Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-03-08, n. 202101914
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Pubblicato il 08/03/2021
N. 01914/2021REG.PROV.COLL.
N. 01534/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2020, proposto da
A.A.P.I - Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane, Igp Decaux s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentate e difese dagli avvocati E L e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via. F. Confalonieri, 5;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 852 del 2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l 'art. 114 Cod. proc. amm.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d. l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d. l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d. l. n. 28 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri;ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, e richiamato dall’art. 25 d. l. n. 137 del 2020, preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell'avvocato M P P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A.A.P.I - Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane e Igp Decaux s.p.a. hanno proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ricorso per l’ottemperanza della sentenza della sezione seconda dello stesso Tribunale n. 1027 del 2015, passata in giudicato e confermata in sede di appello con sentenza di questa sezione n. 6834 del 2018 e, in subordine, per l’annullamento della deliberazione della Giunta del comune di Genova 2 maggio 2019, n. 120, pubblicata nell’Albo pretorio dal 13 maggio 2019 al 28 maggio 2019, avente ad oggetto “ Rideterminazione delle tariffe su suolo pubblico del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari per gli anni 2012 - 2013 ”, per elusione e violazione del giudicato sotto i seguenti profili:
I) le tariffe CIMP per il suolo pubblico deliberate con delibera di Giunta comunale n. 120 del 2019 supererebbero il limite di legge fissato dall’art. 7 - octies del d. l. n. 7 del 2005 ( Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti ), convertito in legge n. 43 del 2005, che dovrebbe essere letto, a partire dall’anno 2013, in combinato disposto con la disposizione abrogativa di cui all’art. 23 del d. l. n. 83 del 2012 ( Misure urgenti per la crescita del Paese ), convertito in legge n. 134 del 2012;
II) dall’obbligo di provvedere alla rideterminazione delle tariffe CIMP per il suolo pubblico nel rispetto del limite fissato dal legislatore all’art. 62, comma 2, lett. d) , del d.lgs. n. 446 del 1997 ( Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali ), conseguirebbe automaticamente l’obbligo di determinazione delle tariffe per gli analoghi impianti su suolo privato in misura inferiore di almeno un terzo, a sensi dell’art. 62, comma 2, lett. f) , del d.lgs. n. 446 del 1997;
III) l’obbligo di provvedere alla determinazione delle tariffe CIMP sancito dall’art. 7 - octies della legge n. 43 del 2005 accertato dalla sentenza n. 1027 del 2015 quale effetto conformativo all’annullamento delle tariffe CIMP deliberate per gli anni 2012 e 2013 si dovrebbe riferire a tutte le annualità in cui l’amministrazione è rimasta inerte e inadempiente.
La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 852 del 2019 ha accolto in parte il ricorso, e, cioè, solo in relazione alle tariffe su suolo pubblico e agli anni 2012 e 2013.
In asserita esecuzione della sentenza, con deliberazione della Giunta comunale 26 novembre 2019, n. 348, l’amministrazione ha rideterminato le tariffe CIMP solo per il suolo pubblico e solo per gli anni 2012 e 2013.
Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane e Igp Decaux hanno appellato la sentenza nella parte in cui non ha accolto ovvero non si è pronunciata sulle domande formulate nel ricorso per ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n. 1027 del 2015.
Si sono costituiti per resistere all’appello il comune di Genova e, con mera memoria di stile, il Ministero dell'economia e delle finanze.
All’udienza dell’11 febbraio 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d. l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d. l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d. l. n. 28 del 2020 come da verbale, l’appello è stato trattenuto in decisione.
Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per carenza di interesse dell’appello in considerazione della mancata impugnazione della nuova deliberazione della Giunta del comune di Genova n. 348 del 26 novembre 2019, che, in dichiarata esecuzione della sentenza n. 852 del 2019, ha rideterminato le tariffe oggetto della presente controversia relative al CIMP solo per il suolo pubblico e solo per gli anni 2012 e 2013.
L’eccezione va disattesa.
