Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-02-18, n. 202501335
Parere definitivo
19 giugno 2023
Sentenza
13 maggio 2022
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
Decreto cautelare
17 marzo 2020
Ordinanza cautelare
28 maggio 2020
Decreto cautelare
17 marzo 2020
Ordinanza cautelare
28 maggio 2020
Sentenza
13 maggio 2022
Parere definitivo
19 giugno 2023
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2025
N. 01335/2025REG.PROV.COLL.
N. 00178/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2023, proposto dalla signora MA TE EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasqualino Pavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto in Roma, via Monte Acero 2, presso lo studio dell’avv. Gino Bazzani;
contro
il Comune di Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucrezia Rispoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto in Roma, via Ugo De Carolis 31, presso lo studio dell’avv. Vito Sola;
la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Cornetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto in Roma, via Ugo De Carolis 26, presso lo studio dell’avv. Alfonso Ferraioli;
nei confronti
della società NF Group Immobiliare S.r.l., non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. III, 13 maggio 2022 n.1250, che ha pronunciato sul ricorso n. 383/2020 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti, concernenti l’accesso carrabile ubicato sul lato destro della S.S. 88 al Km 11+450, insistente sul terreno distinto al catasto del Comune di Fisciano al foglio 18 particella 2253, già 1661:
(ricorso principale)
a) dell’ordinanza 16 gennaio 2020 n.2, comunicata il giorno 20 gennaio 2020 alla ricorrente, con la quale il Dirigente del Settore tecnico del Comune di Fisciano ha ingiunto alla NF Group Immobiliare S.r.l. quale proprietaria di sospendere immediatamente l’utilizzo dell’accesso in questione;
di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e conseguenziali, e in particolare:
b) del provvedimento 28 aprile 2014 prot. n.7861, inviato via pec alla ricorrente il giorno 16 giugno 2014, con il quale la Provincia di Pescara ha negato alla NF Group il nulla osta per la regolarizzazione dell’accesso in questione e ne ha ordinato la chiusura;
c) della nota 1 luglio 2014 prot. n.164761, inviata per raccomandata alla ricorrente il giorno 8 luglio 2014, con la quale la Provincia ha sospeso la disposizione di chiusura suddetta;
d) della nota 13 marzo 2019 prot. n.19517, inviata via pec alla ricorrente il giorno stesso, con la quale la Provincia ha espresso preavviso di diniego all’istanza di regolarizzazione dell’accesso 31 luglio 2018 prot. n.142553 successivamente presentata dalla NF Group;
e) della nota 28 marzo 2019 prot. n.23497, inviata via pec alla ricorrente il giorno stesso, con cui la Provincia ha negato il rilascio del nulla osta per la regolarizzazione dell’accesso;
f) della nota 24 aprile 2019 prot. n.30911, inviata via pec alla ricorrente il giorno stesso, con cui la Provincia ha confermato il diniego;
g) della nota 13 febbraio 2020 prot. n.4035, con la quale il Dirigente del Settore tecnico del Comune di Fisciano ha comunicato alla NF Group Immobiliare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 24 gennaio 2024 prot. n.2023 da essa presentata per la regolarizzazione dell’accesso;
h) della nota 25 febbraio 2020 prot. n.4975, con la quale il Dirigente del Settore tecnico del Comune di Fisciano ha respinto l’istanza 24 gennaio 2024 prot. n.2023 predetta;
i) della nota 21 gennaio 2020 prot. n.2569, con la quale il medesimo Dirigente del Comune di Fisciano ha respinto l’istanza 21 gennaio 2020 prot. n.2569 presentata dalla ricorrente per l’annullamento dell’ordinanza 16 gennaio 2020 di cui sopra;
(motivi aggiunti)
l) della nota 8 aprile 2020 prot. n.8009, comunicata via pec lo stesso giorno, con la quale il medesimo Dirigente ha respinto l’istanza 30 gennaio 2020 prot. n.2506 presentata dalla ricorrente per la regolarizzazione dell’accesso;
e degli atti connessi;
e per la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano e della Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante è proprietaria dell’abitazione, che si trova a Fisciano, frazione di Lancusi, località Bivio Penta, sul terreno distinto al catasto di quel Comune al foglio 18 particella 228 ed è altresì titolare a favore di questo fondo di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi, nonché con reti tecnologiche, su una striscia di tre metri sul lato sud del fondo confinante, distinto allo stesso foglio 18, attualmente particella 2253, ma in precedenza 1661 e prima ancora 227, fondo che confina a est con la proprietà della ricorrente appellante e a ovest con la strada pubblica, S.S. 88 Salerno- Benevento. Con la servitù in questione, la ricorrente appellante accede a questa strada, in corrispondenza del Km 11+450 e della rotonda ivi attualmente esistente (cfr. ricorso di I grado § 1 e planimetria doc. 3 in I grado Provincia, fatti non contestati): si controverte della legittimità del relativo passo carraio.
