Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-25, n. 202200498

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-25, n. 202200498
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200498
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2022

N. 00498/2022REG.PROV.COLL.

N. 08090/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8090 del 2021, proposto da
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Federici-Stirling S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, non costituito in giudizio;
A D S S, rappresentata e difesa dall'avvocato F D S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza-Ter) n. 08545/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A D S S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2022 il Cons. T M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente giudizio d’appello il Ministero per lo Sviluppo Economico chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-ter, 19 luglio 2021 n. 8545, con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 2538/2021) proposto dalla dottoressa A D S S al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. 33348 del 3 febbraio 2021, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha respinto l'istanza di accesso documentale, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria cui è soggetta Federici-Stirling S.p.A.

2. La ricorrente in primo grado affermava di essere creditrice della Procedura per compensi professionali, e dopo alcuni solleciti per il pagamento dei suoi compensi intraprendeva un dialogo con i Commissari della Procedura. Arrivando ad un’ipotesi di transazione per 150.000 €, che però era condizionata alla valutazione del MISE e del Comitato di Sorveglianza, e dopo obiezioni da parte del Comitato di Sorveglianza, la dott.ssa D S S chiedeva l’accesso agli atti al MISE onde poter conoscere le motivazioni del parere negativo espresso.

3. Il Ministero oggi appellante rigettava l’istanza di accesso, ritenendo non dimostrato l’interesse attuale e concreto, non rilevando alcuna competenza del Ministero nella gestione dello stato passivo (così come nel riconoscimento dei debiti delle procedure di amministrazione straordinaria) ed infine argomentando che la richiesta fosse generica.

4. La dott.ssa D S S ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’annullamento del rigetto dell’istanza di accesso agli atti e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti sulla base delle seguenti censure: Violazione del diritto di accesso quale principio generale dell'attività amministrativa;
violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e del principio di trasparenza dell’attività amministrativa;
violazione degli artt. 22, 23, 24 e ss della legge n. 241/1990;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere. Si era costituito in giudizio il Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il Tar per il Lazio ha accolto il ricorso, non confermando la posizione dell’Amministrazione che negava l’accesso in merito all’attualità e alla concretezza dell’interesse della ricorrente. Inoltre il primo giudice ha rigettato l’eccezione di incompetenza ministeriale, ritenendo che la richiesta di ostensione di atti relativi al procedimento autorizzativo rientra nel potere di vigilanza spettante al MISE. Il TAR ha accolto anche la censura in merito all’errata genericità dell’istanza.

6. Il Ministero ha proposto appello nei confronti della sentenza del TAR per il Lazio n. 8545/2021, ritenendo errata la ricostruzione proposta dal giudice di primo grado in ordine al diritto di accesso documentale ai documenti per come richiesti dalla dott.ssa D S S.

A sostegno del ricorso il Ministero appellante deduce le seguenti censure:

1) error in iudicando circa la sussistenza di un diritto creditorio e difetti di interesse;

2) error in iudicando sulla sussistenza di un interesse difensivo;

3) violazione e falsa applicazione della normativa che ha accertato la competenza ministeriale sull’istanza ex art. 42 del d.lgs. 270/1990;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3 della legge 241/1990 in merito alla genericità della richiesta di documentazione.

7. Con ordinanza n. 5760/2021 del 22 ottobre 2021 la Sezione ha provvisoriamente sospeso la sentenza gravata, atteso che, diversamente, dall’ostensione dei documenti per cui è causa deriverebbe l’inutilità della prosecuzione del giudizio.

8. Si è costituito in giudizio la dott.ssa D S S, instando per il rigetto del ricorso.

9. Le parti hanno depositato memorie e documenti.

10. Successivamente le parti hanno depositato note di udienza, chiedendo il passaggio in decisione sulla base della trattazione scritta.

