Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-08-07, n. 201304167

CS
Ordinanza cautelare
10 aprile 2013
TAR Roma
Ordinanza collegiale
17 luglio 2012
TAR Roma
Sentenza
28 novembre 2012
CS
Sentenza
27 ottobre 2014
TAR Roma
Ordinanza cautelare
9 febbraio 2012
CS
Rigetto
Sentenza
7 agosto 2013
0
0
00:00:00
TAR Roma
Ordinanza cautelare
9 febbraio 2012
>
TAR Roma
Ordinanza collegiale
17 luglio 2012
>
TAR Roma
Sentenza
28 novembre 2012
>
CS
Ordinanza cautelare
10 aprile 2013
>
CS
Rigetto
Sentenza
7 agosto 2013
>
CS
Sentenza
27 ottobre 2014

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-08-07, n. 201304167
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304167
Data del deposito : 7 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01692/2013 REG.RIC.

N. 04167/2013REG.PROV.COLL.

N. 01692/2013 REG.RIC.

N. 01741/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2013, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell’Interno, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

la Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, 180;
il Comune di Montesano sulla Marcellana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. LO Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;
la Essebiesse Power s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D’Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio Luponio, in Roma, via M. Mercati, 51;
i signori AM AN, CH IN, RA SI, MO TR, AN IL, LO IL e CO ES, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Bonelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Egidio Lizza, in Roma, via Valadier, 43;
la Legambiente Campania - Onlus;

sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2013, proposto dal Comune di Montesano sulla Marcellana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato LO Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Placidi, in Roma, via Cosseria;



contro

la Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, 180;
il Ministero dell’Interno e il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Essebiesse Power s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D'Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio legale Luponio, in Roma, via M. Mercati, 51;
i signori AM AN, CH IN, RA SI, MO TR, AN IL, LO IL;
la Legaambiente Campania - Onlus;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione II, n. 9881/2012, resa tra le parti e concernente: ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione, autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

Visti gli artt. 60 e 72 cod. proc. amm.;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Gentili e gli avvocati Bruno, Passeggio, Lentini, D’Angiolella, Sanino e Bonelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio pronunciava definitivamente sul ricorso n. 8582 del 2011 (integrato da motivi aggiunti), proposto dalla Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., nella sua qualità di proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale e titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, avverso i seguenti atti:

(i) il provvedimento del Comune di Montesano sulla Marcellana n. 9333 del 3 ottobre 2011, con il quale era stata disposta la sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione a 380/150 kV e delle connesse opere infrastrutturali in località Tempa San Pietro, autorizzata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010 quale opera necessaria ed indispensabile per immettere nelle rete elettrica di trasmissione nazionale l’energia elettrica che sarebbe stata prodotta dall’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (alla cui costruzione e al cui esercizio, con il citato provvedimento n. 377/20010, di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, era stata abilitata la s.r.l. Essebiesse Power, con successiva volturazione, limitatamente alla costruzione e all’esercizio della stazione elettrica e dei raccordi di collegamento all’esistente elettrodotto a 220 kV Rotonda - Tusciano, in favore della ricorrente Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a, con decreto dirigenziale n. 191 del 15 aprile 2011);

(ii) la successiva ordinanza di demolizione n. 70 del 17 novembre 2011, emessa dal responsabile del servizio tecnico dello stesso Comune;

(iii) la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Salerno e Avellino n. 25063 del 3 ottobre 2011, indirizzata al Comune e d’impulso all’adozione di provvedimenti sospensivi e repressivi relativi alla menzionata opera ed alla relativa strada di accesso, evasa del Comune con l’adozione dei provvedimenti sub (i) e (ii).

Gli impugnati provvedimenti erano stati adottati sul presupposto che la società istante avrebbe radicalmente modificato l’originario progetto, segnatamente trasferendo la centrale elettrica dal territorio comunale di Casalbuono nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana, senza che tali variazioni sostanziali avessero formato oggetto di una nuova valutazione d’impatto ambientale (v.i.a.) e fossero state sottoposte alla competente Soprintendenza per la necessaria autorizzazione paesaggistica, ricadendo l’opera in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 42 del 2001, poiché ubicata nella fascia fluviale di 150 m dal Vallone Pantanelle.

L’adito T.a.r., in particolare, provvedeva come segue:

(a) dichiarava il ricorso principale, proposto avverso il provvedimento sub (i), improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso l’assorbimento dell’ordine di sospensione dei lavori nel successivo ordine di demolizione;

(b) accoglieva il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso i provvedimenti sub (ii) e (iii), rilevando che:

- né il Comune, né la Soprintendenza avevano impugnato l’autorizzazione unica, rilasciata in esito alle conferenze di servizi dell’11 settembre 2008 e del 24 febbraio 2010, alle quali entrambe le Amministrazioni erano state invitate (in particolare, il rappresentante del Comune di Montesano sulla Marcellana aveva partecipato ad entrambe le sedute, esprimendo parere favorevole al progetto, mentre la Soprintendenza, dopo aver espresso parere favorevole con nota n. 24907 del 17 settembre 2008, non aveva partecipato alla conferenza del 24 febbraio 2010, e la Regione ne aveva ritenuto acquisito l’assenso ai sensi dell’art. 14- ter , comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241), sicché la menzionata autorizzazione non poteva essere disapplicata, peraltro da autorità incompetente, con l’impugnato provvedimento comunale (emesso su impulso della Soprintendenza);

- nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica le amministrazioni coinvolte (tra cui il Comune di Montesano e la Soprintendenza) erano state rese edotte della necessità di spostare la stazione elettrica in territorio comunale di Montesano, come da progetto rielaborato, e, dunque, poste in grado di esprimere le proprie valutazioni;

- l’eventuale carenza della valutazione d’impatto ambientale (ad ogni modo documentalmente contrastata dalla società ricorrente) costituirebbe, tutt’al più, motivo di annullabilità, e non già di nullità, del provvedimento conclusivo;

(c) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.

2. Avverso tale sentenza interponevano appello il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell’interno (con il ricorso rubricato al n. 1692 del 2013), deducendo i seguenti motivi:

a) l’erronea omessa considerazione, che il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota n. 24907 del 17 settembre 2008 riguardava la localizzazione della stazione elettrica nel territorio comunale di Casalbuono, e non in quello di Montesano, nonché l’erronea applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 387/2003, 14- ter l. e 21- septies n. 241/1990, in quanto:

- considerato il valore della tutela del paesaggio, ex art. 9 Cost., alla mancata partecipazione della Soprintendenza alla conferenza di servizi non poteva attribuirsi valenza significativa di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi