Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-11-07, n. 201907615

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-11-07, n. 201907615
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907615
Data del deposito : 7 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2019

N. 07615/2019REG.PROV.COLL.

N. 03491/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3491 del 2013, proposto da R.T.I. s.p.a. ed Elettronica Industriale s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambe rappresentate e difese dagli avvocati M S, C S e S G, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato S G in Roma, via di Monte Fiore, n. 22,

contro

- la Provincia di Modena - Servizio pianificazione territoriale e paesistica, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B B e A T, domiciliata presso la segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro, n. 13,

nei confronti

del Comune di Montefiorino, in persona del Sindaco in carica pro tempore , non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione II, n. 659 del 5 novembre 2012, resa inter partes , concernente la delocalizzazione di postazione radiotelevisiva.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 24 settembre 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Francesca Romana Feleppa, su delega dell’avvocato S G, e B B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 1213 del 2004, proposto innanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, le R.T.I. s.p.a. ed Elettronica Industriale s.p.a. (di seguito le società) avevano chiesto l’annullamento parziale del Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza Radio e Televisiva (PLERT), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Modena n. 72 del 14 aprile 2004, nella parte in cui non riconferma il sito n. 38, nel Comune di Montefiorino (MO), perché ubicato in fascia di rispetto del territorio urbanizzato (cioè entro 300 metri dallo stesso).

2. A sostegno dell’impugnativa, le società avevano dedotto quanto segue:

i) l’applicabilità analogica della deroga prevista per gli impianti soggetti a pianificazione nazionale;

ii) la mancata considerazione dei principi affermati in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003;

iii) la mancata previa intesa con la Regione per adeguarsi alla testé citata pronuncia;

iv) la mancata valutazione comparativa degli interessi coinvolti;

v) il difetto di motivazione.

3. Costituitasi l’amministrazione provinciale in resistenza, il Tribunale adìto, Sezione II, ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della Regione Emilia Romagna;

- ha comunque reputato infondate tutte le censure sollevate e pertanto ha respinto nel merito il ricorso;

- ha condannato parte ricorrente al rimborso, in favore di controparte, delle spese di lite (€ 3.500,00).

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- il piano provinciale impugnato ha natura di atto complesso, siccome approvato dalla Provincia previa intesa con la Regione;

- la deroga prevista dalla direttiva n. 197/2001 per gli impianti di potenza superiore ai 200W non è estensibile analogicamente a quelli, come l’impianto in questione, di potenza inferiore a tale soglia, essendo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di copertura stabiliti dal piano nazionale;

- il divieto è inoltre coerente con i principi affermati in materia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 307 del 7 ottobre 2003), secondo cui “ spetta alle Regioni e agli enti locali di regolare autonomamente l’uso del proprio territorio, con l’unico limite del rispetto della pianificazione nazionale degli impianti ”;

- continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 30, e la Regione ha partecipato alla conferenza di pianificazione aderendo all’impostazione del Piano, cosicché non vi era necessità di raccordarsi con tale Ente per adeguarsi alla citata pronuncia della Corte;

- la pianificazione non sottende scelte discrezionali e l’amministrazione, in mancanza di un onere specifico di motivazione, ha rappresentato l’esigenza di rispettare il divieto di localizzazione vigente.

5. Avverso tale pronuncia le società hanno interposto appello, notificato il 2 maggio 2013 e depositato il 10 maggio 2013, lamentando, attraverso cinque motivi di gravame (pagine 6-21), quanto di seguito sintetizzato:

I) il Tribunale sarebbe incorso in errore nel dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio nei riguardi dell’ente regionale, in quanto il PLERT ha natura di atto emesso dalla Provincia, chiamata prima all’adozione quindi all’approvazione del piano, risultando così sufficiente la notifica al Comune di Montefiorino nella veste di controinteressato;

II) il Tribunale avrebbe errato nel reputare infondato il primo motivo di ricorso, in quanto l’assenza delle previsioni del PNAF per gli impianti, quale quello di specie, di potenza inferiore ai 200W non ne determina l’inidoneità, applicandosi anche per questi, in via analogica, la deroga al divieto di localizzazione entro la fascia di rispetto;

III) il Tribunale, nel reputare infondato il secondo motivo del ricorso originario, non avrebbe considerato che la mancata deroga al divieto di localizzazione, che ha interessato il sito di Montefiorino, determinerebbe un ingiusto ostacolo all’insediamento degli impianti sul quale si è espressa la Corte costituzionale;

IV) il Tribunale, nel reputare infondato il terzo motivo del ricorso di primo grado, non avrebbe considerato che l’amministrazione ha mancato di valutare l’interesse pubblico connesso al servizio televisivo svolto dalle società;

V) il Tribunale, nel reputare infondato il quarto motivo del ricorso di prime cure, avrebbe mancato di considerare che l’amministrazione ha un preciso onere motivazionale quando l’atto programmatorio è in grado di incidere su posizioni giuridiche meritevoli di protezione sia per l’affidamento ingeneratosi sia per il singolare sacrificio prodotto.

