Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-04-19, n. 201302227

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-04-19, n. 201302227
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302227
Data del deposito : 19 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05515/2004 REG.RIC.

N. 02227/2013REG.PROV.COLL.

N. 05515/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5515 del 2004, proposto da:
Credifarma s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. G B e P M, con domicilio eletto presso la prima in Roma, via Sirte 28;

contro

Azienda U.S.L. n.

1 -Avezzano-Sulmona-Castel di Sangro con sede in Avezzano (AQ) , rappresentata e difesa dall'avv. P D Gvio, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Piediluco 9;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA n. 00136/2004, resa tra le parti, concernente opposizione a decreto ingiuntivo- pagamento interessi e risarcimento danni


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda U.S.L. n.

1 -Avezzano-Sulmona-Castel di Sangro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2013 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Mandato e Di Gravio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo – L'Aquila, con sentenza n. 136 del 15 gennaio 2004 depositata il 17 febbraio 2004, ha dichiarato in parte improcedibile e in parte ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto dall’ Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – Castel di Sangro in opposizione al decreto n. 2/2003 con cui il Presidente di quel T.A.R. ha ingiunto all’ A.U.S.L. il pagamento di € 7.581.298,40, oltre agli interessi legali e alle somme liquidate nel decreto ingiuntivo a vario titolo, con esclusione della rivalutazione monetaria, a favore della Credifarma s.p.a., con sede in Roma, quale procuratrice e mandataria di vari titolari di farmacia, per ricette spedite nei mesi giugno – settembre 2002.

Il T.A.R., fra l'altro, ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, ha preso atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale e ha respinto la domanda risarcitoria formulata dalla Credifarma.

2. La Credifarma s.p.a., con atto notificato il 14 maggio 2004 e depositato il 9 giugno 2004, ha interposto appello parziale sostenendo di avere diritto: agli interessi moratori e alla svalutazione monetaria, quindi al maggior danno ex articolo 1224 codice civile, essendo il farmacista assimilabile in senso lato a un imprenditore che nella fattispecie ha dovuto ricorrere al prestito di somme, nonché al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. ritenendo la lite “temeraria” .

3. L'A.U.S.L. n. 1 di Avezzano si è costituita con memoria depositata il 23 giugno 2004, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Ribadisce che la Credifarma non ha fornito alcuna prova concreta del maggior danno o pregiudizio economico-finanziario e patrimoniale subito con specifico riguardo sia all’andamento dell’ inflazione che alla dedotta rivalutazione;
il comportamento dell'Azienda non giustifica inoltre alcun risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c..

Con memoria depositata il 7 marzo 2013 l'Azienda ha rinnovato le argomentazioni già svolte in precedenza.

4. La causa, all'udienza pubblica del 5 aprile 2013, è stata trattenuta in decisione.

5. L'appello è infondato e la sentenza va confermata, condividendosi le argomentazioni già svolte dai giudici di primo grado alle quali si fa richiamo.

In effetti, la Credifarma si limita a riproporre apoditticamente i motivi di primo grado e neanche in sede di appello ha addotto specifici elementi e dati probatori del danno, economico-finanziario e patrimoniale, eventualmente arrecato dal ritardo nel rimborso del costo dei medicinali sia in termini di interessi passivi sostenuti per il ricorso al prestito di somme da parte degli istituti bancari, sia riguardo all'incidenza della svalutazione monetaria sulla concreta attività svolta ordinariamente dalla società appellante e dai vari titolari di farmacia rappresentati.

Si soggiunge che questi ultimi non possono essere assimilati agli imprenditori stricto sensu , posto che gli stessi svolgono un peculiare servizio di interesse pubblico, perciò sottoposto a specifiche normative e a regimi di convenzioni, controlli e vigilanza da parte delle P.A competenti nel settore.

Ne consegue che il pagamento degli interessi legali disposto dal TAR ben può ritenersi satisfattivo delle pretese degli interessati, in quanto già compensativo del pregiudizio subito durante la mora debendi .

Priva di pregio alcuno è la pretesa ex articolo 96 c.p.c. non rinvenendosi nel caso di specie alcuna forma di mala fede o colpa grave della A.U.S.L., e peraltro a tal fine non è stata prodotta alcuna puntuale argomentazioni probatoria.

6. Ciò premesso l'appello va respinto con conferma della sentenza impugnata.

Tenuto conto del tempo trascorso e della particolarità del caso si ritiene di disporre la compensazione delle spese del grado.

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