Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-23, n. 202302977

TAR Trieste
Sentenza
5 ottobre 2019
CS
Parere definitivo
29 novembre 2021
CS
Parere interlocutorio
16 marzo 2021
CS
Rigetto
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23 marzo 2023
TAR Trieste
Ordinanza cautelare
24 maggio 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-23, n. 202302977
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302977
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 02977/2023REG.PROV.COLL.

N. 00557/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 557 del 2021, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor ER IO, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia, n. 18;



per la riforma e/o l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. Prima bis, n. 7876/2020, pubblicata l’8 luglio 2020, con la quale è stato accolto il ricorso n. RG n. 13222/2014 proposto dall’odierno appellato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor ER IO;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto; nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il Ministero della difesa impugna la sentenza in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellato avverso il diniego di promozione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 244/2004, norma poi traslata nell’art. 1076, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (c.o.m.), di cui al d.lgs. n. 66/2010 (c.d. promozione “ al giorno dopo ”).

2. Il signor IO, già ufficiale di complemento del Corpo veterinario, il 24 agosto 2007 veniva collocato nella riserva di complemento con il grado di capitano e il 1° marzo 2014 presentava formale richiesta al Ministero della difesa di promozione ai sensi delle richiamate disposizioni normative, ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti.

L’Amministrazione respingeva tuttavia l’istanza, cosicché l’interessato proponeva ricorso giurisdizionale, che il T.a.r. accoglieva con la sentenza in epigrafe, ritenendo che in base alla successione nel tempo delle disposizioni che hanno disciplinato il peculiare istituto, come ricostruita nel parere n. 670/2020 della Sezione Prima di questo Consiglio, la c.d. promozione “ al giorno dopo ” spettasse anche agli ufficiali di complemento, essendo stata estesa con la legge n. 244/2004 la platea dei beneficiari, originariamente limitata dall’art. 34 della legge n. 574/1980, per quanto di interesse,

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