Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-07, n. 201300022
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Testo completo
N. 00022/2013REG.PROV.COLL.
N. 09446/2011 REG.RIC.
N. 03486/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9446 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
GI MA, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Francesco Scacchi, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Roma, V. Bocca di Leone 78(St. Bdl);
sul ricorso numero di registro generale 3486 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
GI MA, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Studio Legale Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;
per la riforma
quanto al ricorso n. 9446 del 2011:
della sentenza del T.a.r. del Lazio –Sede di Roma - Sezione III n. 06295/2011, resa tra le parti, concernente riconoscimento compensi attività svolta presso l'amministrazione nel periodo ottobre 1995 - dicembre 1999 con maggiorazione degli accessori di legge
quanto al ricorso n. 3486 del 2012:
della sentenza del T.a.r. del Lazio – Sede di Roma- Sezione II n. 08234/2011, resa tra le parti, concernente corresponsione di emolumenti spettanti per lo svolgimento dell'incarico di componente del servizio controllo interno
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. GI MA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Ernesto Sticchi Damiani e l'Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Ricorso n. 9446/2011 avverso sentenza n. 6295/2011;
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellato dottor GI MA, l’accertamento del proprio diritto a percepire i compensi spettantigli quale corrispettivo dell’attività svolta – dall’ottobre del ’95 al dicembre del ’99 – in favore dell’allora esistente Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e per la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in cui la predetta Amministrazione era, nel frattempo, confluita) ad erogargli, maggiorate degli accessori di legge, le relative somme di denaro.
Il primo giudice, con la gravata decisione n. 6295/2011 ha in via preliminare disatteso l’eccezione di litispendenza sollevata dalla difesa erariale alla stregua della considerazione per cui il procedimento che si era venuto ad incardinare per effetto dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso – il 31.3.2008 – in favore del MA (che, nel periodo considerato, aveva diretto – prima come Presidente e poi come Coordinatore – il “Servizio di controllo interno” del Ministero del Bilancio) poteva ritenersi concluso (con la pronuncia della sentenza n.622/2009; e, comunque, del decreto presidenziale n.3971/2011: col quale, a seguito dei “rimpalli” di giurisdizione che hanno caratterizzato l’annosa vicenda, si era preso atto della rinuncia all’opposizione da parte della p.a. e si era – quindi – dichiarata l’estinzione di detto procedimento).
Del pari il Tribunale amministrativo ha respinto le eccezioni di irricevibilità e di prescrizione sollevate dalla difesa erariale, osservando che “il MA aveva sempre inteso agire a tutela di un suo diritto soggettivo (e non, già, di un interesse legittimo); il ricorso di primo grado non poteva assolutamente considerarsi proposto “in riassunzione” di un precedente giudizio (perché questo era stato completamente definito e, per altro verso, come chiarito dalle stesse SS.UU. della Cassazione, il compenso richiesto dall’interessato aveva natura indennitaria (e, ad esso, si doveva applicare – pertanto – l’ordinaria prescrizione decennale e non già quella breve prevista, con riferimento ai singoli ratei, per i crediti retributivi)”.
Il primo giudice ha quindi esaminato il merito della pretesa avanzata dall’odierno appellato, e l’ha ritenuta fondata sotto il profilo dell’an debeatur.
Ciò perché, “pur dovendosi convenire con la considerazione che l’attribuzione di un incarico quale quello ricoperto (a suo tempo) dal MA sarebbe dovuta avvenire ‘senza oneri per lo Stato’, era altresì vero che il disposto di cui all’art.3 quater del d.L. 12 maggio 1995 n.163 implicava esclusivamente la necessità - per il conferente – di reperire al suo interno (e, cioè, senza alcuna variazione - o spesa aggiuntiva - per il bilancio pubblico) le risorse necessarie per potersi giovare di determinate prestazioni.”.
Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale amministrativo, ci si trovava certamente al cospetto di una erogazione delle energie lavorative di un soggetto a favore di un altro (che ne aveva tratto un significativo giovamento) e ciò appariva sufficiente a render applicabile, in favore di chi detta attività aveva svolto (essendone stato espressamente richiesto) il disposto dell’art.2042 c.c..
