Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-07, n. 202306656
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Testo completo
Pubblicato il 07/07/2023
N. 06656/2023REG.PROV.COLL.
N. 05422/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5422 del 2019, proposto da
F S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B, S B e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G B in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161;
contro
I C e I C, rappresentati e difesi dagli avvocati F S, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di F S in Roma, via G. Borsi n. 4;
nei confronti
Comune di Badia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Mazzeo e Hartmann Reichhalter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 55/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto da I C e I C;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di I C e di I C e del Comune di Badia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati G B, F S e Paolo Caruso per delega di Hartmann Reichhalter;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I C è comproprietaria della p.ed. 1686 CC Badia e I C è proprietario della p.ed. 1683 CC Badia su cui insistono alcuni edifici. Detti edifici confinano con la p.ed. 1747 in P.T. 1602/II CC Badia di proprietà della F S.r.l. che l’ha acquistata con contratto del 8 ottobre 1996 dal padre dei predetti, signor C C, risultando proprietaria tavolare della stessa dal 19 febbraio 1997.
1.1 Prima del trasferimento del citato immobile alla F S.r.l., C C aveva presentato al Comune di Badia tre progetti per la realizzazione di un edificio residenziale e commerciale sulla p.f. 1250/22 e sulla p.ed. 926 nella zona di espansione C1 “Plan dla sieia” in La Villa (zona per la quale è stato redatto un piano di attuazione, approvato con delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 1364/1996).
In data 28 novembre 1996 al signor C C è stata rilasciata la concessione edilizia n. 74/1996, prot. n. 2180/96, riguardante la “Realizzazione di un edificio residenziale sul lotto «F» della zona di espansione Plan dla sieia in La Villa” sulla p.f. 1250/22 e sulla p. ed 926, CC Badia, con la previsione della sua “volturazione a nome di F S.r.l.”.
Successivamente, in data 18 dicembre 1997 è stata rilasciata alla F S.r.l. la concessione edilizia n. 74/96, prot. n. 3984/97 riguardante la “Variante: realizzazione di un edificio residenziale sul lotto «F» della zona d‘espansione Plan dla sieia in La Villa” e in data 19 dicembre 1997 e 23 dicembre 1997 sono state rilasciate, infine, le licenze edilizie per la p.ed. 1747 (ex p.ed. 926).
1.2 Nell’anno 2009 la F S.r.l. ha presentato il primo progetto di risanamento energetico dell’edificio realizzato sulla base del progetto predisposto dal signor C C nel 1996. In data 11 gennaio 2012 la F S.r.l. ha, poi, ottenuto dal Comune di Badia la concessione n. 3/2010, pratica edilizia 247/0/2009.
Sempre nell’ambito della pratica edilizia 247/0/2009 la F S.r.l. ha presentato un progetto di variante, al quale la Commissione edilizia comunale in data 6.9.2012 ha dato parere favorevole all’unanimità.
1.3 Con lettera del’1 ottobre 2012 I C ha presentato al Comune di Badia ed ai responsabili dei competenti uffici provinciali alcune osservazioni dirette a contestare la legittimità dell’intervento edificatorio della F S.r.l..
A fronte delle osservazioni proposte da I C, la Commissione edilizia comunale in data 4 ottobre 2012 ha espresso “parere favorevole all’unanimità, salvo verifica da parte del tecnico comunale e del delegato della Provincia - Arch. Ralf Dejaco, di quanto citato nella lettera d’osservazione dd. 01.10.2012 a firma dell’arch. De Biasi Marcello e della Sig.a Castlunger Ines, nonché conferma da parte degli organi provinciali citati in tale lettera”.
In data 7 novembre 2012 la Commissione edilizia comunale ha esaminato nuovamente il progetto in questione confermando, dopo aver preso analitica posizione in ordine alle osservazioni presentate da I C, il precedente parere positivo.
Anche avverso tale parere I C ha presentato osservazioni che, tuttavia, sono state nuovamente rigettate dalla Commissione edilizia comunale in data 5 dicembre 2012.
1.4 Non avendo dato avvio ai lavori, la F S.r.l. ha presentato in data 10 ottobre 2013 domanda di rinnovo della prefata concessione edilizia.
In ordine a tale domanda di rinnovo la Commissione edilizia comunale ha prestato parere favorevole nella seduta del 6.11.2013 e, successivamente, è stata rilasciata la concessione edilizia n. 3/2010 del 3 novembre 2014.
1.5 Avverso tale concessione edilizia le sig. Teresa ed I C nonché il sig. I C hanno presentato in data 16 febbraio 2015 ricorso amministrativo ex art. 105 L.P. 11 agosto 1997 n. 13.
In data 9 agosto 2016 la Giunta provinciale ha dichiarato improcedibile il predetto ricorso amministrativo, invitando nel contempo il Sindaco a dichiarare la decadenza della concessione edilizia n. 3/2010 del 3.11.2014 “dal momento che i lavori non sono stati iniziati tempestivamente”.
In data 19 luglio 2016 il Sindaco del Comune di Badia ha dichiarato la decadenza delle concessioni edilizie n. 3/2010 dd. 11.1.2010 e n. 3/2010 del 3.11.2014.
1.6 La F S.r.l., adeguandosi alla citata decisione della Giunta provinciale (“Di conseguenza, il progetto deve essere ripresentato...facendo riferimento...alle disposizioni vigenti alla data della ripresentazione, specialmente con riguardo alle nuove disposizioni del bonus energia nel frattempo entrate in vigore”), con domanda del 14 luglio 2017, presentata al Comune in data 17 luglio 2017, prot. n. 0009556, ha chiesto il rilascio di una concessione edilizia riguardante la riqualificazione energetica di un fabbricato con ampliamento sulla p.ed. 1747 – porzioni materiali 1 e 4 – CC Badia in La Villa, Strada Colz n. 18.
Tale progetto, nonostante le ulteriori osservazioni presentate da I C, anche tramite la difensora civica, ha ottenuto in data 2.8.2017 il parere positivo da parte della Commissione edilizia comunale.
In data 19 dicembre 2017 è stata rilasciata la concessione edilizia n. 113/2017 avente ad oggetto la “Riqualificazione energetica di un fabbricato con ampliamento sulla p.ed. 1747 – porzioni materiali 1 e 4 – CC Badia in La Villa – str. Colz 18”.
2. Con ricorso notificato il 3 aprile 2018 I C e I C hanno impugnato dinanzi al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano la suddetta concessione edilizia n. 113/2017 del 19 dicembre 2017 nonché il parere della commissione edilizia del Comune di Badia del 2 agosto 2017 e, in parte qua, l’art. 1, comma 1 lett. b, f e g delle norme di attuazione al piano urbanistico del medesimo Comune.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado hanno dedotto le censure così rubricate:
1) Violazione degli artt. 66 e 70 della legge provinciale 13 del 11.8.1997 e dell’art. 1 co. 1 e 2, nonché dell’art. 3 co. 4 della delibera della Giunta Provinciale 964 del 5 agosto 2014 (Direttive di applicazione del "bonus energia" ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13) ;
2) Violazione del combinato disposto dell’art. 127 co. 3 della legge provinciale 13 del 11.8.1997 e dell’art. 3 co. 1 della delibera della Giunta Provinciale 964 del 5 agosto 2014;eccesso di potere per mancanza di istruttoria su fatti rilevanti per la decisione ;
3) Violazione del combinato disposto dell’art. 127 co. 3 della legge provinciale 13 del 11.8.1997 e della delibera della Giunta Provinciale 964 del 5 agosto 2014 e dell’art. 8 co. 1 del