Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-04, n. 202200781
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Testo completo
Pubblicato il 04/02/2022
N. 00781/2022REG.PROV.COLL.
N. 04217/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4217 del 2017, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato C L F B, domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. -OMISSIS- - -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il rigetto della domanda di annullamento del bando di concorso pubblico - Allievo Vice Ispettore Polizia di Stato – in relazione alla previsione del limite di età.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 il Cons. S F ; nessuno presente per le parti ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni appellanti hanno impugnato innanzi al Tar -OMISSIS-, sede -OMISSIS-, il bando, indetto dal Ministero dell'Interno, per il "Concorso pubblico per esami a 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato" di cui al DM 17 dicembre 2015, pubblicato nella G.U. - 4° serie speciale concorsi ed esami del 22 dicembre 2015, nella parte in cui (Cfr. art 2 lett d) ha richiesto quale requisito per la partecipazione il "non aver compiuto i 32 anni di età".
Gli appellanti hanno impugnato anche il D.M. 6 aprile 1999 n 115, adottato ex art 3, comma VI, legge 15 maggio 1997 n. 127, recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, limitatamente alla parte in cui, all'art 3 , fissa il limite massimo di età di anni trentadue per la partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la nomina di allievo vice ispettore di polizia del ruolo degli ispettori di Polizia di Stato.
Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto la domanda, ritenendo che la previsione del suddetto limite di età sia conforme alla normativa unionale e interna oltre che ragionevole e non discriminatoria in relazione alle delicate e specifiche mansioni (anche operative) da assolvere da parte dei vincitori del concorso di specie.
Con l’atto di gravame gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza appellata, la violazione dell'art 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la violazione del principio generale
dell'U.E. di non discriminazione in base all'età, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana, la violazione degli artt 1-2, parr 1-2-4, par 1; 6, par. 1, lett c) della Direttiva 2000/78/CE, la
violazione degli artt. 1-2, comma 1; 3, commi 3-4-bis lett c); 4-ter del D.Lgs n. 216/2003, la violazione dell'art. 2 dm n. 198/2003, dell'art. 2 dpr n. 487/1994, la violazione dell'art 1 legge n. 241/1990, la violazione del principio di proporzionalità ex art. 97 Cost., la violazione dell'art 7 D. Lgs. n 165/2001, l’eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di proporzionalità e disparità di trattamento; si censura in particolare che il primo giudice non ha esaminato, con la dovuta attenzione, le mansioni d'istituto assegnate ai vice ispettori della Polizia di Stato, affatto esclusivamente operative e necessitanti di particolari capacità fisiche, in possesso dei soli infra trentaduenni. Si precisa dunque che con l’originario ricorso non si è censurata la possibilità per l’amministrazione di individuare un requisito di partecipazione al citato concorso (id est il limite di età) tenuto conto delle specifiche mansioni assegnate ai viceispettori; ciò che si è censura è stata l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato omesso qualsiasi esame in merito all’assenza del presupposto legittimante la denunciata discriminazione in base all’età: id est il principio di proporzionalità.
Con memoria difensiva i ricorrenti hanno chiesto la riunione del presente giudizio con altro ricorso in appello relativo alla approvazione della graduatoria di merito e contestuale nomina dei vincitori della procedura concorsuale (ricorso n. -OMISSIS- R.G.) e, in subordine, la sospensione impropria ex art. 79 cpa in considerazione della rimessione alla CGEU, da parte del Consiglio di Stato, di analoga questione relativa al concorso per Commissario di PS.
L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.
Con ordinanza cautelare del 20.7.2017 questo Consiglio ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 1.2.2022.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non accoglibile appare l’istanza di rinvio per riunione ad altro giudizio (ricorso n. -OMISSIS- R.G.), non sussistendo alcuna valenza pregiudiziale di quello rispetto al presente.
Né può accogliersi la domandata sospensione impropria, per quanto meglio precisato infra.
Giova evidenziare sin d’ora che una questione attinente alla materia di causa è stata assai di recente affrontata da questa Sezione con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-\-OMISSIS-, depositata in data 1.7.-OMISSIS- (ud. 22/06/-OMISSIS-), il cui contenuto questo Collegio condivide integralmente, attesa la chiarezza e compiutezza della disamina.
Secondo l’attenta ricostruzione offerta dalla richiamata ordinanza, peraltro relativa a impugnazione di procedura concorsuale nella quale il limite di età per gli aspiranti vice ispettori di PS era