Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-02-04, n. 201400526

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-02-04, n. 201400526
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400526
Data del deposito : 4 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09014/2012 REG.RIC.

N. 00526/2014REG.PROV.COLL.

N. 09014/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9014 del 2012, proposto dall’Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

U D C, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio eletto presso Giuseppe Aprile in Roma, viale delle Milizie, 38;

nei confronti di

Comune di Castellabate, non costituito nel presente grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZIONE STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 1219/2012, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor U D C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2014 il consigliere M M e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino e l’avvocato Michele Damiani per delega dell’avvocato P P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor U D C (d’ora in poi “ricorrente”), con il ricorso n. 779 del 2012 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l’annullamento: del provvedimento prot. n. 16423 del 12 gennaio 2012 del Comune di Castellabate (SA) avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente in relazione ad opere comportanti l’ampliamento della costruzione di sua proprietà sita nel detto Comune;
della nota dell’Ente Parco del Cilento (d’ora in poi “Ente Parco”) n. 21860 del 6 ottobre 2011, diretta al Sindaco del Comune di Castellabate con cui si è espresso “parere negativo” in relazione alla richiesta di parere da parte del Sindaco, prot. n. 2152 in data 20 luglio 2011 ai sensi dell’art. 32 legge n. 47 del 1985, per l’istanza di condono edilizio avanzata dal ricorrente.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, con la sentenza n. 1219 del 2012, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio, salvo il rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato, posto a carico dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.

Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2013 l’esame della domanda cautelare è stato abbinato alla trattazione della controversia nel merito.

4. All’udienza del 14 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nella sentenza di primo grado, assorbito ogni altro motivo, il ricorso è accolto, poiché:

- in data 1° aprile 2009 l’Ente Parco aveva espresso, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, parere favorevole al rilascio della concessione in sanatoria richiesta dal ricorrente per l’immobile di cui si tratta mentre il vincolo di inedificabilità sulla zona B1, comprendente l’area interessata dall’immobile, è stato istituito successivamente, il 24 dicembre 2009;

- la valutazione della domanda di sanatoria (svolta nel 2005) era stata perciò condotta sulla base dei vincoli in atto esistenti, non considerati ostativi al permesso in sanatoria;

- non poteva essere quindi espresso un successivo parere contrario in ragione del vincolo di inedificabilità intervenuto nel frattempo, essendosi concluso l’iter formativo del condono con l’acquisizione dei pareri prescritti, e pertanto, in carenza di un’adeguata sopravvenuta valutazione degli aspetti di fatto, risultando illegittimo il provvedimento di revoca per il generico richiamo al vincolo.

2. Nell’appello si deduce, in sintesi, che:

- il primo giudice non ha considerato la concreta situazione dei vincoli di inedificabilità insistenti sull’area interessata non motivando, anzitutto, sull’efficacia impeditiva delle misure di salvaguardia approvate con il d.P.R. 5 giugno 1995 istitutivo dell’area protetta;
infatti, alla data del 9 aprile 2008, di acquisizione dell’istanza di condono di cui si tratta, il manufatto insisteva in zona 2 della zonizzazione di cui alle dette misure, recanti soltanto l’obbligo dell’autorizzazione dell’Ente Parco per interventi come quello in esame, da valutare caso per caso in assenza di una griglia predefinita di criteri al riguardo, essendo quindi seguito il parere favorevole dell’Ente Parco il 1° aprile 2009;

- il procedimento di condono non è stato però concluso con tale parere, peraltro condizionato “all’adozione degli atti sanzionatori e amministrativi di cui alla legge n. 47 del 1985 e d.lgs. n. 42 del 2004”, avendo il Comune di Castellabate poi richiesto il nulla osta riguardo al medesimo procedimento il 4 agosto 2011;
in data quindi successiva all’entrata in vigore del Piano del Parco le cui Norme tecniche di attuazione hanno vietato interventi edilizi in zona B1 eccedenti la manutenzione e il restauro, con conseguente, necessario parere sfavorevole, in coerenza, peraltro, con quanto affermato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 1999;

- non sussiste la necessità, asserita dal ricorrente, di motivare sull’effettivo pregiudizio recato dall’intervento essendo sufficiente il riscontro della sua difformità rispetto alle disposizioni del Piano, come prescritto dall’art. 13 della legge n. 394 del 1991, trattandosi di ampliamento, pur esiguo, ma comunque integrante la fattispecie della “nuova costruzione”;

- né è corretta la qualificazione dell’impugnato parere dell’Ente Parco, n. 21860 del 2011, come provvedimento di revoca, non avendo agito l’Ente in autotutela ma, nel contesto del nuovo e autonomo procedimento amministrativo iniziato al riguardo dal Comune di Castellabate, rispetto ad una nuova istanza di condono, da valutare ai sensi della disciplina in atto vigente e sfociato in un provvedimento non adottato ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990 ma quale diniego di nulla osta.

Si censura, infine, la mancata motivazione della condanna dell’Ente Parco al rimborso del contributo unificato.

