Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-15, n. 202406341

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-15, n. 202406341
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406341
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2024

N. 06341/2024REG.PROV.COLL.

N. 00768/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 768 del 2024, proposto dalle dottoresse -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’avvocato Danilo D'Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso lo studio Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;



nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e delle dottoresse -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Le dott.sse -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno partecipato, in costituenda associazione, al concorso straordinario, indetto dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale - Servizio P.A.T.P. - -OMISSIS- per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 27 del 2012.

Collocatesi alla posizione -OMISSIS- della graduatoria finale approvata con Determinazione Dirigenziale, del Servizio P.A.T.P., -OMISSIS-, non sono tuttavia rientrate utilmente nei sei interpelli avviati dalla Regione dal -OMISSIS- al -OMISSIS- giacché l’ultimo interpello si è fermato alla posizione -OMISSIS-.

Sicché, con nota del -OMISSIS- trasmessa via pec, le due farmaciste hanno diffidato la Regione Puglia ad indire un ulteriore interpello al fine di consumare i candidati mai consultati e/o di pervenire alla copertura delle sedi “messe a concorso”.

La Regione Puglia ha riscontrato tale diffida con nota del -OMISSIS- osservando di essere impossibilitata ex lege all’indizione di un ulteriore interpello, stante l’intervenuta scadenza della durata massima della graduatoria pari a -OMISSIS- (già prorogati ex lege rispetto agli originari -OMISSIS-) a partire dall’indizione del primo interpello.

2. – Nel giudizio di prime cure incardinato innanzi al TAR per la Puglia, le due farmaciste hanno denunciato l’erronea interpretazione dell’art. 11, co. 6 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 – alla stregua del quale con riferimento al concorso straordinario si prevede che “ successivamente, la graduatoria deve essere utilizzata, per -OMISSIS- a partire dalla data del primo interpello, effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario ” – al pari dell’aleatorietà dei tempi computabili variamente dipendenti dall’attività amministrativa della stessa Regione.

Nella cornice del medesimo giudizio, hanno spiegato intervento ad opponendum alcune farmaciste, portatrici dell’interesse all’indizione del concorso ordinario, le quali hanno concluso per la tesi dell’oramai maturata scadenza della graduatoria in controversia essendo spirato il termine di validità del concorso straordinario.

3. – Il TAR pugliese, nel rimarcare che la validità della graduatoria del concorso straordinario - scaduta nella Regione Puglia in data -OMISSIS- - costituisce il presupposto di fatto e giuridico per la partecipazione agli interpelli, in vista dell’assegnazione delle sedi farmaceutiche, ai candidati ivi utilmente inseriti, secondo l’ordine di posizionamento, ha offerto un’ermeneusi logico-sistematica dell’avverbio “s uccessivamente ” alla stregua della locuzione “ in via successiva ”, valorizzando la ratio legis tesa ad individuare la durata massima temporale di validità della graduatoria, nel momento in cui più chiaramente afferma che “ la graduatoria deve essere utilizzata, per -OMISSIS- a partire dalla data del primo interpello effettuato ”, di tal ché l’amministrazione provvede allo “ scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ”, e procede “ con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma ”, ossia a indire vari interpelli in via successiva l’un l’altro.

In via conclusiva, il primo giudice ha respinto il gravame oltre a dichiarare inammissibile per tardività uno degli interventi ad opponendum .

4. – Insorgono con rituale ricorso in appello le due farmaciste soccombenti in primo grado e, nel corredare il gravame con istanza sospensiva, affidano l’impugnativa ad un unico motivo di appello incentrato sulla deduzione dell’ error in iudicando per travisamento di elementi in fatto e per errata interpretazione e applicazione in diritto dell’art. 11, comma 6 del D.L. n. 1/2012 sulla scorta di un’esegesi di segno opposto a quella propugnata dall’Amministrazione regionale e tesa a valorizzare il disposto letterale di legge, per cui l’avverbio “ successivamente ” indicherebbe il momento logicamente e cronologicamente successivo all’esaurimento delle sedi poste a concorso o all’interpello di tutti i candidati.

5. – Sia la Regione Puglia, sia le controinteressate - dott.sse -OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS-, farmaciste non

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