2. I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione, non controversi quanto al dato storico, si riassumono nelle linee essenziali così come segue.
2.1 Con atto 7 novembre 2001 rep. n.34377 racc. n.4722 Notaro Ansalone di Fisciano, estremi di registrazione ignoti, trascritto a Salerno il 4 dicembre 2001 ai nn. 34763 e 26417, un originario compendio immobiliare, già di proprietà dell’avo materno della ricorrente appellante, è stato diviso fra due sorelle estranee a questo contenzioso: a certa EN RE, madre della ricorrente appellante, è andato il fondo distinto alla particella 228, a certa RI RE il fondo prospiciente la strada, allora distinto alla particella 227, poi 1661 e attualmente 2253; contestualmente è stata costituita la servitù di passaggio di cui si è detto (cfr. doc. 28 ricorso I grado, relazione del consulente di parte sullo stato dei luoghi, p. 5 e doc. 10 ricorso I grado, visura del registro immobiliare con gli estremi della servitù e della sua trascrizione).
2.2 La ricorrente appellante ha acquistato la proprietà del fondo corrispondente alla particella 228 e la relativa servitù per donazione dalla propria madre, ovvero dalla ricordata EN RE, come da atto 13 gennaio 2005 rep. n. 61330 racc. n. 8080 del citato Notaro Ansalone, estremi di registrazione ignoti (doc. 28 ricorso I grado, cit. p. 4).
2.3 Con atto 3 marzo 2008 prot. n.3391 (doc. 12 ricorso I grado), il Comune ha successivamente depositato presso la Provincia il progetto esecutivo della rotonda di cui si è detto, da realizzare appunto in corrispondenza del fondo, in quel momento riclassificato come particella 1661, di proprietà di RI RE
2.4 Quest’ultima, con nota 9 giugno 2008 prot. n.8724 (doc. 35 ricorso I grado) ha consentito a cedere bonariamente al Comune il terreno necessario, ovverosia una porzione della particella 1661.
2.5 Con deliberazione di Giunta 26 settembre 2012 n.154 (doc. 11 ricorso I grado) il Comune ha consentito alla cessione e contestualmente ha accettato le condizioni della cedente, fra cui quella secondo la quale doveva essere consentito l’accesso a piedi o con mezzi meccanici alla residua proprietà della cedente, e ciò, come si ricava dalla nota 9 giugno 2008, attraverso due stradine che il Comune avrebbe realizzato.
2.6 Ancorché non risulti prodotto il titolo relativo, non è controverso che successivamente RI RE abbia ceduto il residuo proprio fondo, ora riclassificato come particella 2253, alla NF Group Immobiliare S.r.l. attuale proprietaria.
2.7 La NF Group, con atto 14 marzo 2014 prot. n.70038 (cfr. doc. 2 ricorso I grado, di cui subito), ha quindi chiesto alla Provincia di Salerno, ente ritenuto competente, la regolarizzazione a suo favore di una serie di accessi carrai, fra i quali quello al Km 11+450 per cui è causa.
2.8 Con il provvedimento 28 aprile 2014 prot. n.7861 di cui in epigrafe (doc. 2 ricorso I grado), la Provincia ha, per quanto interessa, negato la regolarizzazione di questo passo carraio “ in quanto non conforme alle norme di sicurezza dettate dal nuovo codice della strada ” e ne ha ordinato la chiusura con rimessione in pristino.
2.9 Subito dopo peraltro la Provincia, a fronte di una richiesta di revoca di questo provvedimento presentata dalla ricorrente appellante con atto 19 giugno 2014 prot. n.15372, ha sospeso la disposizione di chiusura con la successiva nota 1 luglio 2014 prot. n.164761, in attesa di approfondimenti (doc. 3 ricorso I grado)
2.10 Decorsi alcuni anni senza che, a quanto risulta dagli atti, nulla di concreto fosse accaduto, con istanza 31 luglio 2018 prot. n.142553 la NF Group ha chiesto la riattivazione del procedimento, e nella sostanza ha insistito per la regolarizzazione dei passi carrai per i quali era stato espresso il suddetto diniego, fra i quali sempre quello al Km 11+450 (cfr. doc. 4 ricorso I grado, di cui subito).
2.11 Con la nota 13 marzo 2019 prot. n.19517 (doc. 4 ricorso I grado), la Provincia ha espresso pre-diniego ai sensi dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n.241, “ considerato che gli accessi in questione non risultavano precedentemente autorizzati e che gli stessi non risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sopra citata perché essendo ubicati in