Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-29, n. 201101897

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-29, n. 201101897
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101897
Data del deposito : 29 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07702/2009 REG.RIC.

N. 01897/2011REG.PROV.COLL.

N. 07702/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7702 del 2009, proposto dalla soc. Teleunit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F D P, con domicilio eletto presso Giovanni Beatrice in Roma, via Nomentana, n. 91;

contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I, n. 5289/2009, resa tra le parti, concernente PUBBLICITA' INGANNEVOLE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati così come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A seguito di alcune richieste di intervento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora innanzi: ‘l’A.G.C.M.’) comunicava alla soc. Teleunit s.p.a., nella sua presunta qualità di operatore pubblicitario, l’apertura di un procedimento per pubblicità ingannevole ai sensi del Tit. III, Capo II, Sez. I (artt. 19-27) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (‘ Codice del consumo ’, nella formulazione ratione temporis vigente) in relazione ad alcuni messaggi diffusi da tale società su alcuni siti Internet.

In particolare, l’ipotesi di violazione riguardava alcuni servizi a pagamento di download di mappe geografiche messi a disposizione del pubblico dalla società di diritto polacco New Europa Media sp.zo.o. con la collaborazione dell’odierna appellante.

Nella richiesta di intervento si lamentava la presunta ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi attraverso alcune pagine Internet ( www.dituttogratis.com/sp-mappe e http://www.all-myweb.com/?c=Vas800&sc=inmappe&d=11353 ) in relazione alla possibile induzione in errore dei potenziali utenti circa il carattere oneroso del servizio di navigazione su Internet sottaciuto nelle relative pagine web , le quali avrebbero lasciato intendere, contrariamente al vero, che fosse possibile scaricare immediatamente e gratuitamente le mappe geografiche disponibili on line .

Il servizio reclamizzato, secondo il segnalante, avrebbe implicato la registrazione guidata dell’utente, previo contratto telefonico ad un numero di utenza con prefisso ‘ 899 ’, i cui costi telefonici connessi alla navigazione, asseritamene gratuita, non sarebbero indicati nella pubblicità segnalata. In realtà il servizio reclamizzato avrebbe comportato la stipula di un vero e proprio contratto di abbonamento a titolo oneroso, dal costo di 145,80 euro.

L’Associazione segnalante allegava alla richiesta di intervento la copia della fattura di un pagamento, effettuato dal proprio associato, dalla quale risulta che “ il credito di cui alla presente fattura è stato ceduto a Teleunit S.p.A.; pertanto il pagamento dovrà essere effettuato, nei termini convenuti, alla suddetta società ”.

Nel corso dell’istruttoria prodromica all’adozione del provvedimento sanzionatorio, la soc. Teleunit faceva pervenire la proprie osservazioni con la quali:

- lamentava la propria completa estraneità alla condotta oggetto di indagine, dal momento che la deducente non erogava i servizi contestati e che i siti internet sui quali venivano pubblicizzati i servizi non erano a lei riconducibili;

- sottolineava che le numerazioni telefoniche a pagamento con prefisso 899 (contattando le quali era possibile l’iscrizione ai servizi in contestazione, almeno per ciò che riguarda l’accesso attraverso il sito Internet www.dituttogratis.com ) non le erano in alcun modo riferibili, risultando intestate a una diversa società (la Voiceplus s.r.l.);

- sottolineava di essere titolare del solo numero (a chiamata gratuita) 800-858-665, che era stato messo a disposizione della società di diritto polacco New Europa Media sp.zo.o. (d’ora innanzi: ‘la soc. NEM’) con apposito contratto stipulato fra le parti;

- sottolineava che l’attività di supporto fornita da Teleunit alla soc. NEM nell’ambito della vicenda in esame era consistita unicamente nella gestione e messa a disposizione della piattaforma tecnologica denominata ‘Unibase’ sulla quale si basava l’erogazione tecnica del servizio e nella successiva cura della fatturazione dei corrispettivi contrattuali nascenti dai contratti telematici stipulati con gli utenti che chiamavano per fruire del servizio reclamizzato;

