Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2014-11-18, n. 201405650

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2014-11-18, n. 201405650
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405650
Data del deposito : 18 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07554/2014 REG.RIC.

N. 05650/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07554/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7554 del 2014, proposto da:


avvocato O D P, rappresentato e difeso da sè medesimo, e presso il suo studio dom.to in Roma, Lungotevere dei Mellini 44;


contro

Consiglio di Presidenza per la Giustizia Tributaria, in persona del suo Presidente rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

-E R F, rappresentato e difeso da sé medesimo e dom.to in Napoli via Rampe Brancaccio n.8
R Mhi, Fortunato Abbagnano non costituiti;

per regolamento di competenza

sull' ordinanza collegiale del T.A.R. Campania - Napoli: Sezione IV n. r.g. 5452 del 2013., resa tra le parti, sul ricorso relativo ad annullamento;

delle delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

n. 1729/2013/IV del 9 luglio 2013 (pubbl. 16 luglio), e n.1832/2013/IV, del 16 luglio 2013 (pubbl. 23 luglio), relative a graduatoria dei concorrenti ed alla nomina dei vincitori del concorso per la copertura, rispettivamente, di 16 posti di vice presidente di sezione della commissione tributaria regionale Campania, e di 23 posti di vice presidente di sezione della commissione tributaria provinciale della Campania


Visto il regolamento di competenza chiesto dall’avv.to Di Paola

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza per la Giustizia Tributaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Di Paola;


L’avv.to E R F ha proposto ricorso al T.a.r. Campania –Napoli per ottenere l’annullamento dei provvedimenti riportati in epigrafe contestando la posizione da esso occupata in graduatoria, ritenendo in particolare illegittimo ed errato il punteggio di 25,68 ad esso attribuito ad esito della detta procedura concorsuale.

Il Consiglio di Presidenza per la Giustizia Tributaria, costituitosi per resistere nella memoria depositata per l’udienza del 30.04.2014, ha sollevato l’eccezione di incompetenza del t.a.r. Campania –Napoli. in ragione di quanto previsto dall’art.13 c.p.a..

Con ord.n.02923/2014 il T.a.r. adito , Sez. IV si pronunciava affermando la propria competenza, in sostanza condividendo la memoria di replica del ricorrente.

L’avv.to Di Paola costituitosi a seguito dell’integrazione del contraddittorio disposta dal T.a.r. adito (ordinanze n.2923/2014 e n.3488/2014) nei confronti degli altri concorrenti alla predetta procedura concorsuale, ha proposto l’istanza di regolamento di competenza in esame richiamando il comma 3° dell’art.13 del c.p.a., non essendo il CPGT un “soggetto della pubblica amministrazione” bensì organo di autogoverno a carattere ultraregionale con sede in Roma ,sede ricompresa nella circoscrizione del T.a.r. Lazio, che quindi è l’organo giurisdizionale competente a decidere il ricorso proposto dall’avv.to F.

Per di più, osserva l’istante, le graduatorie impugnate da quest’ultimo hanno effetti a livello nazionale e quindi effetti non limitati alla sola Regione Campania.

Il CPGT ha condiviso la tesi di parte istante.

La Sezione ritiene che l’istanza di regolamento di competenza in esame sia fondata con ciò non individuando ragioni per discostarsi da quanto opinato in precedente analoga fattispecie definita con ordinanza n.702 del 11.02.2014, ove, appunto, viene rimarcato che gli atti degli organi di autogoverno, qual è il CPGT, rientrano nella competenza territoriale del T.a.r. del Lazio, trattandosi di atti di autorità statale con sede nella circoscrizione di detto T.a.r.

Né del resto nella procedura concorsuale oggetto di ricorso vi è stata alcuna attività svolta da una struttura periferica appartenente all’organo di autogoverno intimato, con la conseguenza che in considerazione dell’efficacia nazionale della graduatoria per cui è controversia deve indicarsi la competenza del TAR del Lazio, con il correlato accoglimento della istanza di riforma dell’ordinanza del T.a.r. Campania gravata (n.02923/2014).

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