Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-31, n. 202309397

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-31, n. 202309397
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309397
Data del deposito : 31 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2023

N. 09397/2023REG.PROV.COLL.

N. 05153/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5153 del 2022, proposto dalla società Interporto Campano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M, A S e I M, domiciliata presso l’indirizzo PEC dei suindicati difensori come da Registri di giustizia;

contro

- l’Autorità di regolazione dei trasporti, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. I, 21 marzo 2022 n. 227.

della non debenza, totale o parziale, da parte di Interporto Campano S.p.a. del contributo richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), D. L. 201/2011 per l'anno 2019.


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Esaminate tutte le memorie difensive, anche di replica, le note d’udienza e gli ulteriori atti depositati in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Stefano Toschei e udito, per la parte appellata, l’avvocato dello Stato Monica De Vergori. Si registra il deposito di note d’udienza da parte dell'avvocato M M con richiesta di passaggio in decisione della controversia senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso indicato in epigrafe la società Interporto Campano S.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. I, 21 marzo 2022 n. 227, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso (n. R.g. 375/2021) presentato dalla suddetta società e teso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: a) la determina dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 21/2021 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto “ Atto di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), D.L. 201/2011 per l'anno 2019 – Interporto Campano S.p.A. ”, con cui viene richiesto alla società Interporto Campano S.p.a. il pagamento del contributo dell'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011 per l'anno 2019;
b) la delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 141/2018 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019 ”;
c) la determina del segretario generale dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 21/2019 del 26 febbraio 2019 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento della predetta Autorità per l'anno 2019 (richiamata dall'Autorità e non conosciuta);
d) la nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti 3231/2019 del 5 aprile 2019 relativa al versamento del contributo per l'anno 2019;
e) la nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 11811/2019 del 4 ottobre 2019 recante invito al versamento del contributo per l'anno 2019;
f) la nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 13229/2020 del 18 settembre 2020 di determinazione del contributo dovuto da Interporto Campano all'Autorità per l'anno 2019 e costituzione in mora. Completava il corredo contestatorio la domanda di accertamento, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. l) c.p.a., della non debenza, totale o parziale, da parte di Interporto Campano S.p.a. del contributo richiesto dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011 per l'anno 2019.

2. – I fatti che hanno dato luogo alla presente vicenda contenziosa, tenuto conto degli atti processuali e dei documenti versati da tutte le parti in giudizio nel fascicolo digitale del processo e da quanto emerge dalla parte “in fatto” della sentenza di primo grado qui oggetto di appello, possono essere sintetizzati come segue:

- l’Autorità di regolazione dei trasporti (d’ora in poi, per brevità, ART) ha adottato la delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018 con la quale ha fissato, per l’anno 2019, le aliquote e indicato i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità ai sensi art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con l. 22 dicembre 2011, n. 214;

- risulta in atti (fin dal primo grado) che detta delibera ha completato il procedimento previsto per la sua approvazione, grazie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 e quindi è stata posta in esecuzione mediante la determina n. 21 del 26 febbraio 2019 del segretario generale dell’ART;

- in conseguenza all’attività provvedimentale di cui sopra l’Autorità, con nota prot. n. 3231/2019 del 5 aprile 2019 e nota prot. n. 11811/2019 del 4 ottobre 2019, rivolgeva a tutti i soggetti tenuti alla corresponsione del contributo, un invito a procedere al versamento di quanto dovuto;

- successivamente e con riferimento alla posizione di Interporto Campano S.p.a., con nota prot. n. 13229/2020 del 18 settembre 2020, l’ART sollecitava la predetta società ricorrente al versamento del contributo 2019, quantificandolo nella misura pari a € 17.957,74 oltre interessi legali;

- a tale richiesta la Interporto Campano, con nota del 30 settembre 2020, opponeva la non debenza della corresponsione dell’importo richiesto in quanto essa non rientrava tra le categorie di soggetti tenute al pagamento del contributo, quale soggetto non esercente servizi di trasporto, evidenziando che le attività svolte e capaci di produrre ricavi per la società dovevano ricondursi alla gestione immobiliare, di servizi e di spazi comuni;

- successivamente ai fatti di cui sopra l’Autorità, con nota prot. n. 2671/2021 del 1° marzo 2021, notificava alla Interporto Campano la determina n. 21/2021 del 22 febbraio 2021 di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto per l'anno 2019 alla ridetta Autorità ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011;

- tali atti e provvedimenti erano quindi impugnati dalla Interporto Campano con ricorso avanti il TAR per il Piemonte formulando un’unica e complessa censura per “ violazione e falsa applicazione dell’art. 37 comma 6 lett. b) del d.l. n. 201/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità del presupposto, nonché difetto di motivazione. Violazione dell’art. 23 e dell’art. 41 della costituzione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 7 aprile 2017, n. 69. Violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990

- il TAR per il Piemonte, con la sentenza 21 marzo 2022 n. 227, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Interporto Campano, in accoglimento di una eccezione preliminare sollevata dall’Autorità, secondo la quale il contenzioso non avrebbe avuto ragione di essere instaurato dal momento che la Interporto Campano era stata ritenuta obbligata alla corresponsione del contributo per l’anno 2019 in ragione della sentenza del TAR per il Piemonte 21 dicembre 2020 n. 891, con la quale è stata riconosciuta ed accertata la legittimità della delibera n. 141/2018 di determinazione del contributo per il 2019, affermando conseguentemente l’obbligo del relativo pagamento in capo a detta impresa. Ne consegue che il thema decidendum del giudizio di primo grado è sovrapponibile a quello di cui al giudizio definito con la sentenza n. 891/2020 (poi fatta oggetto di appello) sicché deve essere dichiarata “ inammissibile la reiterazione delle stesse problematiche ancora afferenti l’an debeatur per ogni successivo atto di mera esecuzione/riscossione dell’addebito, già cristallizzatosi nei suoi presupposti all’esito della pregressa impugnativa e che la mera adozione di un atto sollecitatorio del pagamento non consenta di contestare di nuovo la disciplina generale dallo stesso presupposta, già precedentemente censurata, e sulla quale questo Tribunale si è già espresso con sentenza, il cui appello pende innanzi al Consiglio di Stato ” (cfr., testualmente, a pag. 8 della sentenza qui oggetto di appello).

3. - Di detta sentenza viene oggi chiesta la riforma in appello (con conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado) ritenendola errata.

Dopo aver argomentato circa la tempestività del ricorso di primo grado, stante la posizione di diritto soggettivo vantata con riferimento ai provvedimenti impugnati e quindi la contestabilità degli stessi entro il termine di prescrizione e non di decadenza, per come tempestivamente è avvenuto, la società Interporto Campano ha ritenuto non corretta l’affermazione fatta propria dal primo giudice sulla identità dell’oggetto di giudizio tra il contenzioso concluso con la sentenza del

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