Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-11, n. 202310681

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-11, n. 202310681
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310681
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 10681/2023REG.PROV.COLL.

N. 05703/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5703 del 2020, proposto da
A F e F F, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Comune di Grumo Nevano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



nei confronti

Città Metropolitana di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, e B F C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Napoli, piazza Matteotti 1;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 05392/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano e della Città Metropolitana di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2023 il Cons. C A;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in trattazione i signori A F e F F hanno impugnato la sentenza n. 5392/2019 con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego di condono edilizio prot. n. 19398 del 10 dicembre 2004 avente ad oggetto un locale con destinazione artigianale di circa 131,55 mq.

2. L’amministrazione comunale ha respinto l’istanza di condono, presentata ai sensi della l. 326/2003, perché il manufatto è stato realizzato a una distanza inferiore dei 40 metri previsti come fascia di rispetto per le strade di tipo B dall’art. 26, comma 2, lett. b) del d.p.r. 495/1992.

3. Avverso il provvedimento di diniego i ricorrenti hanno proposto ricorso dinnanzi al Tar Campania, lamentando che: a) non trova applicazione il limite di 40 metri previsto dal comma 1 dell’art. 26 d.p.r. 495/1992 ma, al più, il limite di 20 metri previsto dal comma 3 del medesimo articolo; b) sull’istanza si è formato il silenzio assenso; c) il provvedimento è stato adottato senza il previo coinvolgimento della Regione proprietaria della strada sulla quale insiste il fabbricato (la strada ex SS 162 denominata “asse mediano”) e sulla base dell’illegittimo parere negativo della Provincia che ha ritenuto non sanabile il manufatto perché ricadente nella fascia di rispetto stradale; d) in ogni caso, l’amministrazione non ha contemperato gli interessi in gioco.

3.1 Il TAR adito ha respinto il ricorso, rilevando che il vincolo di inedificabilità assoluta derivante dalla fascia di rispetto è ostativo alla sanatoria.

4. Gli originari ricorrenti hanno impugnato la sentenza, articolando diverse censure nell’ambito di un unico motivo di gravame.

5. Il Comune di Grumo Nevano si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.

6. Si è costituita, altresì, la Città metropolitana di Napoli, in qualità di successore universale della Provincia di Napoli ai sensi dell’art. 1 co.16 della legge 56/2014.

7. In vista dell’udienza di discussione gli appellanti e il Comune appellato hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

8. All’udienza di smaltimento del 4 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Con un unico motivo di appello gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata per le seguenti ragioni: a) la decisione del TAR, fondandosi

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