Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-12-20, n. 201306170
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Testo completo
N. 06170/2013REG.PROV.COLL.
N. 06990/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6990 del 2007, proposto da:
V A, rappresentato e difeso dagli avv. A A e F Z, con domicilio eletto presso Salvatore Mileto in Roma, via Pietro Da Cortona, 8;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 01692/2007, resa tra le parti, concernente mancato riconoscimento grado superiore di brigadiere capo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Amina L'Abbate (su delega di A A) e l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha adito il TAR per la Puglia, impugnando l’esclusione dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore di brigadiere capo dei Carabinieri relativa all’aliquota di scrutinio 31.12.1997, motivata sulla circostanza dell’avvenuta cessazione dal servizio, a domanda, il 29 ottobre 1997. Ha richiesto, altresì, l’accertamento del diritto al riconoscimento del grado superiore.
Il TAR, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso, in base al principio, generalmente valido nell’impiego pubblico e non derogato dalla normativa di