Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2019-05-31, n. 201902740
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Pubblicato il 31/05/2019
N. 02740/2019 REG.PROV.CAU.
N. 03248/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3248 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. II- ter , n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente giudizio di inidoneità attitudinale al concorso per titoli ed esami per l’ammissione di n. 631 allievi marescialli al 90^ corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2018/2019, indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza e pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie speciale, n. -OMISSIS-.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2019 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati come da relativo verbale;
Osservato preliminarmente, in termini generali, che le valutazioni attitudinali formulate dall’Amministrazione militare sono espressione di lata potestà tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta illogicità, palese contraddittorietà, carente istruttoria o travisamento del fatto;
Rilevato inoltre che, nella specie, il gravato giudizio è stato assunto sulla base, in particolare, degli esiti di colloquio dapprima con i periti selettori, quindi con l’ufficiale psicologo;
Ritenuto che il giudizio gravato complessivamente considerato non palesi, ad un esame tipico della cognizione cautelare, profili di manifesta illogicità o di abnorme irragionevolezza, in considerazione del fatto che i colloqui consentono – quale strumento di analisi individualizzato – un diretto contatto con il candidato e, quindi, la concretizzazione di quel giudizio attitudinale che la valutazione delle risposte ai test veicola soltanto in un’ottica iniziale ed approssimativa, in quanto frutto di algoritmi formulati a monte in via generale (cfr. ricorso in appello, pag. 9);
Rilevato, peraltro, che all’esito del colloquio i periti selettori hanno ritenuto opportuno disporre l’effettuazione dell’ulteriore colloquio con l’ufficiale psicologo, che a termini del bando è eventuale e riservato ai soli casi che presentano criticità, e che a sua volta l’ufficiale psicologo, soggetto dotato di specifica qualificazione professionale, ha ravvisato profili di insufficienza attitudinale;
Ritenuto, comunque, di poter compensare le spese del grado cautelare, in considerazione della particolarità della controversia e della rilevanza dei sottesi interessi;