Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-07-22, n. 202206455

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-07-22, n. 202206455
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206455
Data del deposito : 22 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2022

N. 06455/2022REG.PROV.COLL.

N. 10152/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 10152 del 2018 proposto dalla Società agricola Tre T di Tonni Fratelli S.S. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati T P e F P e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto, da ultimo, presso lo studio dell’avvocato T P in Roma, via Lazio n. 9;

nei confronti

il Centro Fiere Montichiari S.p.a., non costituito in giudizio;
l’Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi Arera), non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 10069/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il Cons. G L;

Uditi per le parti gli avvocati R Z e T P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto d’appello notificato il giorno 11 dicembre 2018 al Gestore dei servizi energetici-G.S.E. S.p.a. (in seguito anche “GSE”), all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (oggi Arera) al Centro Fiere Montichiari S.p.a. e depositato il 13 dicembre 2018 la Società agricola Tre T di Tonni Fratelli S.S. (in seguito anche “Agricola Tre T” o “Agricola”) ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio n. 10069/2018, la quale ha respinto, con condanna alle spese in favore di GSE e compensate medesime le spese con la costituita Autorità per l’energia elettrica ed il gas, il ricorso, articolato in sei motivi e recante anche richiesta risarcitoria, n. 306 del 2014, proposto dalla attuale appellante Agricola Tre T di Tonni Fratelli Ss, per l'annullamento:

- del provvedimento del GSE prot. n. GSE/P20130207064 del 30 ottobre 2013, avente ad oggetto “ Comunicazione dell’esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del D.M. 5 luglio 2012, per l'impianto Fotovoltaico denominato

SOC AGR TONNI FTV

21 di potenza pari a 100.80 kW, ubicato in VIA BASSA, 108 25018 Comune di MONTICHIARI (BS) località MONTICHIARI identificato con il n. 781996,03, Soggetto Responsabile SOC1ETA' Agricola Tre T DI TONNI FRATELLI SS
", e con il quale il GSE ha comunicato all’attuale appellante che " la richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 5 luglio 2012 inviata in data 3 giugno 2013 (prot GSE/FTVA20131527815 - 31/05/2013), non è accolta ";

- e, per quanto di ragione, delle " Regole Applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto energia) ", pubblicate dal GSE sul proprio sito internet il 7 agosto 2012 laddove prevedono nuove ipotesi di decadenza/esclusione dai registri ovvero di diniego di tariffa incentivante e, più specificatamente, agli articoli 2.5 e 4.7;

- nonché di ogni altro atto connesso ivi incluso, per quanto occorrer possa, il bando pubblico per l'iscrizione al secondo registro degli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 luglio 2012, pubblicato sul sito del GSE il 18 marzo 2013, laddove tra le cause di esclusione cita " il mancato possesso dei requisiti di iscrizione al Registro e di partecipazione alla procedura ”;

L’atto impugnato in via principale (il citato provvedimento del GSE prot. n. GSE/P20130207064 del 30 ottobre 2013), emesso dopo dialettica procedimentale con l’interessata ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, recava, per quanto qui d’interesse la seguente motivazione:

”[…]

PREMESSO CHE

[…]

- in data 23 maggio 2013, il GSE ha pubblicato la Graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al Registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui al Bando del 18 marzo 2013 (codice identificativo della procedura

FTV

1-2013), formata sulla base delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili ai sensi del D.P.R. 445/2000;

PREMESSO INOLTRE CHE

- ai sensi dell’art. 4, comma 5 del decreto, la graduatoria degli impianti iscritti al Registro viene formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:

a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;

[…]

- in data 24 aprile 2013, il Soggetto Responsabile presentava la richiesta di iscrizione dell’impianto in oggetto al primo Registro

FTV

1-2013, dichiarando in ordine ai criteri di priorità per la formazione della graduatoria:

• che l’impianto fotovoltaico è installato su un edificio dotato di un attestato di certificazione energetica in classe D;

[…]

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- con comunicazione pervenuta al GSE in data 3 giugno 2013, (prot. GSE/FTVA20131527815 - 31/05/2013), il Soggetto Responsabile richiedeva l’ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 5 luglio 2012;

- con provvedimento del 6 ottobre 2013 (prot. GSE/P20130193032), il GSE comunicava al Soggetto Responsabile che, contrariamente a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile, ai sensi del

DPR

445/2000, in ordine ai criteri di priorità per l’iscrizione al Registro, l’impianto è stato installato su un edificio in classe energetica inferiore a D.

- con la medesima comunicazione del 6 ottobre 2013 (prot. GSE/P20130193032), il GSE concedeva al Soggetto Responsabile un termine di dieci giorni, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per produrre eventuali osservazioni e documenti;

- il Soggetto Responsabile in data 6 ottobre 2013 (prot. GSE/P20130193032) presentava osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito al provvedimento di cui al precedente alinea;

CONSIDERATO CHE

- le osservazioni presentate confermano il mancato rispetto di uno dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione al Registro, in particolare quello di cui all’art.4, comma 5 lett. b) del decreto (n.d.r.: b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore) , in base al quale l’impianto è stato ammesso in graduatoria;

- il meccanismo di individuazione delle richieste di iscrizione, ammissibili al Registro, delineato dal decreto, è di tipo selettivo e, pertanto, le caratteristiche dichiarate nell’ambito della richiesta di iscrizione si configurano alla stregua degli elementi costituenti l’“offerta” in base alla quale il Soggetto Responsabile ha partecipato alla procedura concorsuale;

- nell’ambito di una procedura concorsuale è necessario garantire parità di trattamento non solo tra tutti i soggetti partecipanti, ma anche nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato avendo considerato di non possedere i requisiti, di cui ai criteri di priorità, essenziali per un utile posizionamento in graduatoria;

- l’installazione dell’impianto su un edificio in classe energetica superiore o uguale a D costituisce un criterio di selezione dell’“offerta”, dichiarato nell’ambito della richiesta di iscrizione al Registro e come tale, dunque, immodificabile. ”.

Le relative censure del ricorso di primo grado sono state respinte dalla pronuncia del Tar, che ha condiviso i rilievi dell’atto impugnato dinanzi al primo giudice e la quale è ora impugnata per i seguenti motivi:

1. ERROR IN IUDICANDO - Violazione e falsa applicazione di legge: violazione degli artt. 3, comma 2, 4, commi 2, 5, 6, 8, 13 e art. 20 del D.M. 5 luglio 2012;
degli artt.

2.1. e 4.7 delle Regole Applicative del GSE;
dell’art. 23, comma 3 del D.lgs n. 28/2011 e dell’art. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000. Incompetenza del GSE. Eccesso di potere sviamento. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e di fatto del D.M. 5 luglio 2012. Difetto di motivazione. Irragionevolezza.

2. ERROR IN IUDICANDO. Violazione e falsa applicazione di legge: violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e del diritto di partecipazione al procedimento. Eccesso di potere sotto ulteriori profili: carenza e difetto di motivazione, illogicità, difetto, travisamento, irragionevolezza.

3. ERROR IN IUDICANDO: Violazione e falsa applicazione di legge: violazione degli artt. 3, comma 2, 4, comma 2, 5, 6, 8, 13 e art. 20 del D.M. 5 luglio 2012;
degli artt.

2.1. e 4.7 delle Regole Applicative del GSE;
dell’art. 23, comma 3 del D.lgs n. 28/2011 e dell’art. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000. Incompetenza del GSE. Eccesso di potere sviamento. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e di fatto del D.M. 5 luglio 2012. Difetto di motivazione. Irragionevolezza. Illogicità, difetto ed erroneità dei presupposti. Ingiustizia manifesta e disparità di trattamento;

4. ERROR IN IUDICANDO: Ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Insufficiente motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto e delle posizioni giuridiche consolidate;

5. ERROR IN IUDICANDO: Violazione e falsa applicazione di legge: violazione degli artt. 3, comma 2, 4, comma 2, 5, 6, 8, 13 e art. 20 del D.M. 5 luglio 2012;
degli artt.

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