Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-08-06, n. 201404209

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-08-06, n. 201404209
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201404209
Data del deposito : 6 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08335/2013 REG.RIC.

N. 04209/2014REG.PROV.COLL.

N. 08335/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8335 del 2013, proposto da:
Wan Informatica S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Ardolino, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;



contro

LI SU S.p.A. -Agente della Riscossione per la Prov. di Salerno, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Ceglio, con domicilio eletto presso LE UT CA in Roma, via dei Pontefici N.3;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D'Aloisio, Emanuele De Rose, domiciliata in Roma, via della Frezza, 17; Inps-Sede di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Sgroi, domiciliata in Roma, via della Frezza, 17;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA – Sezione Staccata di SALERNO - SEZIONE I n. 01807/2013, resa tra le parti, concernente silenzio-rigetto su istanza di accesso alle cartelle di pagamento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di LI SU S.p.A. -Agente della Riscossione per la Prov. di Salerno e di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Inps-Sede di Nocera Inferiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Pierpaolo Ardolino, Andrea Maffettone (su delega di Fulvio Ceglio) e Clara D'Aloisio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Salerno – ha deciso il ricorso proposto dall’odierna parte appellante Wan Informatica S.r.l., e volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del diniego di accesso agli atti di cui a 12 ruoli indicati nelle corrispondenti 12 cartelle di pagamento descritte nella epigrafe della decisione di primo grado ed alle quali si fa integrale rinvio in questa sede in seguito all’istanza presentata dall’originaria ricorrente presentata al concessionario LI ed all’INPS, per potere esercitare il diritto di ostensione tramite l’estrazione di copia conforme relative a cartelle di pagamento e rispettive notificazioni dei ruoli (“completi di quanto previsto all’art. 12 d.p.r. 602/1973 ivi incluso, le previsioni dei commi nn. 3 e 4”).

L’appellante aveva chiesto la conseguente condanna dei predetti Enti al rilascio degli atti oggetto dell’ actio ad exhibendum .

Il Tar ha riepilogato i termini della controversia ed ha dichiarato il mezzo inammissibile, in quanto con riferimento alle cartelle di pagamento ed alle rispettive relazioni di notificazione, le dette cartelle costituivano atti contenenti l’avviso di pagamento di debiti previdenziali, con relativi interessi e sanzioni

Le stesse, per esplicare gli effetti tipici previsti dalla normativa di riferimento, dovevano necessariamente essere notificate al contribuente; la notificazione è dimostrata per l’appunto dalla relata di notifica.

Non era chiaro, allora, ad avviso del Tar, quale fosse l’interesse perseguito nell’acquisire le cartelle di pagamento con le corrispondenti relazioni di notificazioni: se le cartelle erano state notificate, il contribuente ne era già in possesso; se non notificate, non potevano o costituire il presupposto di alcuna imposizione (ad un’eventuale procedura esecutiva conseguente al mancato adempimento di una cartella di pagamento, il contribuente poteva opporsi eccependo, oltre alla mancanza dei presupposti sostanziali per l’imposizione tributaria o previdenziale, facendo valere anche il profilo formale la sua tardiva o mancata notificazione ed in quest’ultimo caso sarebbe stato onere dell’ente impositore o dell’agente della riscossione dimostrare al contrario l’avvenuta notificazione).

Quanto al ruolo, poi, esso costituiva atto interno, trasfuso per la posizione del singolo debitore nella cartella di pagamento, la quale costituiva l’atto impositivo eventualmente impugnabile riportante i dati necessari, relativi al ruolo.

Il ruolo era un mero elenco, formato dall’ente impositore ai fini della riscossione, contenente i nominativi dei debitori e le somme da costoro dovute

Tale ruolo era trasmesso all’agente della riscossione, deputato alle successive procedure, di seguito indicate:

- predisposizione e notifica delle cartelle;

- riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori;

- avvio dell’esecuzione forzata, nel caso di omesso versamento.

L’acquisizione del ruolo, non era quindi in grado di apportare alcun elemento utile in termini di conoscenza del procedimento impositivo.

IL Tar ha conclusivamente rilevato, poi, che in ogni caso, nella memoria di costituzione, depositata il 4 giugno 2013, l’INPS aveva reso noto di avere inoltrato al legale di controparte gli estratti informatici relativi ai ruoli, gli estratti conto delle cartelle di pagamento e gli estratti informatizzati relativi all’archivio anagrafico contributivo – dm10 insoluti e quindi, quanto a tale aspetto, il ricorso era improcedibile per cessata materia del contendere.

Conclusivamente, il Tar ha in parte rigettato il mezzo, ed in parte lo ha dichiarato improcedibile, compensando le spese.

La originaria parte ricorrente ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni profilo e riproponendo alcune delle tesi rappresentata al Tar in primo grado.

Ha in primo luogo evidenziato che la documentazione ostesa non era completa e, quindi, non si sarebbe in ogni caso potuta paventare la possibilità di dichiarare inammissibile il mezzo di primo grado.

Secondariamente ha posto in luce che il proprio interesse ad accedere al ruolo nasceva dalla circostanza che, ove quest’ultimo fosse stato formato in modo irregolare ( ex artt. 12 e 25 comma 2 bis del DPR n. 602/1973 ed ex DM n. 321/1999) ferma la possibilità per l’Ente impositore di reiterare la propria pretesa, essa non avrebbe dovuto essere costretta a pagare sanzioni ed interessi (circa il 150% del capitale).

L’art. 26 del DPR n. 602/1973 conferiva al destinatario della cartella esattoriale un diritto perfetto all’accesso, ed il Tar aveva obliato detta circostanza pervenendo peraltro alla illegittima statuizione per cui fosse inammissibile la richiesta di accesso alle cartelle esattoriali.

Con memoria contenente appello incidentale LI ha reiterato l’argomento difensivo (assorbito dal Tar) già svolto nel giudizio di primo grado secondo il quale la richiesta di accesso era corredata da una sottoscrizione dell’(asserito) legale rappresentante illeggibile non corredata da fotocopia del documento di identità e non autenticata dal difensore: ne conseguiva che la richiesta di accesso era riferibile unicamente al predetto difensore che, però, risultava sprovvisto di specifico mandato, dal che discendeva la inammissibilità della richiesta originaria (come peraltro fatto presente già in fase infraprocedimentale, con mail inviata al predetto legale con la quale si invitava l’istante alla regolarizzazione dell’istanza, che, soltanto nell’odierno grado di giudizio, negava di averla ricevuta).

Peraltro l’appellante (come si era appreso in primo grado a seguito delle difese articolate dall’Inps) aveva ottenuto una rateazione sino a quel momento onorata, di guisa che era carente l’interesse alla proposizione della richiesta di accesso, del mezzo di primo grado, e dell’appello.

Nel merito, l’appellante incidentale ha sostenuto la correttezza della decisione di prime cure e l’avvenuta integrale ostensione degli atti richiesti effettuata da LI SU per puro spirito di collaborazione.

L’appellante principale ha depositato una memoria chiedendo la declaratoria di

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