Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-02-12, n. 201000803

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-02-12, n. 201000803
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000803
Data del deposito : 12 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09688/2009 REG.RIC.

N. 00803/2010 REG.DEC.

N. 09688/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso per regolamento di competenza n. 9688 del 2009, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

V T e M C, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, via G. Paisiello n. 55, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

nei confronti di

R V, non costituito in giudizio;

per regolamento di competenza

in relazione al ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 6819 del 2009;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di V T;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Diego Sabatino;

Uditi per le parti l’avv. Franco Gaetano Scoca e l' Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 9688 del 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze proponeva regolamento di competenza in relazione al ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 6819 del 2009 con cui era stato impugnata la deliberazione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria del 16 giugno 2009 prot. 6339/2009 con la quale è stata respinta l’istanza presentata dal dott. Vittorio Trione in data 4 maggio 2009 per essere valutato per la utile collocazione nella graduatoria della procedura concorsuale per l’assegnazione dell’incarico di Presidente della Commissione tributaria provinciale di Napoli, nonché la deliberazione prot. n. 6467/20009 del 16 giugno 2009 con la quale è stata approvata la graduatoria del concorso per l’assegnazione del predetto incarico e dichiarato vincitore il dott. R V.

L’amministrazione resistente in giudizio, con atto notificato il 28 settembre 2009 per il tramite della difesa erariale, proponeva ricorso per regolamento di competenza, formulando l’eccezione di incompetenza per territorio dell’adito TAR per il Lazio ed indicando nel TAR per la Campania l’organo giurisdizionale competente a conoscere dell’illegittimità dei censurati provvedimenti, giacchè questi ultimi, seppur emessi da un organo centrale dello Stato, hanno una efficacia diretta limitata al territorio della Regione Campania.

Rilevata la mancanza dell’accordo di tutte le parti, in ordine alla rimessione del ricorso alla cognizione dell’indicato Tribunale amministrativo regionale ed in particolare dei ricorrenti che, anzi, si sono formalmente opposti alla richiesta della difesa erariale, il giudice di prime cure, rivelato non manifestamente infondato il regolamento, rimetteva la questione dinanzi a questa Sezione.

Nel giudizio sul regolamento, si costituivano l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze nonché V T e M C.

Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’istanza è rituale perché tempestivamente notificata e depositata nei termini di legge.

Nel merito l’istanza per regolamento di competenza è fondata in quanto questa Sezione, pronunciandosi in un caso similare, ha già evidenziato come non sia devoluto al Tar Lazio, ma al Tar Campania territorialmente competente ex art. 3 comma 2, l. Tar, il ricorso avverso il decreto del Ministero delle finanze con cui il ricorrente è stato escluso dalla nomina a vice presidente di sezione di commissione tributaria provinciale di Napoli, trattandosi di atto dell'autorità centrale dello Stato destinato a produrre effetti che si esauriscono nell'ambito del territorio regionale (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 1997, n. 618).

La situazione appare del tutto assimilabile a quella qui in scrutinio.

Nella specie, non pare dubitabile che l’atto impugnato spieghi i suoi effetti solo nell'ambito del territorio regionale, e quindi valendo come elemento condizionante la competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale, secondo la disposizione dell’art.3 comma 2 della legge T.A.R..

Infatti, le ragioni sostenute dagli originari ricorrenti per sostenere la loro posizione, ossia che il concorso avrebbe ricadute su soggetti non residenti o comunque prestanti servizio nell’ambito di competenza del T.A.R. Campania, fa perno su una situazione unicamente fattuale, peraltro unicamente eventuale, e prova troppo, atteso che utilizzando tale criterio si verrebbero a radicare sul tribunale romano tutte le procedure concorsuali riguardanti le amministrazioni con uffici collocati in più ambiti sottoposti alla giurisdizione di T.A.R. diversi.

Va quindi ritenuta esistente la competenza del T.A.R. Campania, come indicato dall’Avvocatura erariale.

2. - Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che possano essere compensate, data la parziale novità della questione.

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