Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-28, n. 202404760
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2024
N. 04760/2024REG.PROV.COLL.
N. 07611/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7611 del 2023, proposto da:
Soleado s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F G L G, con domicilio digitale pec in registri di giustizia
contro
Agenzia del demanio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Capitaneria del porto di Taranto, Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per Campania Molise Puglia e Basilicata, sede di Bari, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle dogane - Direzione interregionale Puglia e Molise, congiuntamente rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
Ministero dello sviluppo economico, regione Basilicata e comune di Nova Siri, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 382/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. L M;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024, l’avvocato F G L G;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza n. 382 del 12 giugno 2023 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento del provvedimento del 6 agosto 2021, con il quale la Direzione governo del patrimonio dell’Agenzia del demanio ha restituito non controfirmato lo schema di Decreto di sdemanializzazione dell’area demaniale marittima, sita nel comune di Nova Siri, foglio n. 51, particelle n. 187 e 191, di complessivi 34.937 mq., inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 12 gennaio 2021 e del provvedimento del 7 settembre 2021, con il quale la Direzione per la vigilanza sulle Autorità del sistema portuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso negativamente il procedimento.
Le amministrazioni intimate si sono costituite nel presente grado di giudizio con atto formale ed hanno depositato documentazione inerente i fatti di causa.
Con memoria conclusiva le amministrazioni hanno svolto le proprie difese chiedendo la reiezione dell’appello.
Anche la parte appellante ha depositato memoria conclusiva ed entrambe le parti hanno replicato.
Con nota depositata il 18 maggio 2024 la parte appellata ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2024, sentito il difensore di parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con determinazione n. 68 del 17 giugno 2008 il Dirigente dell’Ufficio demanio marittimo della regione Basilicata ha rinnovato alla Soleado s.r.l., fino al 31 dicembre 2027, la concessione demaniale marittima dei terreni, siti nel comune di Nova Siri, foglio n. 51, particelle n. 187 e 191, aventi la superficie complessiva di 34.937 mq., dove la società gestisce un campeggio.
Con istanza del 12 settembre 2019 la Soleado s.r.l. ha chiesto la sdemanializzazione della predetta area demaniale marittima.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del 10 marzo 2020 ha respinto tale istanza per non “ generare discontinuità e/o frammentazioni della linea dividente demaniale o la formazione di aree sdemanializzate a macchia di leopardo ”, ma successivamente, in vista del possibile accoglimento dell’istanza di riesame, con nota del 12 gennaio 2021 ha trasmesso all’Agenzia del demanio lo schema di decreto di sdemanializzazione, affermando che l’area aveva perduto i requisiti morfologici e funzionali della demanialità marittima.
Con provvedimento del 6 agosto 2021 il Dirigente della Direzione governo del patrimonio dell’Agenzia del demanio ha restituito non controfirmato il predetto schema di decreto di sdemanializzazione, ritenendo “ al momento perdurante l’interesse pubblico al mantenimento della destinazione demaniale dell’area ”.
Con provvedimento del 7 settembre 2021 il dirigente della Direzione per la vigilanza sulle Autorità del sistema portuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso negativamente il procedimento, richiamando il predetto provvedimento del dirigente della Direzione governo del patrimonio dell’Agenzia del demanio del 6 agosto 2021.
Quindi, con nota via pec del 20 luglio 2022 il comandante della Capitaneria di porto di Taranto, nel riscontrare la richiesta della Soleado dell’11 maggio 2022, volta ad ottenere la conclusione del citato procedimento di sdemanializzazione, ha comunicato la già avvenuta conclusione negativa dell’ iter amministrativo, trasmettendo il predetto provvedimento ministeriale del 7 settembre 2021 e richiamando espressamente il dissenso espresso dalla Direzione governo del patrimonio dell’Agenzia del demanio.
La società ha impugnato tali atti dinanzi al Tar Basilicata e, con successivi motivi aggiunti, ha integrato le censure formulate avverso il provvedimento del 6 agosto 2021, dopo che lo stesso è stato depositato in giudizio dall’amministrazione.
3. Il Tar Basilicata, dopo aver esposto le ragioni della ravvisata irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti, ha comunque respinto l’intero gravame osservando che il dirigente della Direzione governo del patrimonio dell’Agenzia del demanio ha motivato il proprio parere contrario « oltre che per l’evidente discontinuità nella linea dividente demaniale del tratto in esame rispetto a quelli limitrofi, chiaramente evincibile dalle planimetrie depositate in giudizio, soprattutto per il costante processo, dopo gli anni sessanta, di arretramento della riva del mare e di erosione della spiaggia, che non garantisce, in applicazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, una valorizzazione dei predetti terreni per la realizzazione di un altro pubblico interesse ».
Quindi ha escluso la sussistenza del dedotto difetto di motivazione spettando al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (in seguito: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) « l'accertamento della permanenza dell'attitudine del bene all'utilizzo degli usi pubblici del mare ».
4. Ritenendo errata la sentenza, l’appellante l’ha impugnata contestando in via preliminare la rilevata ex officio tardività dei motivi aggiunti, sia per ragioni in rito, in quanto affermata dal Tribunale senza aver preventivamente sollecitato il contraddittorio sul punto, sia per ragioni sostanziali, facendo rilevare che il provvedimento presupposto è stato tempestivamente impugnato e