3. Nelle memorie del ricorrente, qui appellato, si eccepisce l’inammissibilità dell’appello, poiché non recante l’impugnazione delle statuizioni della motivazione della sentenza di primo grado sull’intervenuto perfezionamento dell’iter formativo del rilascio del condono e sulla illegittimità del provvedimento di revoca in quanto giustificato con il solo generico richiamo al vincolo sopravvenuto.

L’eccezione è infondata.

Con l’appello è stata specificamente dedotta, infatti, la non conclusione dell’iter del condono, oggetto del parere favorevole dell’Ente Parco del 1°aprile 2009, nonché contestata la qualificazione del parere negativo successivo quale provvedimento di revoca.

4. Nella memoria di costituzione del ricorrente sono riproposti i motivi assorbiti in primo grado, recanti: la formazione nella specie del silenzio assenso sull’istanza di condono, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, essendosi determinati tutti i necessari requisiti, di cui all’art. 31 della stessa legge, ed iniziato a decorrere il termine di ventiquattro mesi dalla ricezione del parere favorevole dell’Ente Parco (7 aprile 2009);
l’erronea considerazione della richiesta di parere, poi inoltrata ai sensi dell’art. 33 della legge suddetta, come implicante il divieto assoluto di condonabilità mentre, alla luce del combinato disposto con l’art. 32, si sarebbe dovuta eseguire una concreta verifica di compatibilità delle opere, considerato anche che queste non avevano comportato modificazione della sagoma del manufatto, recato un modesto aumento volumetrico e realizzato un parcheggio pertinenziale non sottoposto a vincolo assoluto di inedificabilità e, comunque, non qualificabile come nuova costruzione.

5. Per l’esame della controversia è necessario esporre la sequenza degli atti rilevanti che, inoltrata dal ricorrente la domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985, sono poi i seguenti:

- parere favorevole del Comune, n. 312 del 14 novembre 2005, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985;

- nota della Soprintendenza competente, n. 3221 del 6 febbraio 2007, indirizzata al Comune, e per conoscenza all’Ente Parco, in cui si comunica (riguardo all’atto comunale di cui sopra) che “ non sussistono gli estremi per predisporre l’annullamento del provvedimento di autorizzazione indicato in oggetto ” ferma, si precisa, la competenza del Sindaco per l’irrogazione delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 42 del 2004;

- parere favorevole dell’Ente Parco, prot. n. 4362 del 1° aprile 2009, emesso ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, “ ritenendo di non adottare provvedimenti di riduzione in pristino dello stato dei luoghi alle seguenti condizioni: adozione degli atti amministrativi e sanzionatori di cui alla Legge 47/85 e D.Lgs. 42/04 ”;

- pagamento da parte del ricorrente dell’oblazione in data 7 aprile 2011;

- nota indirizzata dal Comune all’Ente Parco, prot. n. 2152 del 20 luglio 2011, (ricevuta il 4 agosto successivo) recante richiesta di nulla osta, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991, in relazione al progetto di condono edilizio;

- atto dell’Ente Parco, n. 16423 del 26 settembre 2011, recante parere negativo, motivato ai sensi dell’art. 8, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano del Parco e dell’art. 12, comma 2, lett. b ), della legge n. 394 del 1991;

- atto del Comune, prot. n. 16423 del 12 gennaio 2012, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche, con cui si comunica al ricorrente la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono edilizio a causa della mancata acquisizione del parere favorevole dell’Ente Parco.

6. Ciò rilevato il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado debba essere confermata con diversa motivazione risultando fondato il motivo della formazione nella specie del silenzio assenso, formulato nel ricorso di primo grado, in cui, nel dedurre l’avvenuta conclusione del procedimento di sanatoria, se ne è altresì sostenuto il perfezionamento “ anche in relazione al silenzio – accoglimento previsto dall’art. 35 della legge n. 47/85 ” (pag. 6), essendo poi stato sviluppato il motivo con la successiva memoria del 7 giugno 2012 e quindi riproposto in appello.

Si osserva infatti che:

- l’art. 35 della legge n. 47 del 1985, dispone che << Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento .>>

- al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che “ in una zona interessata da vincolo paesaggistico la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall’art. 35, comma 18, l. n. 47 del 1985, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo; …” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4204);

- nella specie: il 6 febbraio 2007 e il 1° aprile 2009 sono intervenuti i pareri favorevoli, rispettivamente, della Soprintendenza competente e dell’Ente Parco, dovendosi ritenere che i successivi ventiquattro mesi siano al più tardi decorsi alla scadenza del 1° aprile 2011 non risultando peraltro, nel frattempo, atti o provvedimenti del Sindaco ai sensi della normativa cui a tale fine si rinviava nei detti pareri;
il ricorrente ha proceduto alla dovuta oblazione il 7 aprile 2011;
il Comune ha inviato la nuova richiesta di parere il 20 luglio successivo e, perciò, decorsi i detti ventiquattro mesi con conseguente formazione del silenzio assenso sull’istanza di sanatoria di cui si tratta.

7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto con la conferma, con diversa motivazione, della sentenza di primo grado.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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