Richiamato l’art.34, IV comma, del d.lg. n.104/2010, il primo giudice ha pertanto invitato l’Amministrazione intimata a proporre (al MA (entro il termine di 30 giorni: decorrente dalla notificazione della sentenza) il pagamento di una somma di denaro che risulti congrua rispetto alle circostanze, tenendo conto (oltre che dell’elevatissima professionalità del MA) del fatto
“a) che il (successivamente intervenuto) D.M. 23.11.2006 ha ufficialmente stabilito che l’incarico “de quo” deve esser compensato (al lordo) con 45.000 euro annui;
b) che il decreto ingiuntivo n.1 del 2008 (revocato solo per motivi “formali”: e non “sostanziali”) aveva già quantificato il credito del MA (al netto degli accessori) in euro 64.187,98;
c) che la Corte dei conti (cfr. sez. contr., n.48, del 29.4.91) ha sottolineato (si cita testualmente) che “alla controprestazione………indennitaria………percepita dal funzionario onorario si deve riconoscere quella stessa funzione di sostentamento…………, prevalente rispetto alla funzione di rimborso-spese, che caratterizza la retribuzione del lavoratore dipendente”.
Avverso la sentenza in epigrafe l’Amministrazione rimasta soccombente in primo grado ha proposto un articolato appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica ed errata.
E’ stata pertanto riproposta la eccezione – disattesa in primo grado- di litispendenza rispetto al ricorso n. 10903/2007 (definito con la sentenza del Tar del Lazio n. 622/2009, cassata dalla Corte di Cassazione) riassunto il 7 luglio 2010 dall’appellato e dichiarato estinto con decreto 3971/2011 depositato il 1 luglio 2011 ed opposto il 26 agosto 2011.
Parimenti si è sostenuta la irricevibilità del gravame in quanto tardivo: posto che la posizione tutelata era di interesse legittimo, l’appellato avrebbe dovuto tempestivamente gravare la nota n. 36867 del 20 aprile del 2005 con la quale era stata respinta la richiesta di compensi da quest’ultimo proposta.
Nel merito si è ribadita la infondatezza del mezzo di primo grado e l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei maturati dal 1995 al 1999 ed inoltre è stata contestata la quantificazione del compenso spettante all’appellato in quanto fondata sul dM 23 novembre 2006: quest’ultima disposizione era inapplicabile al caso di specie, limitandosi a disporre per il futuro e non potendo spiegare effetti nella odierna controversia
L’appellato dottor MA ha depositato una articolata memoria ripercorrendo i fatti di causa ed evidenziando che non sussisteva alcuna causa di inammissibilità del gravame in quanto la controversia apparteneva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L’eccezione di prescrizione opposta dall’amministrazione appellante era parimenti errata, non trattandosi di “rapporto di lavoro fondato sulla garanzia di stabilità”.
Anche in ordine alla quantificazione della pretesa vantata dall’appellato la sentenza di primo grado era esatta ed immune da mende.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 il processo è stato cancellato dal ruolo.
Esso è stato fissato per la pubblica udienza del 3 aprile 2012 ed è stato rinviato alla odierna pubblica udienza del 18 dicembre 2012.
Alla odierna pubblica udienza del 18 dicembre 2012 la causa è stata posta in decisione dal LL.
Ric. n. 3846/2012 avverso sentenza n. 8234/2011.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellato dottor GI MA, l’accertamento del proprio diritto a percepire i compensi spettantigli quale corrispettivo dell’attività svolta nel periodo dal 16 novembre 2001 al 16 ottobre 2003 ricoprendo le funzioni di componente del LL di Direzione del Servizio di Controllo interno del Ministero dell’economia e delle finanze, (ciò sulla scorta di apposito decreto ministeriale in data 16 novembre 2001).
Questi aveva premesso di avere richiesto, in data 30 giugno 2004, la corresponsione del compenso per lo svolgimento dell’incarico predetto, e che con nota del 20 aprile 2005 l’Amministrazione aveva respinto la rivendicazione retributiva legata all’espletamento del ricordato incarico sostanzialmente in ragione dell’assenza di provvedimenti che espressamente prevedessero l’erogazione di compensi ai componenti dell’organo di controllo.
Detti compensi erano quantificati in euro 83.076,09 oltre interessi e rivalutazione.
Il primo giudice ha in via preliminare disatteso la eccezione di irricevibilità