Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-01-04, n. 201200004

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-01-04, n. 201200004
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200004
Data del deposito : 4 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06589/2011 REG.RIC.

N. 00004/2012REG.PROV.COLL.

N. 06589/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6589 del 2011, proposto da:
S R S.p.A. , in proprio e quale Mandataria di R.T.I. con Cedoca Srl e M Srl, rappresentata e difesa dagli avv. G D V, G S D P, con domicilio eletto presso G D V in Roma, piazza Mazzini N. 8;



contro

Soresa Spa;



nei confronti di

S Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A M, F M, con domicilio eletto presso A M in Roma, via Confalonieri N. 5;



per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 03671/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE E GESTIONE DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA - MCP


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S Italia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Della Valle e Manzi;

Visto il dispositivo di sentenza n 5832/2011 del 31 ottobre 2011;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio di revocazione trae origine da una procedura di gara indetta dalla SO.RE.SA. (Società Regionale per la Sanità s.p.a., controllata dalla Regione Campania) per l’affidamento del “servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle ASL della regione Campania”.

All’esito della gara risultavano graduati , rispettivamente, al primo posto il costituendo R.T.I. capeggiato da CINECA (Consorzio Interuniversitario), al secondo il costituendo R.T.I. capeggiato da S R s.p.a.ed al terzo il raggruppamento capeggiato da S Italia s.r.l..

La stazione appaltante, dapprima ha disposto l’aggiudicazione definitiva al primo classificato, ma poi, a seguito dell’esito negativo della verifica dei titoli di partecipazione del medesimo, lo ha escluso dalla gara, aggiudicando il servizio al secondo classificato.

Mutata la graduatoria finale della gara, il raggruppamento capeggiato da S Italia s.r.l., passato dalla terza alla seconda posizione, ha proposto ricorso al T.A.R. Campania , contestando la legittimità dell’ammissione del raggruppamento S R, per carenza di titoli di una delle ditte mandanti e per irregolarità nella presentazione delle offerte. A loro volta S R e associati hanno proposto ricorso incidentale contro la partecipazione del raggruppamento S Italia.

Il T.A.R. Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso di S Italia e associati, ritenendo che costoro avrebbero dovuto proporre semmai la loro impugnazione contro l’aggiudicazione definitiva, che li collocava al terzo posto dopo Cca e S, e che gli eventi successivi, e in particolare la esclusione di Cca, non potevano riaprire i termini.

2. La sentenza del T.A.R. è stata appellata da S Italia s.r.l. e associati innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 3671/2011 della Sezione Quinta ha accolto l’appello. Il Giudice di appello, in primo luogo, ha ritenuto che (diversamente da quanto giudicato dal T.A.R.) il ricorso di S e associati, in primo grado, fosse ammissibile e tempestivo; in secondo luogo ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, il ricorso incidentale proposto in primo grado contro S e associati; in terzo luogo ha concluso che in effetti, come dedotto nel ricorso principale di primo grado, una delle imprese associate a S R non possedeva, o comunque non aveva correttamente documentato, taluno dei requisiti di partecipazione.

3. Con il ricorso ora all’esame S R s.r.l., in proprio e quale mandataria del suo raggruppamento, propone ora domanda di revocazione contro la sentenza della Sezione V.

Premesse altre critiche alla sentenza (non rilevanti ai fini della revocazione, come pure riconosce la stessa ricorrente), S R espone distintamente le seguenti censure, entrambe riferibili all’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.:

(a) omessa pronuncia su una eccezione di tardività che era stata specificamente dedotta contro una delle censure riconosciute fondate dal Consiglio di Stato;

(b) mancata considerazione di alcun profili di fatto nella valutazione della causa di esclusione dalla gara dell’impresa M (membro mandante del raggruppamento S R).

4. Questo Collegio ritiene opportuno esaminare prioritariamente il secondo gruppo di censure revocatorie.

4.1. Va premesso che la contestazione sollevata in primo grado da S nei confronti di M (mandante, come si è detto, di S R) riguardava il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, lettera f) del codice dei contratti nonché la regolarità delle formalità di cui all’art. 48 dello stesso codice. In sostanza, era stato dedotto che M, in un appalto analogo con la A.S.L. di Avellino, si era resa responsabile di grave inadempienza (fatto rilevante ai fini dell’esclusione dalla nuova gara, ai sensi dell’art. 38, lettera f) ) e comunque non aveva prodotto il certificato di regolare

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