Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2012-01-19, n. 201200232

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2012-01-19, n. 201200232
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200232
Data del deposito : 19 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="619b84c4-1837-5057-bf90-8fdd1b6862f7" href="/decisions/itcswk0ckkbtegocwc6">N. 00928/2010</a> AFFARE

Numero 00232/2012 e data 19/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011




NUMERO AFFARE

00928/2010

OGGETTO:

Ministero della giustizia.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora G E, nata il 17 giugno 1960 a Grumo Nevano ed ivi residente, per l’annullamento del decreto ministeriale 29 aprile 2009 n. 2436, notificatole l’1 agosto 2009, di non riconoscimento della dipendenza d’infermità da causa di servizio.

LA SEZIONE

Vista la relazione 5 febbraio 2010 n. 0440227-2009, pervenuta il 25 successivo, con la quale il ministero della giustizia (dipartimento dell’aministrazione penitenziaria) chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;

visto il ricorso, datato 16 novembre 2009;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Damiano Nocilla.


Premesso

La signora G E, dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, è infermiera caposala – tecnico B3 – presso l’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. Sin dall’assunzione ha svolto mansioni multidisciplinari e multifunzionali negli ordinari turni antimeridiani, meridiani e notturni.

Il 13 febbraio 2007 le venme diagnosticata la depressione ansiosa, e il giudizio fu confermato nelle successive visite mediche. Il 7 agosto 2007 la ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento della causa di servizio dell’infermità. La commissione medica di verifica di Caserta con verbale n. 2224 del 10 gennaio 2008 ha riconosciuto la sussistenza dell’infermità ascrivendola a Tab. A ctg. 8^. La pratica è stata successivamente inviata per il parere al comitato di verifica per le cause di servizio, il quale con parere n. 30554/2008 espresso nella seduta del 1° aprile 2009 n. 155/2009 ha affermato che l’infermità non può essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio, derivando invece da situazioni contingenti che s’innescano su personalità predisposta.

Conseguentemente l’Amministrazione, con il decreto sopra indicato, ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Sindrome depressivo-ansiosa con spunti fobici”.

Ls signora Errichiello con il ricorso straordinario in esame impugna il diniego, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, incoerenza e travisamento dei fatti, in quanto il giudizio medico espresso dal comitato di verifica si sarebbe limitato a definire la patologia, di cui è affetta, facendo ricorso alla c.d. depressione endogena ed identificandola in essa, senza tener conto delle ragioni per le quali la depressione in questione deve riferirsi alla c.d. depressione esogena, ossia quella determinata da fattori esterni connessa a causa organiche. Inoltre l’asserita mancanza di documentate prove circa l’idoneità causale dell’attività lavorativa in relazione alla genesi della patologia sarebbe in contrasto con l’ambiente di lavoro nel quale la ricorrente ha prestato l’attività lavorativa.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.


Considerato

Risulta dagli atti la contraddittorietà della motivazione del parere espresso dal comitato di verifica per le cause di servizio, che per un verso riconosce che l’infermità sofferta dalla ricorrente costituisce una «forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta», e per altro verso afferma che non si rinvengono «nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo».

La Sezione rileva che lo stesso servizio svolto dalla ricorrente come caposala nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa e la relazione favorevole con la quale l’Amministrazione penitenziaria ha accompagnato la pratica avrebbero dovuto indurre il comitato di verifica ad una più articolata motivazione nell’escludere che gli eventi connessi al servizio potessero costituire concause efficienti e determinanti della sindrome depressiva ansiosa con spunti fobici, anche quando si fosse trattato di depressione endogena.

Il motivo di difetto di motivazione è perciò fondato e per questa ragione il ricorso va accolto.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi