Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-10-28, n. 201305196

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-10-28, n. 201305196
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305196
Data del deposito : 28 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10498/2009 REG.RIC.

N. 05196/2013REG.PROV.COLL.

N. 10498/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10498 del 2009, proposto da:
B P, rappresentato e difeso dall’Avv. A T e dall’Avv. F T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Pcipi D;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. II- quater, n. 11275 dd. 11 dicembre 2008, resa tra le parti e concernente la graduatoria del concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento di centosessantatre posti di dirigente presso il Ministero delle Finanze bandito con decreto dirigenziale dd. 2 luglio 1997, con conseguente risarcimento del danno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2013 il Cons. F R e uditi per l’appellante Piero B l’Avv. Michele Clemente su delega dell’Avv. F T e per l’appellato Ministero dell’Economia e delle Finanze l’Avvocato dello Stato Alessandra Bruni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, dott. Piero B, dal 1987 Ingegnere Direttore presso l’allora operante Ufficio Tecnico Erariale di Viterbo, espone di aver partecipato al concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, avente ad oggetto il conferimento di centosessantatre posti di dirigente presso l’allora Ministero delle Finanze, indetto con decreto dirigenziale del 2 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 53 dell’8 luglio 1997, nel quale erano specificate le categorie di titoli di servizio contemplate ai fini dell’attribuzione del punteggio ai candidati.

Il B, all’esito della procedura, si è collocato in graduatoria al di fuori dei 163 posti utili per la stipula del contratto individuale di lavoro dirigenziale: e ciò proprio a causa del non sufficiente punteggio ottenuto nella valutazione dei suoi titoli da parte della Commissione.

Nel dettaglio, consta, infatti, che – salvo successivi scorrimenti della graduatoria - l’ultimo dei vincitori, dott. Salvatrice Malgioglio, si è collocata al 163° posto con il complessivo punteggio di 20,68, nel mentre il B ha ottenuto il complessivo punteggio di 17,95, collocandosi al 314° posto.

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 3319 del 2002 innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, il B ha pertanto chiesto l’annullamento del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche fiscali, datato l’11 dicembre 2001 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dd. 21 gennaio 2002, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso predetto.

Il B ha dedotto al riguardo le seguenti censure:

1) violazione di legge;
violazione di legge per difetto assoluto di motivazione;

2) violazione di legge;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.;

3) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà.

Il ricorrente ha chiesto – altresì – il risarcimento dei danni da lui subiti per effetto dell’atto impugnato.

Con motivi aggiunti, notificati il 9-10 aprile 2002 e depositati il successivo 17 aprile, il medesimo B, dopo aver preso conoscenza, nelle more del giudizio, dell’intera documentazione concernente la valutazione dei titoli ed in particolare dei verbali e della scheda di valutazione dei titoli predisposti dalla commissione di concorso, ha altresì dedotto eccesso di potere sotto i profili della carenza assoluta di istruttoria, del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, del difetto di motivazione, nonché della disparità di trattamento.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 17-20 dicembre 2002 e depositati il 13 gennaio 2003 lo stesso B, nel presupposto della sopravvenuta conoscenza della valutazione dei titoli dei vincitori del concorso, ha ulteriormente dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo a sua volta per la reiezione del ricorso.

1.3. Con sentenza n. 8237 dd. 8 ottobre 2003 la Sezione II dell’adito T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, “atteso che l’oggetto del giudizio, come confermato dall’art. 1, comma 2 del bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –4^ serie speciale n. 53 dell’8 luglio 1997, è una procedura concorsuale interna per il conferimento della qualifica di dirigente a personale già in servizio presso la stessa Amministrazione finanziaria.

Invero, nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione di cui all’art. 68 del D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall’art. 29 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 (ora trasfuso nell’art. 63 del T.U. 30 marzo 2001 n. 165), sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro , “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le assunzioni, ancorché vengano in considerazione atti presupposti” , ed a quella del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti della pubblica amministrazione” ,con la conseguenza che la vicenda modificativa del rapporto di lavoro con un’Amministrazione pubblica, come quella attinente allo svolgimento di un concorso interno, è attribuita al giudice ordinario, non inerendo ad una procedura concorsuale di assunzione, in considerazione del fatto che il bando di concorso riservato al personale interno ed il conseguente svolgimento della procedura selettiva rappresentano atti di gestione del rapporto di lavoro, espressione della capacità di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, ai sensi della normativa di riferimento desumibile dal D.L.vo n. 29 del 1993 o dall’attuale T.U. n. 165 del 2001 (Cfr., per tutte, Cass. Civ., SS.UU., 26 giugno 2002 n. 9334 e Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2002 n. 4820). Del resto, la graduatoria finale relativa al concorso de quo, da cui trae origine l’odierno contenzioso, è stata approvata con provvedimento adottato in data 11 dicembre 2001, vale a dire ben oltre il termine del 30 giugno 1998, previsto dal legislatore ai fini della devoluzione al giudice ordinario delle controversie attinenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Né rileva, al riguardo, la circostanza che la presente impugnativa sia stata diretta anche contro provvedimenti emessi dalla competente Amministrazione anteriormente alla predetta data, stante che tali atti si configurano, nell’economia dell’odierno giudizio, alla stregua di meri presupposti della vicenda dedotta in lite e sono, pertanto, inidonei ad incidere sulla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. E’ stato, infatti, ritenuto che la disposizione dell’art. 45, comma 17 del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80 – la quale stabilisce che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 68 del D. L,vo n. 29 del 1993, così come modificato dallo stesso decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 - va interpretata nel senso che quando il diritto o la lesione della posizione giuridica del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, occorre tener conto, ai fini della giurisdizione, unicamente del momento dell’emanazione dell’atto da cui nasce la pretesa giudiziale (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 7 marzo 2001, n. 89;
C.G.A.R.S. 20 gennaio 2003, n. 24)”
(cfr. ivi).

1.4. Il B ha proposto appello avverso tale sentenza, e con decisione n. 2457 dd. 10 giugno 2004 questa stessa Sezione ha accolto tale impugnazione, “ritenuto … di dover condividere l’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU., 15 ottobre 2003, n. 15403) – anche con riguardo alla evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto – in ordine alla riferibilità ad un vero e proprio concorso delle procedure (anche selettive) che consentono il passaggio del pubblico dipendente da un’area inferiore a quella superiore;

Considerato altresì che il giudice della giurisdizione nella precitata sentenza, è motivatamente pervenuto alla conclusione che il quarto comma dell’art. 63 del D.L.vo 165 del 2001, laddove riserva la giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, “fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore” , dovendo il termin e “assunzione” essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire, e non solo all’ingresso iniziale nella pianta organica del solo personale;

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