Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-05-05, n. 201601762
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Testo completo
N. 01762/2016REG.PROV.COLL.
N. 00394/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2010, proposto da:
Grill Unterland di Dibiasi Barbara & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C M, M B e D P, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, via Agatone Papa, 50;
contro
Comune di Salorno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati P P, M M, A Ar e L M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 00293/2009, resa tra le parti e concernente: diniego concessione in sanatoria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salorno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Mele e Manzi;
1. PREMESSO che, a fronte della manifesta infondatezza dell’appello, sussistono i presupposti di cui all’art. 74 cod. proc. amm. per la pronuncia di sentenza in forma semplificata;
2. CONSIDERATO che il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano, con la sentenza in epigrafe, ha respinto i ricorsi n. 284 del 2006 e n. 13 del 2007, tra di loro riuntiti ed integrati da motivi aggiunti, proposti dalla Grill Unterland di Dibiasi Barbara & C. s.a.s. , nella sua qualità di titolare di un chiosco per la somministrazione di pasti e bevande sito sulla p.ed. 778 C.C. Salorno, avverso i seguenti atti:
(i) la deliberazione della giunta comunale di Salorno del 4 settembre 2006, n. 394, comunicata con nota del 20 settembre 2006, recante diniego di autorizzazione alla richiesta deroga alle distanze dal confine sia con la SS 12 (in ordine alla quale era stato rilasciato nulla-osta dal competente ufficio provinciale), sia con la p.f. 2564/3 C.C. Salorno di proprietà del Comune e su cui insisteva una strada comunale, in relazione a domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente ai sensi della l. prov. 19 ottobre 2004, n. 6 ( Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie ), per ottenere la sanatoria di vari interventi edilizi di ampliamento del chiosco;
(ii) il provvedimento n. 11445 del 26 ottobre 2006 del Sindaco del Comune di Salorno, recante la comunicazione del parere negativo della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 20 ottobre 2006 e il predetto parere;
(iii) il successivo provvedimento sindacale di diniego di condono del 21 giugno 2007;
3. RILEVATO, in particolare, che il T.r.g.a. motivava la statuizione reiettiva come segue:
(i) riteneva infondata la censura di violazione dell’art. 112, comma 2, l. prov. n. 13 del 1997 (l. urb. prov.) – secondo cui, « quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, il sindaco, previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada, può autorizzare l’ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti e, per motivi di tutela del paesaggio, nuove costruzioni lungo le strade comunali, provinciali e statali con distanze minori da quelle previste dal comma 1, a condizione che non venga pregiudicato un