Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-02-23, n. 201500871
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N. 00871/2015REG.PROV.COLL.
N. 04056/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4056 del 2013, proposto dalla società In'S Mercato s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Costabella n. 23;
contro
Comune di Avezzano in persona del sindaco in carica, non costituito;
nei confronti di
Coop Centro Italia s.c.a.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A M M e F A, con domicilio eletto presso l’avvocato G G con studio in Roma, Via Maria Cristina n. 8;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00007/2013, resa tra le parti, concernente rilascio autorizzazione per l'apertura di una struttura di vendita
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Coop Centro Italia s.a.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati L L e G G su delega dell'Avvocato A M M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il comune di Avezzano in data 16 settembre 2003 rilasciava alla Coop Centro Italia s.c.a.r.l. l'autorizzazione amministrativa n. 2 per l'apertura di una grande struttura di vendita, da attivare, a termini dell'art. 24 della legge regionale n. 62/1999, entro il 16 settembre 2005.
In data 22 luglio 2004 lo sportello unico per le attività produttive rilasciava alla società interessata l'atto autorizzativo unico n. 27384, contenente il già rilasciato permesso di costruire, il nulla osta igienico sanitario, il parere dei vigili del fuoco e l'autorizzazione amministrativa n. 2/2003.
Successivamente la Coop Centro Italia s.c.a.r.l. chiedeva ed otteneva dal Comune due proroghe per l'attivazione dell'esercizio spostandone il termine dal 16 settembre 2005 al 16.9.2007 e, in data 11 aprile 2007 (prima dello scadere dell'ultimo termine), chiedeva ulteriormente di considerare quale data di decorrenza dell'efficacia dell'autorizzazione la data di rilascio da parte dello sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) dell'atto autorizzativo n. 27384 del 22 luglio 2004.
1b.- Il comune di Avezzano, con provvedimento del 9 maggio 2007 n. 15065 del responsabile del servizio, dava atto, conformemente alla richiesta della Coop Centro Italia s.c.a.r.l., che la decorrenza dell'autorizzazione doveva effettivamente riferirsi alla data di rilascio dell'atto n. 27384 del 22 luglio 2004, con la conseguenza che le proroghe concesse per l'attivazione dovevano intendersi valide sino al 22 luglio 2008.
2.- Avverso tale provvedimento, l'atto n. 27834 del 22 luglio 2004 e le proroghe concesse dal comune di Avezzano alla Coop Centro Italia s.c.a.r.l., proponeva ricorso al T.A.R. per l'Abruzzo la società "IN'S MERCATO s.p.a", quale operatore nel settore della grande distribuzione, interessata all'annullamento dei provvedimenti impugnati, in quanto ritenuti lesivi dei propri interessi commerciali.
La ricorrente lamentava, in via principale, la violazione dell'art. 24 della legge regionale n. 62/1999 e, in via subordinata, l'illegittimità dell'atto concessivo della proroga, non ritenendo sussistenti i presupposti per la sua adozione.
2b.- Il T.A.R., con sentenza n. 7 del 19 dicembre 2012, depositata il 10 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte, in ordine alla illegittimità del provvedimento n. 15065/2007.
Avverso la sentenza la "IN'S MERCATO s.p.a", ha proposto appello.
Si è costituta in giudizio la controinteressata società "Coop Centro Italia s.c.a.r.l." che ha chiesto di rigettare l'appello perché inammissibile e infondato.
Il comune di Avezzano non si è costituito in giudizio.
All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2014 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
3.- Con unico motivo, l'appellante lamenta illegittimità dell'atto n. 15065 del 9 maggio 2007 e dell'atto n. 27834 del 22 luglio 2004 adottati dal comune di Avezzano per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge regionale n. 62/1999, nonché eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà dell'azione amministrativa, illogicità manifesta, error in iudicando.
L'appellante evidenzia, in particolare, che a termini della normativa vigente nella Regione Abruzzo, le grandi strutture di vendita devono essere attivate entro 24 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa e il termine massimo complessivo non può eccedere i 4 anni dalla data di rilascio di detta autorizzazione.
L'art. 24 delle L.R. Abruzzo n. 62/1999 stabilisce, infatti, che gli esercizi commerciali della grande distribuzione di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente legge devono essere attivati entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, prorogabile motivatamente per un tempo non superiore a quello entro il quale l'esercizio per cui si richiede la proroga avrebbe dovuto essere attivato.
Dal dettato normativo l'appellante desume, quindi, che, nel caso di specie, tale disposizione sarebbe stata elusa, atteso che il termine massimo per l'attivazione della struttura di vendita sarebbe dovuto essere quello del 16 settembre 2007 (quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione amministrativa n. 2/2003) e non quello del 22 luglio 2008, previsto nel provvedimento comunale impugnato n. 15065/2007 del 22 luglio 2008 (quattro anni dal rilascio dell'atto autorizzativo unico n. 27384 da parte dello S.U.A.P.).
4.- Orbene, come evidenziato dal T.A.R. nella sentenza impugnata "la disposizione sopra testualmente riportata non chiarisce tuttavia a quale autorizzazione debba ancorarsi il dies a quo".
La norma va interpretata, allora, in senso sostanziale, per cui non risulta irragionevole quanto assunto del Tribunale, che cioè l'autorizzazione comunale è solo uno degli atti del complesso procedimento, finalizzato a consentire l'apertura della struttura di vendita, ma che da solo non è sufficiente, e quindi inidoneo, allo scopo.
Invero, per l'attivazione di impianti produttivi e commerciali con la procedura propria dello sportello unico, introdotta dall'art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 per superare la parcellizzazione determinata dai diversi provvedimenti necessari, allo scopo, il legislatore ha previsto che i vari atti, espressioni di più competenze, abbiano natura interna e che debba riconoscersi rilevanza esterna solo al provvedimento, che offre reale esito alla procedura per la quale è stata avanzata istanza autorizzativa.
Correttamente il Comune nel provvedimento n. 15065/07 del 9 maggio 2007 ha, pertanto, evidenziato che "l'autorizzazione amministrativa n. 2 del 16 settembre 2003 ha legittimamente assunto piena efficacia dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo unico da parte dello sportello unico per le attività produttive, atteso che, in ogni caso, alla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa n. 2/2003, la società non avrebbe comunque potuto iniziare i lavori per la realizzazione dell'impianto produttivo e quindi dare inizio all'attività commerciale".
In particolare, l'atto rilasciato dallo S.U.A.P. n. 27384 del 22 luglio 2004, non ha avuto effetto novativo, né ha comportato uno slittamento del dies a quo per l'attivazione del centro commerciale, ma più propriamente lo ha fissato alla data in cui l'autorizzazione ad attivare l'azienda si è effettivamente concretizzata ed è divenuta efficace.
4a.- Quanto alla legittimità delle proroghe disposte, la Coop Centro Italia s.c.a.r.l. ha, poi, documentato che i ritardi sono stati determinati dall'intervento della sovrintendenza ai beni archeologici, con conseguente sospensione dei lavori per la necessità di adeguare il progetto, per cui, nel caso di specie, non può assumersi che i provvedimenti concessivi delle proroghe siano carenti di motivazione, poiché essi fanno riferimento espresso alla situazione di fatto rappresentata dal soggetto istante, che l'amministrazione ha ritenuto di fare propria, in quanto conosciuta dalla stessa e ritenuta corrispondente alla realtà (in termini Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 782 del 29 febbraio 2008).
Conclusivamente l'appello è infondato e va respinto.
5.- Attese le particolarità interpretative insite nella materia oggetto del contendere, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.