6. La società ha conclusivamente chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e, pertanto, l’annullamento di quanto ivi censurato.

7. In data 2 settembre 2013, la Provincia di Modena si è costituita in giudizio.

8. Non si è costituito invece il Comune di Montefiorino, sebbene ritualmente intimato.

9. In vista della trattazione nel merito del ricorso, le parti hanno svolto difese scritte anche in replica.

10. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 24 settembre 2019, è stato introitato in decisione.

11. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e sia pertanto da respingere.

12. Con memoria di replica, depositata in data 3 settembre 2019, parte appellante eccepisce la tardività della memoria di controparte del 26 agosto 2019, ma il Collegio ritiene di soprassedere a tale verifica non avendo l’appellata, con tale atto difensivo, articolato eccezioni in rito o nel merito suscettibili di influire sull’esito del giudizio.

13. Come precedentemente esposto, le società propongono appello contro la Provincia di Modena e il Comune di Montefiorino per ottenere l’annullamento (parziale, per quanto di interesse) del Piano per l’emittenza Radio e Televisiva (PLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Modena nr. 72 del 14 aprile 2004, relativamente alla mancata conferma del sito n. 38 all’interno del Comune di Montefiorino.

14. Ha rilievo preliminare ed assorbente il primo motivo di gravame, col quale si avversa il capo della sentenza contenente la statuizione in rito relativa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio nei riguardi dell’ente regionale.

Il motivo è infondato, avendo questo Consiglio già rilevata (sentenza, sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 513) la natura complessa dell’atto di pianificazione urbanistica, in quanto espressione del potere sia dell’ente locale (nel caso di specie, provinciale) che di quello sovraordinato (nel caso di specie, regionale). La qualificazione della Regione Emilia Romagna quale contraddittore necessario si desume dalla sua stessa presenza nella Conferenza di pianificazione indetta dalla Provincia di Modena ai sensi dell’art. 27 della l.r. 20 del 2000 in fase di predisposizione del PLERT e dall’approvazione e sottoscrizione dell’accordo di pianificazione da parte della Regione stessa.

L’appellante, nelle sue deduzioni, valorizza proprio il testo dell’art. 27, evidenziando che esso attribuisce alla Provincia il compito non solo di adottare, ma anche di approvare il Piano, controdeducendo alle osservazioni presentate.

In realtà è proprio la disposizione in commento a valorizzare il potere di amministrazione attiva della Regione ai fini della predisposizione della disciplina pianificatoria, prevedendo che, “ A conclusione della conferenza di pianificazione, la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso ”. Tale modulo procedimentale, del quale la Provincia di Modena si è concretamente avvalso nel caso in esame, comporta che lo strumento pianificatorio sia espressione del congiunto esercizio dei poteri degli enti territoriali, quello regionale e quello provinciale, in posizione pariordinata, così da atteggiarsi a vero e proprio atto complesso.

Va quindi confermata in questa sede la contestata statuizione in rito, con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio nei riguardi dell’amministrazione regionale nella veste di amministrazione co-emanante, in quanto tale parte principale ed essenziale del giudizio e non semplice controinteressata nei cui confronti sia possibile integrare il contraddittorio (Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n.849).

15. I motivi afferenti al merito della controversia sono peraltro infondati, per le seguenti ragioni:

- la deroga al divieto di localizzazione entro la fascia di rispetto, prevista per i ponti radio, quali impianti di tipo direttivo, non è suscettibile di estensione analogica agli impianti di emittenza, che sono invece di tipo broadcasting , stante la loro diversità ontologica, fermo restando che l’analogia è preclusa in caso di disposizioni eccezionali quale quella di specie;

- le avversate disposizioni del piano, che stabiliscono il divieto di installazione nella fascia di rispetto, risultano conformi con le previsioni di cui all’art. 4 della legge regionale n. 30 del 2000, laddove definisce “ fascia di rispetto [...] la distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del centro abitato [...] ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato .”, nel quadro di una più ampia disciplina informata al perseguimento degli obiettivi di qualità che, come rammentato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003, competono proprio alla Regione;

- la pianificazione, come osservato dal Tribunale, non riflette scelte discrezionali implicanti un particolare onere motivazionale in quanto atti generali, tanto più che la relativa potestà è chiamata in tal caso a dare attuazione ai divieti di localizzazione imposti dalla disciplina regionale.

15. In conclusione, l’appello è infondato e pertanto deve essere respinto.

16. Le spese di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi