Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-11-04, n. 201604627

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-11-04, n. 201604627
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604627
Data del deposito : 4 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2016

N. 04627/2016REG.PROV.COLL.

N. 09781/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9781 del 2015, proposto da:
Errebian s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 4;

contro

Intercent – ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti A L e Aristide Police, con domicilio eletto presso o studio di quest’ultimo, in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;

nei confronti di

MyO s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sezione II, n. 00688/2015, resa tra le parti, concernente affidamento fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme - risarcimento danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Intercent ER - Regione Emilia Romagna e di MyO s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati M R, Filippo Degni, su delega dell'avv. Aristide Police e Francesco Saverio Marini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Intercent – ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, della Regione Emilia Romagna ha aggiudicato alla MyO s.r.l. la procedura aperta – suddivisa in quattro lotti - per la fornitura di cancelleria e di carta in risme, bandita con atto 24/10/2014 n. 255.

La Errebian s.p.a., classificatasi al secondo posto in relazione ai lotti 1 e 3, ha impugnato l’aggiudicazione, chiedendo, oltre all’annullamento della stessa, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, col conseguente subentro nel rapporto, ovvero, in subordine, la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni.

Il TAR adito ha respinto il ricorso con sentenza 27/7/2015 n. 688, che la Errebian s.p.a. ha appellato.

Con sentenza parziale 5/5/2016, n. 1818, questa Sezione, in riforma della pronuncia gravata, ha accolto il ricorso di primo grado annullando l’impugnato provvedimento di aggiudicazione e ha, inoltre, disposto istruttoria per acquisire dalla stazione appaltante “ documentati chiarimenti in ordine lo stato di esecuzione del contratto ”, al fine di poter decidere sulla domanda di subentro nel contratto, pure proposta dall’appellante.

Con atto depositato in giudizio in data 6/10/2016 la stazione appaltante ha eseguito l’incombente.

Con successive memorie sia la Intercent – ER, sia la MyO s.r.l. hanno argomentato in ordine alla possibilità di subentro.

Alla pubblica udienza del 27/10/2016 la causa è passata in decisione.

La domanda di subentro nel contratto merita accoglimento.

Dalla relazione depositata in giudizio dalla stazione appaltante è emerso come il contratto stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione non sia stato ancora interamente eseguito.

La circostanza non è smentita nemmeno dalla MyO s.r.l., la quale con la memoria difensiva del 11/10/2016 si è limitata muovere contestazioni in ordine alla percentuale di esecuzione dichiarata dalla stazione appaltante.

In ogni caso, ai fini di causa, ha valore dirimente il fatto che l’appellante ha manifestato il proprio interesse a subentrare nel rapporto ancora da eseguire (si veda istanza di anticipazione d’udienza depositata in data 20/9/2016 congiuntamente sottoscritta dai difensori della Errebian s.p.a. e della Intercent - ER).

Non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare l’inefficacia del contratto (relativo ai lotti nn. 1 e 3) stipulato con la MyO s.r.l. a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza di questa Sezione 1818/2016 (ovvero dal 5/5/2016), disponendo il subentro nel rapporto della Errebian s.p.a.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della MyO s.r.l., mentre possono essere compensati nei riguardi delle altre parti.

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