Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-10, n. 201202722

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-10, n. 201202722
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202722
Data del deposito : 10 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05261/2011 REG.RIC.

N. 02722/2012REG.PROV.COLL.

N. 05261/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5261 del 2011, proposto da:
CE LO, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, viale B. Buozzi, 87; NI RI, FF AR, US ES, rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, via Bruno Buozzi, 87;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

LA NN;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 33895/2010, resa tra le parti, concernente DECORRENZA ANZIANITA' ASSOLUTA DEGLI UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA AUSILIARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI TRANSITATI IN S.P.E. PER EFFETTO DELLE PROCEDURE STRAORDINARIE DI STABILIZZAZIONE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Carta e Luca Ventrella (avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’odierna appellante -- a seguito del superamento del concorso ordinario indetto con d.d. 28 agosto 2007, era stata nominata sottotenente dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente con “anzianità assoluta” dal 1 settembre 2008 -- chiede la riforma della sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento dei decreti di nomina degli ufficiali assunti con la procedura di “stabilizzazione” indetta con d.d. n. 14 del 12 gennaio 2009, nella parte in cui l’amministrazione ha anticipato la loro “anzianità assoluta” al 31 dicembre 2007.

L’appello è affidato alla denuncia di quattro profili di gravame, non specificamente rubricati, con cui si denuncia l’erroneità, l’illogicità e l’irragionevolezza dell’illegittima l’attribuzione ai controinteressati di una maggiore anzianità in violazione, rispettivamente, dell’art. 10, c. 1, del bando di concorso e della Circolare del Ministro delle Riforme e P.A: n. 5 del 18 aprile 2008; ed in via subordinata dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 519 e ss. della legge n. 296/2006, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, ove interpretato nel senso di attribuire al personale stabilizzato maggiori diritti di anzianità rispetto a chi era stato assunto con decreti di nomina anteriori.

Con memoria di costituzione il Ministero della Difesa ha, a sua volta, sottolineato l’esattezza della sentenza; anche in considerazione della differenza delle modalità di assunzione del personale stabilizzato rispetto alle altre procedure concorsuali; ed ha ricordato come la questione di costituzionalità dell’art. 1, c. 519 e ss. della legge n. 296/2006 già respinta per manifesta infondatezza dalla Corte Costituzionale.

La Sezione, con ordinanza n.3348 del 27/07/2011, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.



DIRITTO

___1. La sentenza impugnata ha concluso per la legittimità dei provvedimenti con i quali l’amministrazione ha ritenuto di attribuire al personale stabilizzato un’anzianità giuridica maggiore di quella assegnata agli appellanti in base alle seguenti considerazioni:

-- la maggiore anzianità di servizio degli stabilizzanti a far data dal 31 dicembre 2007, sarebbe stata legittima in virtù della clausola del bando che faceva richiamo all’art. 2 del D.P.R. 29 dicembre 2007 per cui “Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate a decorrere dal 31 dicembre 2007” : la predetta norma doveva essere intesa nel senso che l’instaurazione dei relativi rapporti di servizio -- e non già il mero avvio delle procedure di stabilizzazione-- dovessero avere decorrenza dal 31 dicembre del predetto anno;

-- tale retrodatazione per il personale stabilizzato avrebbe comportato una cesura, temporale e giuridica, tra i due rapporti di lavoro, precario e stabilizzato, e comunque l’interruzione del precedente rapporto a tempo determinato, prescritto dalla circolare n. 5 del 18 aprile 2008;

-- vi sarebbe stata un’ontologica differenza tra la procedura di stabilizzazione, di natura speciale, derogatoria e non concorsuale; e quella del concorso ordinario, cui i ricorrenti si erano sottoposti volontariamente per il reclutamento alle dipendenze dell’amministrazione.

___ 2.§ L’appello è fondato per l’assorbente rilievo dei primi due profili di censura

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