco Erede D G R Di Giorgio e di Giacinta Er. D G R Di Giorgio e di Remia Erede D G R Di Giorgio e di Cosetta Erede D G R Ferri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati l' avv. dello Stato Meloncelli, e Paparella, su delega dell' avv. Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appello oggi all’esame del Collegio è proposto dalla Regione Abruzzo e tende alla riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale quel giudice ha accolto un ricorso presentato in quella sede ed ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con l’aggiunta dei benefici della polizza INA, derivante dalla sua provenienza dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Questo il motivo dell’appello:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge regionale Abruzz0 n. 66 del 1987 e dell’art. 2 della legge regionale Abruzzo n. 100 del 1995;in quanto ai dipendenti ex Casmez trasferiti alla Regione non può che essere applicato il regime previsto per i dipendenti regionali.
I soggetti appellati si costituiscono in giudizio e resistono all’appello, chiedendone la reiezione.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.
DIRITTO
L’appello è infondato.
In questa sede si discute delle modalità del calcolo dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti ex Cassa del Mezzogiorno transitati alla Regione Abruzzo.
Per questi soggetti, la Regione Abruzzo, con propria deliberazione n. 2668 del 30 aprile 1990 aveva stabilito che ai dipendenti ex Casmez doveva essere corrisposta “sia l’indennità di anzianità maturata per il servizio prestato presso la ex Casmez, sino al 30.12.1983, sia le somme trasferite dall’Agenzia per la promozione allo sviluppo del Mezzogiorno”, aggiornando il tutto “sulla base del trattamento economico posseduto da ciascun dipendente … al momento della cessazione del rapporto di impiego”.
Ora, in presenza di questa delibera di autovincolo da parte della Regione (assunta a fondamento di giudicato formatosi sulla sentenza n.723/1993 del TAR Abruzzo),, è chiaro che la stessa nel determinare la somma dovuta ai singoli dipendenti provenienti dall’ex Casmez avrebbe dovuto prendere in considerazione anche i benefici derivanti dalla polizza Ina accesa dagli stessi in costanza di impiego con la stessa Casmez e gli stessi avrebbero dovuto entrare a far parte della somma presa a base per il calcolo della liquidazione.
Il che non è stato fatto, sulla base della considerazione che, altrimenti, vi sarebbe stata disparità di trattamento con gli altri dipendenti regionali;ma ciò non è, per un duplice ordine di motivi: innanzitutto, perché si trattava di lavoratori che solo in un secondo momento sono transitati nei ruoli regionali, senza che potesse ignorarsi il loro pregresso statuto operativo, e in secondo luogo perché proprio la Regione aveva stabilito che agli stessi andava applicato il Regolamento del personale della soppressa Cassa per il Mezzogiorno.
E’ vero che i soggetti appellati hanno ricevuto la liquidazione della polizza Ina, la cui somma va detratta dall’ammontare della liquidazione, ma ciò che è illegittimo, secondo quanto disposto dalla delibera regionale prima indicata, è l’errata determinazione dell’ultimo stipendio, che non contiene, come invece avrebbe dovuto essere, anche i benefici maturati sulla polizza INA.
L’appello è, dunque, infondato e va respinto.
Le spese di giudizio del presente grado, possono, però, ricorrendo complessivamente giusti motivi, essere integralmente compensate fra le parti.