Nonostante l’emanazione della delibera di Giunta comunale n. 348 del 2019, le istanti hanno ancora interesse alla decisione dell’appello, atteso che la sentenza impugnata è stata emessa nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, il cui oggetto è costituito dall’attività conformativa al giudicato – nella specie quello di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 1027 del 2015 - in cui l’emanazione di ulteriori provvedimenti da parte dell’amministrazione, come la delibera di Giunta comunale n. 348 del 2019, ha rilevanza nella misura in cui realizza o meno l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Nel caso di accoglimento dell’appello, il Comune dovrebbe in ogni caso eseguire la sentenza, altrimenti la sua attività sarebbe passibile di essere considerata elusiva del giudicato, non rilevando, comunque, i provvedimenti emessi dallo stesso in precedenza, se elusivi del giudicato.
Nel merito, l’appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di diritto l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza in relazione al capo che ha rigettato la richiesta rideterminazione delle tariffe CIMP per gli anni successivi alle tariffe 2012 e 2013 annullate in quanto, in forza del principio dell’autonomia delle obbligazioni per ciascun periodo d’imposta, l’annullamento delle delibere n. 345 del 2011 e n. 65 del 2013 non avrebbe effetto caducante sulle delibere relative agli anni successivi.
Per l’appellante, innanzitutto, la sentenza n. 1027 del 2015 si sarebbe pronunciata sulla domanda di annullamento e, altresì, sulla domanda di adempimento, accertando la violazione di una norma tributaria (art. 7 - octies della legge n. 43 del 2005) che imporrebbe l’obbligo di conformare le tariffe alla legge, salvo il previsto adeguamento Istat. La condanna a rispettare tale obbligo con la rideterminazione delle tariffe CIMP annullate estenderebbe, perciò, i suoi effetti a tutti i periodi d’imposta in cui l’amministrazione è rimasta inerte e inadempiente. Inoltre, la sentenza sarebbe illegittima per violazione del diritto delle ricorrenti all’esecuzione del giudicato, oltre che per violazione del diritto ad una tutela effettiva in virtù dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione.
Oltretutto, per l’appellante il principio di autonomia dei periodi d’imposta non opererebbe in relazione a situazioni geneticamente unitarie destinate a ripercuotersi su annualità successive e vi sarebbe anche la necessità di evitare un contrasto tra giudicato amministrativo e giudicato tributario.
Il motivo è fondato.
La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 1027 del 2015 ha ritenuto fondate le pretese delle istanti non solo in ordine all’illegittimità delle delibere di Giunta comunale n. 345 del 2011 (relativa alle tariffe CIMP per l’anno 2012) e n. 65 del 2013 (relativa alle tariffe CIMP per l’anno 2013), ma anche in relazione alla domanda di accertamento dell’inadempimento all’obbligo di provvedere secondo le disposizioni di cui all’art. 7 - octies della legge n. 43 del 2005, disponendo la condanna del Comune a rideterminarle in conformità al disposto normativo dell’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Per l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento, l’amministrazione deve adempiere all’obbligo di rideterminazione delle tariffe CIMP, a partire dall’anno d’imposta 2012 e per tutte le annualità successive, in misura non superiore al limite massimo fissato dalle disposizioni normative succitate, permanendo tale obbligo conformativo per tutto il periodo di vigenza delle norme.
Tale effetto discende dalla funzione stessa del giudizio di ottemperanza, diretto a conformare l’attività dell’amministrazione conseguente al giudicato, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale e nel rispetto dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione.
Dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 1027 del 2015, passata in giudicato, consegue, dunque, oltre alla caducazione delle delibere di Giunta comunale n. 345 del 2011 (relativa alle tariffe CIMP per l’anno 2012) e n. 65 del 2013 (relativa alle tariffe CIMP per l’anno 2013), altresì, l’annullamento di tutte le delibere di adozione delle tariffe CIMP per le annualità successive, nonché l’obbligo del Comune di rideterminarle in conformità al dettato legislativo.
Né tale effetto conformativo può ricevere ostacolo alla sua applicazione in virtù del principio tributario di autonomia dei periodi d’imposta, invocato dall’amministrazione al fine di escludere l’obbligo di rideterminazione delle tariffe per le annualità successive al 2013, atteso che, per giurisprudenza costante, ove gli elementi costitutivi della fattispecie impositiva assumano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, come nel caso di specie, l’efficacia del giudicato non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi imposta.
“ Nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente ” (cfr., fra le tante, Cass. civ., sez. trib., 3 gennaio 2019, n. 37).
Tale principio ha ricevuto applicazione proprio con riferimento alle tariffe