Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2018-11-05, n. 201802503

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2018-11-05, n. 201802503
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802503
Data del deposito : 5 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="48345f45-4767-5625-ac51-16b5d48696b1" href="/decisions/itcsiuw8ca0o241jwg">N. 00777/2017</a> AFFARE

Numero 02503/2018 e data 05/11/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 17 ottobre 2018




NUMERO AFFARE

00777/2017

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da R N,

contro

Ministero della Difesa, Croce Rossa Italiana, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 568.15/IX del 5 febbraio 2015 del IX Centro di Mobilitazione del Corpo Militare C.R.I., con cui gli è stato comunicato che la "Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile della Croce Rossa Italiana" lo ha dichiarato “Non prescelto” all’avanzamento al grado di Colonnello;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 35919 del 15/03/2017, con cu il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

1.) Con il ricorso straordinario in esame, il sig. R N, Tenente Colonnello del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (d’ora in avanti “C.R.I.”), impugna, unitamente ad altri atti presupposti e connessi, previa richiesta di sospensione ed eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della disciplina concernente l’avanzamento di grado del personale direttivo del Corpo Militare della C.R.I., il provvedimento n. 568.15/IX del 5 febbraio 2015 del IX Centro di Mobilitazione del Corpo Militare C.R.I., con cui gli è stato comunicato che la "Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile della Croce Rossa Italiana" lo ha dichiarato “Non prescelto” all’avanzamento al grado di Colonnello.

2.) Giova preliminarmente rammentare che la procedura di avanzamento degli Ufficiali del Corpo Militare della C.R.I. è disciplinata dal Titolo IV, Capo I, Sez. XI del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, segnatamente dagli articoli 1684 e seguenti.

2.1.) Nel caso in esame, il ricorrente è stato sottoposto ad avanzamento “a scelta” al grado di Colonnello, ai sensi dell'art. 1685 del Codice dell’ordinamento militare.

L’art. 1689, comma 2, del Codice medesimo, stabilisce che “[p]er l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria o equipollenti;

b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche;

c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali”.

2.2.) Il Tenente C N ha presentato idoneo titolo di studio, secondo quanto previsto dall’art. 1689, comma 2, lett. a), venendo di conseguenza ammesso al giudizio di avanzamento.

La procedura ha seguìto l'iter indicato nell'art. 1686, che prevede tre gradi di giudizio, l'ultimo dei quali dichiara il candidato “prescelto” o “non prescelto”. Laddove, invece, il candidato sia in difetto di uno o più requisiti sopra indicati, il suo nominativo viene riportato nell'elenco dei “non presi in esame”, indicandone il motivo, ai sensi dell'art. 1690, comma 2, d. lgs. n. 66/2010.

2.3.) All’esito della procedura, la Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile della Croce Rossa Italiana ha ritenuto di dichiarare il ricorrente “Non prescelto”, sulla base della seguente motivazione: “la Commissione, dopo aver analizzato il fascicolo […] ha verificato che l’interessato non ha mai partecipato a missioni in territorio italiano ed estero e non ha esperienze operative di comando. Per quanto sopra, non si rilevano quegli elementi atti a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, in questo caso dirigenziale, così come richiesto dall’art. 1681 del d.lgs. 66/2010 e, pertanto, all’unanimità lo giudica non prescelto”.

Il giudizio della Commissione è stato successivamente notificato al ricorrente con il provvedimento n. 568.15/IX del 5 febbraio 2015, odiernamente impugnato.

3.) Il ricorrente, in estrema sintesi, lamenta la frustrazione del diritto all’avanzamento, cui avrebbe, in tesi, avuto diritto, atteso che per gli avanzamenti a scelta nei gradi degli Ufficiali del Corpo Militare della C.R.I. non dovrebbero applicarsi – stante l’ontologica diversità funzionale – i medesimi criteri di valutazione previsti per l’avanzamento di grado delle Forze armate.

4.) Il Ministero della difesa propende per la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.

5.) Tanto premesso, la Sezione ritiene che il ricorso sia infondato.

Occorre innanzitutto chiarire che, come ha già messo recentemente in evidenza questa Sezione, “l’avanzamento al grado di Colonnello (significativamente operato dall’Amministrazione “a scelta”) non configura un “diritto acquisito” ” (Cons. Stato, Sez. II, 7 giugno 2018, n. 1502), non potendo operare, al ricorrere dei requisiti minimi richiesti dalla legge, in modo automatico. A ben vedere, il possesso dei requisiti necessari per poter essere “valutabili” costituisce il mero presupposto per l’attivazione di un potere valutativo, che, in ogni caso, “costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia manifestamente affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti” (Cons. Stato, Sez. II, 26/04/2018, n. 1114).

Tale conclusione, peraltro, si evince chiaramente dal tenore letterale delle disposizioni richiamate. Invero, l’art. 1689, comma 2, prevede che “[p]er l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti […]”.

Orbene il richiamato art. 1689, d. lgs. 66/2010 prevede che:

A) “[i] requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che possono essere assunte dal centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato” (comma 1);

B) “[l]e autorità giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, si assicurano che:

a) ha bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;

b) è in possesso di tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

c) è degno e meritevole di conseguire la promozione per la condotta tenuta.” (comma 2).

5.1.) Ricostruito il quadro normativo in cui s’innesta la presente controversia, è di tutta evidenza che il legislatore non abbia voluto configurare l’attività amministrativa suddetta alla stregua di un’attività vincolata.

A tale conclusione si può giungere anche sulla base di un’ulteriore considerazione.

Qualora il legislatore avesse voluto configurare la valutazione de quo “a rime obbligate”, come sembra patrocinare il ricorrente, non avrebbe avuto senso conferire all’Amministrazione il potere di concludere il procedimento con una valutazione corrispondente a “Non prescelto”, potendosi risolvere esclusivamente nelle formule terminative di “Prescelto” ovvero “Non preso in esame”, per mancanza dei presupposti.

5.2.) In conclusione, il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione risulta immune da vizi, atteso che per la progressione al grado dirigenziale – corrispondente a quello di Colonnello – è richiesto un bagaglio tecnico - operativo qualificato. Ad avviso della Sezione, la motivazione del provvedimento, sotto questo profilo, non risulta irragionevole.

6.) Alla stregua delle suesposte considerazioni, il gravame non appare meritevole di accoglimento con assorbimento dell’istanza di sospensiva. Peraltro, risulta manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale relativamente alle norme che disciplinano l’avanzamento di grado del personale del Corpo Militare della C.R.I.

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