Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-12-22, n. 201106783

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-12-22, n. 201106783
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106783
Data del deposito : 22 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02353/2007 REG.RIC.

N. 06783/2011REG.PROV.COLL.

N. 02353/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2353 del 2007, proposto da:
Z A, rappresentata e difesa dall'avv. R M, con domicilio eletto presso Francesca Caldoro in Roma, Via Baiamonti 10;

contro

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, rappresentata e difesa dagli avv. ti V G e M C A, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, Via Cesare Federici 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, sezione VI n. 01407/2006, resa tra le parti, concernente il diniego della richiesta di equo indennizzo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione dell’Azienda Ospedaliera appellata;

Vista l’istanza presentata dalla parte appellante affinché sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Hadrian Simonetti, presente per l’appellata l’avvocato Martelli su delega di Grimaldi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La dott.ssa Adriana Zatterale, in servizio presso l’Asl Na 1 in qualità di biologa, ha chiesto che le fosse riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio e che le fosse liquidato l’equo indennizzo.

In data 9.3.1993 il C.p.p.o ha dato parere negativo e con nota dell’8.3.1999 l’Asl ha comunicato quindi il diniego del riconoscimento del beneficio, atto recante peraltro la data del 30.4.1996.

Proposto ricorso avverso tale provvedimento, deducendo la carenza di motivazione e l’erroneità del parere reso dal C.p.p.o e della decisione dell’Asl, il Tar, con sentenza n. 1407/2006, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto un provvedimento emanato in epoca successiva al 30.6.1998 che è il discrimine temporale tra le due giurisdizioni nelle controversie di pubblico impiego c. d.privatizzato.

Con il presente appello la ricorrente, oltre a riproporre i motivi già dedotti in primo grado, ha censurato detta sentenza, sottolineando in particolare come il provvedimento in contestazione sia stato emanato, il 30.4.1996, recependo un parere risalente addirittura al 1993, e come quindi sussista la giurisdizione del giudice amministrativo in una vicenda che si collocherebbe temporalmente prima del 30.6.1998.

Si è costituita l’Azienda Sanitaria, replicando sia in ordine alla giurisdizione, sostenendo quella del giudice ordinario, che nel merito delle questioni sollevate.

A distanza di anni, in vista dell’udienza pubblica del 2.12.2011, la difesa delle parte appellante ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, allegando che la stessa domanda proposta in questa sede è già stata accolta dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione Lavoro, con sentenza del 21.6.2011, n. 14551.

Ciò posto, a fronte di detta richiesta, non resta al Collegio che prendere atto di come l’originaria ricorrente non abbia più alcun interesse alla decisione del presente ricorso, conseguendone l’improcedbilità ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) del c.p.a.

L’accoglimento della domanda di merito dinanzi al Giudice ordinario vale peraltro a confermare, in punto di giurisdizione, la correttezza della sentenza di primo grado impugnata in questa sede (v., altresì, Cass. 14258/2005 e 14853/2006), il che, per il principio della soccombenza virtuale, non consente di compensare le spese di lite che, quindi, vanno poste a carico dell’appellante e liquidate con il dispositivo.

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