11. All’udienza del 20 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. L’appello è infondato.

13. Con il primo motivo dell’appello il Ministero critica la sentenza per aver erroneamente valutato la posizione creditoria della ricorrente in primo grado, non essendo supportata da alcun documento sottoscritto tra la Procedura in A.S. e lei. Ai fini del riconoscimento del proprio status di creditrice della Procedura, la dott.ssa D S S non avrebbe mai presentato alcuna richiesta di ammissione allo stato passivo. Pertanto ai fini del diritto di accesso non sussisterebbe nei confronti dell’appellata alcuna situazione giuridicamente tutelata. Inoltre, l'ultima missiva con la quale sarebbe stato richiesto il pagamento dei compensi (29 dicembre 2014) comproverebbe la prescrizione di tali diritti. Essendo l'eventuale accertamento del credito e la sua ammissione allo stato passivo di competenza esclusiva del Tribunale fallimentare, anche eventuali atti transattivi delle pretese creditorie, che quindi incidono sui debiti della Procedura, rientrerebbero nella competenza del Tribunale fallimentare, e gli atti amministrativi, ai quali l’odierna appellata faceva riferimento nell'istanza di accesso, non potrebbero avere alcuna ricaduta sui diritti di credito. La specifica comunicazione con la quale i Commissari straordinari della Federici-Stirling S.p.A. in A.S. avevano ritirato l'istanza di autorizzazione alla transazione ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 270/1999 avrebbe interrotto l' iter del procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale provvedimento di autorizzazione, per cui sarebbe venuto meno ogni riferimento all'art. 42 del d.lgs. n. 270/1999, come indicato nella sentenza appellata. Non si potrebbe riconoscere una posizione giuridica da tutelare, anche a mezzo di accesso ai documenti amministrativi, a chiunque intrattenga una corrispondenza con gli Organi della Procedura, a prescindere da qualsiasi prova a sostegno delle proprie ragioni.

14. Il TAR, con la sentenza impugnata, ha statuito che “(…) non può condividersi la posizione dell’Amministrazione che ha negato l’accesso in considerazione, tra l’altro, della mancata prova della posizione creditoria della ricorrente, la quale – ad avviso della stessa difesa erariale – “non avendo formulato richiesta di ammissione allo stato passivo della Procedura, non risulta essere un soggetto creditore della Procedura e, dunque non potrebbe essere parte di una transazione, eventualmente da sottoporre ad autorizzazione ministeriale”. L’esistenza di un interesse risulta dalla richiamata corrispondenza intrattenuta con gli organi della procedura, ove a fronte di una documentata proposta transattiva, non può che riconoscersi, nei limiti della cognizione di questo giudizio, la titolarità di una posizione sostanziale coincidente con la pretesa creditoria vantata dalla ricorrente”.

Non convince dunque la censura dell’appellante che sull’asserita mancante pretesa creditoria si potrebbe negare il diritto all’accesso. Nel caso di specie, la richiesta di autorizzazione alla transazione formulata dai Commissari comprova il riconoscimento dell’esecuzione delle prestazioni eseguite in loro favore, altrimenti non ci poteva mai essere una base per una mediazione con il professionista in ordine ai compensi. L’eccezione di prescrizione del credito ex art. 2956 c.c. non coglie nel segno, in disparte il fatto che tale strumento difensivo appartiene al debitore e non all’organo di vigilanza, e dovrebbe essere affrontato in altra sede e da altro giudice. In ogni modo, non può essere invocata per denegare l’accesso, vanificando in questo modo ogni esercizio di tutela degli interessi. In tal senso si è espresso questo Consiglio di Stato, accertando invece la relativa legittimazione, qualora si possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso “ abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, anche indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica ” (Cons. Stato, sez. III, n. 8543/2020). La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è di suo un bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 4930/2020). L’appellata, ad ulteriore comprova del suo interesse concreto ed attuale, ha depositato copia di tre ricorsi dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma (RG 67274/2021, RG 67345/2021 e RG 67371/2021) con i quali ha chiesto l’ammissione al passivo ai sensi dell’art. 101 della legge fallimentare (doc.

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