Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-04-20, n. 201002206

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-04-20, n. 201002206
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002206
Data del deposito : 20 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11063/1999 REG.RIC.

N. 02206/2010 REG.DEC.

N. 11063/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 11063 del 1999, proposto da:
Di G C, rappresentata e difesa dall'avv. F D, con domicilio eletto presso Alessandra Cardelli in Roma, Gregorio Ricci Curbastro 34/A4;

contro

A.S.L. 1 della Regione Campania;
A.S.L. Uff. Gestione Stralcio ex U.S.L. 37 della Regione Campania;

per l'ottemperanza

della sentenza del

CONSIGLIO DI STATO :

Sezione V n. 00725/1996, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 il Cons. R C;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con decisione del 18 giugno 1996, n. 725, passata in giudicato, questa Sezione, riformando la sentenza dell’8 ottobre 1993, n. 425, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione III, ha dichiarato l’obbligo della Unità Sanitaria Locale n. 37 della Campania di corrispondere alla ricorrente le riconosciute differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori, con interessi e rivalutazione.

Pronunciando sul ricorso per ottemperanza avanzato dall’interessata, con decisione n. 6014 del 3 dicembre 2001, si è ulteriormente precisato che la materiale cessazione dello svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni superiori è coincisa con il suo collocamento a riposo, avvenuto in data 1 settembre 1994 e che, pertanto, il periodo riguardo al quale devono determinarsi le spettanze di cui è debitrice la Gestione liquidatoria della u.s.l. n. 37 va esteso fino al 31 agosto 1994. Sono stati indicati, altresì, principi e criteri per la corretta esecuzione del giudicato di cui si tratta, affidata all'Assessore alla sanità della Regione Campania, con facoltà di delega.

Con successiva pronuncia n. 2443 del 17 maggio 2005 questo Consiglio ha ribadito il compito del Commissario ad acta nominato di liquidare le somme spettanti alla ricorrente in esecuzione del giudicato.

Con delibera n. 1/2005 del 18 luglio 2005 il Commissario ad acta, dr. Eugenio Scorpo, delegato dall’Assessore alla Sanità della Regione Campania, sulla base di nuovi conteggi effettuati dall’Amministrazione, estranei alla determinazione dei fatti come definitisi dalle decisioni già passate in giudicato, ha, invece, stabilito l’esistenza di un credito dell’Amministrazione, chiedendo alla ricorrente il relativo rimborso a favore dell’ente sanitario.

Con decisione n. 5140/2006 questa Sezione ha rilevato che, con la delibera in questione, da ritenersi priva di qualunque effetto, il Commissario ad acta non aveva eseguito i compiti conferitigli, non avendo provveduto a liquidare alla ricorrente le differenze retributive ancora spettanti e ne ha disposto la sostituzione con nomina, quale nuovo Commissario ad acta, del Prefetto di Napoli, o un funzionario da lui delegato, per provvedere all’adozione degli atti necessari a dare puntuale adempimento alle citate pronunce giudiziarie.

Con deliberazione del 31 ottobre 2008, il nuovo commissario ad acta, dott. G M, tenuto conto dei versamenti già effettuati e dei conteggi svolti, ha disposto che la gestione liquidatoria della Usl 37 della Regione Campania provveda al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 6.089,52.

Con una nuova istanza in ottemperanza la signora C D G ha fatto presente di non aver ancora ricevuto le somme accertate dal commissario e ha chiesto di rendere definitiva la liquidazione dell’importo, di emettere ogni provvedimento idoneo ad assicurare il materiale pagamento dell’importo oltre alle spese di giudizio, liquidate con la decisione n. 5140/06 e, in subordine, di autorizzare l’estrazione di copia in forma esecutiva degli atti adottati dal Consiglio di Stato.

2. Le richieste della ricorrente in ottemperanza devono essere accolte, perdurando la non completa esecuzione di un giudicato che risale ormai al 1996.

Il Collegio condivide la liquidazione effettuata dal commissario ad acta, che costituisce, quindi, il definitivo accertamento del residuo credito della ricorrente e dispone che il commissario adotti ogni provvedimento idoneo ad assicurare il materiale pagamento dell’importo liquidato, oltre alle spese di giudizio già riconosciute con la decisione n. 5140/06, a quelle di cui alla presente decisione, compresi gli importi spettanti al commissario.

Si ritiene di autorizzare fin da ora l’estrazione di copia della presente decisione in forma esecutiva.

Alla soccombenza dell’amministrazione seguono le ulteriori spese di questa fase processuale, cui deve aggiungersi il compenso spettante al commissario ad acta;
il tutto nella misura indicata in dispositivo.

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