Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2021-03-19, n. 202102398
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Testo completo
Pubblicato il 19/03/2021
N. 02398/2021REG.PROV.COLL.
N. 01824/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2021, proposto dalla società Inver S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello ed Emilio Cucchiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
il Commissario straordinario per l’esecuzione della decisione della Commissione Europea 14 agosto 2015 C (2015) 5549 final, non costituito in giudizio;
nei confronti
dell’INPS - Istituto nazionale di previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Antonino Sgroi e Carla D'Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’istituto, in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
dell’INAIL – Istituto nazionale assicurazione degli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giandomenico Catalano e Lorella Frasconà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
dell’Agenzia delle entrate e del Comune de l'Aquila, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma,
previa sospensione,
della sentenza del TAR Abruzzo, sede de L’Aquila, sezione I, 26 novembre 2020 n.481, che ha respinto il ricorso n. 328/2020 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti, relativi al procedimento di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione Europea 14 agosto 2015 C (2015) 5549 final, quanto alla misura SA 35083 (2012/C) relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo, concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura:
a) del provvedimento 23 luglio 2020 prot. n. 953, notificato il giorno stesso, con il quale il Commissario straordinario nominato con DPCM 14 novembre 2017 ha disposto in dipendenza dalla decisione predetta nei confronti della Inver S.p.a. il recupero di contributi per € 321.838,82 di capitale ed € 39.557,46 di interessi;
b) della nota 27 marzo 2018 prot. 823 del Commissario, di comunicazione di avvio del procedimento;
d) della comunicazione integrativa 12 marzo 2020 prot. n.276 del Commissario;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’INPS e dell’INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Francesco Paolo Bello ed Emilio Cucchiara e l'avvocato dello Stato Emanuele Manzo, che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 25 d.l. 137/2020;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e dato loro avviso della possibilità di pronunciare sentenza in forma semplificata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
- la ricorrente appellante è un’impresa la quale ha beneficiato di aiuti pubblici a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo;
- si controverte del recupero di questi aiuti nei suoi confronti, così come imposto dalla decisione della Commissione Europea 14 agosto 2015 C (2015) 5549 final di cui in epigrafe;
- i fatti rilevanti ai fini di causa si riassumono così come segue;
- a seguito del terremoto citato, il Governo italiano ha in primo luogo disposto la sospensione e il differimento del versamento dei tributi e dei contributi dovuti dalle imprese ubicate sul territorio colpito, fino ad un termine prorogato più volte, sino al 16 novembre 2011 (circostanza pacifica, si veda il testo della decisione della Commissione al § 35);
- successivamente, è intervenuto con l’art. 33 comma 28 della l. 12 novembre 2011 n.183, secondo il quale “ Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3- bis , 3- ter e 3- quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento ”;
- questo è l’aiuto, in sintesi, di cui ha beneficiato l’impresa ricorrente appellante;
- con la decisione 14 agosto 2015 C (2015) 5549 final già citata, la Commissione europea ha ritenuto che