Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-13, n. 202407560

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-13, n. 202407560
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407560
Data del deposito : 13 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2024

N. 07560/2024REG.PROV.COLL.

N. 05645/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5645 del 2022, proposto dalla -OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M, A R e R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M in Roma, viale Regina Margherita, 42;

contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell’Agenzia regionale protezione ambiente Lombardia, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.

FATTO e DIRITTO



1. Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con i quali il Comune ha negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria rispetto alla realizzazione di un terrapieno ubicato nell’area dove si colloca l’azienda della società e del provvedimento con il quale ha poi intimato la presentazione di un piano di rimozione dei rifiuti abbancati nella medesima area.



2. Si riassumono i fatti rilevanti per la decisione del giudizio.



2.1. La società ricorrente gestisce un’acciaieria regolarmente autorizzata.



2.2. Il 6 febbraio 2013, la polizia locale ha effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento della ricorrente e ha accertato la presenza di cumuli di materiale configurabili come terrapieno artificiale ritenuto realizzato in assenza di titolo edilizio.



2.3. Il 28 marzo 2013, la società ha presentato la richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.



2.4. Il 7 agosto 2013, è stato avviato, su richiesta della ricorrente, procedimento di S.u.a.p. in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e una V.a.s., entrambi finalizzati a valutare la compatibilità ambientale di un ampliamento dell’insediamento industriale esistente.



2.5. In data 8 novembre 2013, la locale A.r.p.a. ha avviato le indagini per determinare la composizione del terrapieno, le cui risultanze hanno determinato che esso era composto, in parte, da materiale di riporto, da considerarsi rifiuto non pericoloso.



2.6. Il 28 giugno 2016, il Comune ha ritenuto che la condotta integrasse gli estremi dell’abbandono incontrollato di rifiuti e, conseguentemente, ha ordinato all’impresa di presentare un piano di rimozione dei materiali e di ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192 del d.lgs. 152/16.

Il provvedimento, impugnato dall’impresa, è stato annullato da questo T.A.R. con la sentenza -OMISSIS-, in quanto di competenza del sindaco e non del responsabile del settore tecnico.



2.7. Il 30 giugno 2016, il Comune ha respinto l’istanza per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Questo provvedimento è stato impugnato con il ricorso depositato in data 11 agosto 2016 e iscritto al n.r.g. -OMISSIS-.



2.8. Il 13 luglio 2017, l’amministrazione procedente ha trasmesso all’odierna ricorrente il preavviso di rigetto, ex art. 10-bis l. 241/1990, dell’istanza di ampliamento dell’impianto a causa della sua non sostenibilità ambientale e, il successivo 13 ottobre 2017, la provincia di Brescia, nella sua veste di autorità competente per la V.a.s., ha espresso il proprio parere negativo sulla proposta di ampliamento dello stabilimento dell’odierna ricorrente.

Con ricorso, notificato in data 11 dicembre 2017, depositato il successivo 21 dicembre e iscritto al n.r.g. -OMISSIS-, la ricorrente ha impugnato il parere de quo unitamente a tutti gli atti a esso propedeutici, asserendone l’illegittimità.



2.9. Il 25 giugno 2019 anche il responsabile del S.U.A.P. ha rigettato l’istanza del ricorrente.

Il provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti, notificati il 26 agosto 2019 e depositati il successivo 19 settembre.



2.10. Il 5 settembre 2019 il Sindaco ha emanato una nuova ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 emendata dal vizio che ne aveva comportato l’annullamento.

Il provvedimento è stato impugnato con ricorso notificato il 20 novembre 2019, depositato il successivo 5 dicembre e iscritto al n.r.g. -OMISSIS-.



3. Con la sentenza impugnata, il T.a.r., previa riunione dei ricorsi, li ha respinti e ha condannato la società a pagare le spese del giudizio.



4. La -OMISSIS- ha proposto appello, impugnando i capi della sentenza che hanno respinto il ricorso n.r.g. -OMISSIS- e -OMISSIS-, mentre non ha impugnato i capi riguardanti il ricorso n.r.g. -OMISSIS-.

L’appellante ha formulato alcune censure sui capi riguardanti il ricorso n.r.g. -OMISSIS- e altre riguardanti il ricorso n.r.g. -OMISSIS-.



4.1. Si è costituito il Comune, formulando eccezioni di rito e difese di merito.



4.2. Il 17 giugno 2024, l’appellante e l’appellato hanno depositato le rispettive memorie conclusionali.



4.3. Il 27 giugno 2024, la società ha replicato allo scritto difensivo comunale.



5. All’udienza del 18 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. In limine litis , in applicazione del criterio della ragione più liquida, il Collegio ritiene che non sia necessario procedere alla disamina delle eccezioni pregiudiziali formulate dal Comune appellato, bensì che si possano esaminare direttamente i motivi di impugnazione, essendone palese la loro infondatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.).



7. Il Collegio evidenzia che l’appellante ha articolato due censure relative alla violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 relative sia al diniego di permesso di costruire in sanatoria sia all’ordinanza n. 54/2019 di rimozione dei rifiuti abbancati nel terrapieno.

Con ulteriori censure l’impresa ha dedotto la sussistenza di altri vizi di violazione di legge e di eccesso di potere dei predetti provvedimenti.

Il Collegio ritiene di procedere preliminarmente all’esame dei motivi fondati sulla violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, per poi esaminare congiuntamente le rimanenti doglianze tenuto conto della connessione logica che li avvince.

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