Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-04-06, n. 201601367
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Testo completo
N. 01367/2016REG.PROV.COLL.
N. 05403/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5403 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. P B, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fedele Lampertico n. 12, per mandato a margine dell'appello;
contro
- Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica;
- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro-tempore;
- Comando Legione Carabinieri Lombardia e Compagnia Carabinieri di Zogno, in persona dei Comandanti pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge i Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 3481 dell'8 marzo 2010, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 9766/2009, proposto per l'annullamento del decreto del Vice direttore generale del personale militare del Ministero della Difesa dell'11 agosto 2009, recante cessazione dell'interessato dal servizio permanente, con collocazione in congedo nella categoria della riserva, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera c) della legge n. 599/1954, nonché degli atti presupposti, e segnatamente del verbale n. 223/2009 del 23 giugno 2009, recante parere della Commissione di valutazione e avanzamento favorevole alla proposta di dispensa dal servizio, la proposta n. 63/04 di prot. del 20 febbraio 2009 e la proposta n. 63/1 di prot. del 20 gennaio 2009, e tutti gli atti conseguenti, connessi e i pareri gerarchici intermedi
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Bianchi per l’appellante e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti per le Autorità appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) -OMISSIS-, già maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Zogno del Comando Compagnia Carabinieri della Legione Lombardia, è stato dispensato dal servizio per scarso rendimento, con cessazione dal medesimo e collocazione in congedo nella categoria della riserva, su proposta del Comandante della Compagnia e su parere favorevole della Commissione per la valutazione e l'avanzamento.
Con ricorso in primo grado n.r. 9766/2009 l'interessato ha impugnato il provvedimento conclusivo, la proposta e il parere, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
Con sentenza in forma semplificata n. 3481 dell'8 marzo 2010 il T.A.R. del Lazio ha rigettato il ricorso, rilevando in sintesi:
a) quanto alla dedotta tardività del provvedimento, per esser stato emanato oltre l'invocato termine di centottanta giorni dalla proposta, che in effetti doveva considerarsi quale dies a quo non già il primo atto 63/1 di prot. del 20 gennaio 2009, siccome meramente ricognitivo dei presupposti per l'avvio del procedimento, sebbene quello successivo 63/04 di prot. del 20 febbraio 2009, e quale dies ad quem quello di adozione del provvedimento, ossia l'11 agosto 2009, e non già quello di conseguita conoscenza del medesimo;
b) quanto al rigetto dell'istanza d'accesso infraprocedimentale, che essa era generica e in ogni caso irrilevante rispetto a circostanze e fatti specifici considerati in relazione al provvedimento di dispensa;
c) quanto alla motivazione del provvedimento che essa era sufficiente, dando conto di una valutazione complessiva, non rilevando la pendenza di giudizi amministrativi avverso provvedimenti disciplinari o schede caratteristiche e/o di giudizi penali in itinere, in funzione della considerazione degli episodi nella loro "storicità";
d) quanto alla completezza del procedimento, che risultavano acquisiti tutti i pareri della linea gerarchica.
2.) Con appello notificato il 18 maggio 2010 e depositato il 16 giugno 2010, la sentenza è stata impugnata deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
1) Violazione di legge e in particolare dell'art. 8 della legge n. 241/1990. Illogicità della motivazione della sentenza. Erronea valutazione della nota n. 63/1 del 20 gennaio 2009 e del suo valore di atto d'avvio del procediment