- che, in base al ‘contratto di appalto di servizi’ concluso con la soc. NEM, l’apporto dell’odierna appellante era limitato alla sola fornitura del supporto tecnico ed amministrativo a favore della medesima società, in termini di mezzi software ed hardware per la trasmissione dei contenuti pubblicizzati, nonché in termini di suddivisione degli utili e di attività di recupero crediti della soc. NEM attraverso l’emissione di fatture relative ai corrispettivi maturati per i servizi reclamizzati;

- che, in ogni caso, la campagna pubblicitaria oggetto di indagine (che, pure, non le era in alcun modo riferibile) risultava scevra dai contestati profili di ingannevolezza, in particolar modo per ciò che riguarda la corretta rappresentazione dei connessi costi, che erano comunque resi noti ai potenziali clienti in modo tutt’altro che decettivo.

Con il provvedimento sanzionatorio impugnato nell’ambito del primo giudizio, l’A.G.C.M. così provvedeva:

- riteneva che le campagne pubblicitari oggetto di indagine fossero caratterizzate da numerosi profili di ingannevolezza, in tal modo ponendosi in contrasto con le pertinenti previsioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del d.lgs. 206 del 2005 (nella formulazione ratione temporis vigente);

- in particolare, per quanto concerne i messaggi diffusi attraverso il sito www.dituttogratis.com , osservava che numerosi aspetti relativi alle modalità di presentazione e divulgazione del messaggio presentassero profili di ingannevolezza per i potenziali utenti in relazione ai costi effettivamente connessi all’attivazione del servizio, anche per ciò che concerne il contatto telefonico attraverso i numeri a pagamento ‘899’;

- ancora, per quanto concerne i messaggi diffusi attraverso il sito http://www.all-my-web.com , riteneva che anche in questo caso fossero ravvisabili numerosi profili di ingannevolezza. In particolare, gli aspetti di decettività riguardavano: a ) l’ingiustificata enfasi attribuita al carattere gratuito dell’iniziale contatto al numero verde 800-858-665 (laddove, al contrario, i costi complessivamente connessi all’attivazione del servizio erano sostanzialmente sottaciuti, almeno nei primi contatti con il potenziale utente); b ) la sostanziale confusione circa gli effettivi costi del servizio ingenerata dalla struttura e dall’articolazione delle modalità di attivazione; c ) la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 12 del d.m. 145 del 2006, in tema di disciplina dei servizi a sovraprezzo, per ciò che concerne la completezza e contestualità del messaggio pubblicitario;

- per quanto concerne il ruolo rivestito dalle due società nella realizzazione della condotta vietata, stabiliva che entrambe fossero individuabili come ‘operatori pubblicitari’ e co-autori dei messaggi. In particolare: a ) la soc. NEM veniva ritenuta responsabile della complessiva condotta nella sua qualità di “ committente ed autore del messaggio ”, mentre b) l’odierna appellante veniva ritenuta responsabile “ in ragione della fornitura tecnica e della compartecipazione agli utili derivanti dal traffico telefonico generato attraverso la fornitura del servizio reclamizzato, nonché del fatto che l’attività svolta da Teleunit è di supporto tecnico, amministrativo e contabile, come risulta dal contratto stipulato con NEM ”;

- per ciò che riguarda la quantificazione della sanzione, l’AGCM, valutate le circostanze riferibili a ciascuno dei soggetti co-autori irrogava: a ) alla soc. NEM una sanzione pari ad euro 46.100 e b ) all’odierna appellante una sanzione pari ad euro 56.100.

La pronuncia in questione veniva impugnata dalla soc. Teleunit dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, respingeva l’impugnativa.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dalla soc. Teleunit la quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando i seguenti motivi di gravame:

1) Nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione e/o per difetto di motivazione (motivazione perplessa).

(La pronuncia oggetto di gravame avrebbe confermato in modo acritico ed indistinto il percorso argomentativo svolto dall’Autorità appellata senza neppure – a ben vedere – averne compreso davvero i perplessi passaggi argomentativi.

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