Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-07-08, n. 201104121

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-07-08, n. 201104121
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201104121
Data del deposito : 8 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07647/2007 REG.RIC.

N. 04121/2011REG.PROV.COLL.

N. 07647/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7647 del 2007, proposto dalla signora V G, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S C, con domicilio eletto presso la segreteria della sezione sesta del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso il signor L V in Roma, via IV Novembre, n. 144;

per la riforma della sentenza del T.A.R. TOSCANA, sezione prima, n. 491/2007;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e udito l’avvocato Pontone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante è vedova del signor Enrico Vignoli, già dipendente dell’INAIL;
in tale qualità è titolare di trattamento previdenziale di reversibilità, spettante ai sensi del d.m. 11 marzo 1968 agli eredi dei dipendenti dell’Istituto.

Con una lettera del 22 dicembre 1990, l’INAIL ha disposto la revoca dell’indennità integrativa speciale sulla pensione integrativa indiretta e il recupero delle somme sino a quel momento percepite a tale titolo, per un importo complessivo di lire 65.770.665.

La signora Vignoli ha proposto ricorso al Tar con cui, senza contestare l’ an dell’indebito, ha invocato l’applicazione dell’art. 55, co. 5, l. n. 88/1989 o, in subordine, dell’art. 206, d.P.R. n. 1092/1973.

2. Il Tar ha respinto il ricorso.

3. Ha proposto appello l’originaria ricorrente, lamentando che la motivazione della sentenza di primo grado non è pertinente, riguardando un diverso contenzioso tra le parti, e riproponendo tutti i motivi di cui al ricorso di primo grado.

4. Effettivamente la motivazione della sentenza sembra riguardare questioni diverse da quelle proposte dal ricorso di primo grado.

Va pertanto esaminato direttamente quest’ultimo da parte del giudice di appello.

5. Il ricorso di primo grado è fondato.

5.1. Ai sensi dell’art. 55, co. 5, l. n. 88/1989, nel testo vigente ratione temporis, “Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.

Il Collegio ritiene che gli artt. 52 e 55, l. 9 marzo 1989 n. 88 - che pongono un limite alla ripetibilità delle somme indebitamente pagate dagli enti e fondi erogatori di prestazioni previdenziali obbligatorie (art. 52) e dall’Inail (art. 55), fissandolo alla sola ipotesi di dolo da parte del soggetto percettore dell’indebito - sono applicabili a tutte le prestazioni erogate da tali Enti, ivi compreso il caso di prestazioni indebitamente erogate ai propri dipendenti dal fondo integrativo di previdenza gestito dall’INAIL, senza distinzione tra indebito previdenziale e indebito pensionistico.

5.2. Ciò si desume, in via di interpretazione sistematica, anche dall’art. 206, d.P.R. n. 1092/1973, a tenore del quale “ Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”.

Non si comprenderebbe, infatti, perché il limite alla ripetizione di indebito nei confronti dei pubblici pensionati dovrebbe essere previsto solo a vantaggio dei dipendenti statali militari e civili, e non anche a favore dei pensionati di INPS e INAIL.

Pertanto, fermo il principio che le deroghe al principio generale di ripetibilità dell’indebito sono di stretta interpretazione, non si può tuttavia sancire la ripetibilità dove vi sia una norma, come nella specie, che espressamente la escluda, atteso che l’art. 55, l. n. 88/1989 si riferisce alle prestazioni “ a qualunque titolo” erogate dall’INAIL, senza distinzione tra prestazioni erogate dall’INAIL in favore degli assicurati e prestazioni pensionistiche erogate a proprie dipendenti [in termini Cons. St., sez. VI, 30 maggio 1997 n. 816, sulla riferibilità della norma all’indebito pensionistico v. anche Cass., sez. lav., 16 luglio 1996 n. 6427].

6. In conclusione, l’appello va accolto.

Le oscillazioni della giurisprudenza della Sezione sulla questione [in senso opposto rispetto al precedente fatto proprio dal Collegio, v. Cons. St., sez. VI, 10 giugno 2003 n. 3260] giustificano la compensazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.


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