Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2011-04-12, n. 201102286

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2011-04-12, n. 201102286
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102286
Data del deposito : 12 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03175/2010 REG.RIC.

N. 02286/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03175/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3175 del 2010, proposto da:


P I, N F, S N, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi D'Aragone, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;


contro

Anas S.p.A., Ati - Tecnis S.p.A., Ati - Preve Costruzioni S.p.A., Ati - Costruzioni Metalliche Prefabbricate S.p.A.;
Ministero Infrastrutture, Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 00265/2010, resa tra le parti, concernente della ordinanza sospensiva del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 00265/2010, resa tra le parti, concernente PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO AREE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO SVINCOLO AUSTRADALE DI BATTIPAGLIA -MCP-..

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture e di Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Giancarlo Violante Ruggi D'Aragone e Giacomo Aiello (Avv.St.);


Con istanza in data 25.2.2011, l’ANAS ha richiesto la revoca dell’ordinanza cautelare n. 1904/2010 di questa Sezione con cui era stata accolta l’istanza cautelare degli atti della procedura espropriativa di cui in epigrafe, assumendo che, nelle more, aveva modificato il progetto per il rilevante l’interesse della cittadinanza alla realizzazione delle opere per limitare i disagi della popolazione conseguente alla prosecuzione dei lavori.

Nelle more della Camera di Consiglio, le parti hanno raggiunto una transazione per cui non vi è un interesse alla decisione.

Deve in conseguenza essere dichiarata l’improcedibilità di tutte le rispettive contrapposte istanze.

Può quindi disporsi la compensazione delle spese processuali tra le parti.

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