Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-07-17, n. 201703477

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-07-17, n. 201703477
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703477
Data del deposito : 17 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2017

N. 03477/2017REG.PROV.COLL.

N. 04965/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4965 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

M D non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 05269/2007, resa tra le parti, concernente esclusione da attribuzione qualifica luogotenente


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avv.to dello Stato De Felice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. M D, maresciallo della Marina Militare, è stato sottoposto al giudizio della Commissione Permanente di avanzamento e di valutazione dei Sottufficiali della Marina Militare, al fine di verificare la sua idoneità alla qualifica di Luogotenente con riferimento all’aliquota definita al 31.12.2003, risultando idoneo con il punteggio di 22,93/30 ma in posizione non utile visto il numero limitato delle qualifiche da attribuire.

L’interessato ha quindi impugnato con ricorso e motivi aggiunti gli atti inerenti la suddetta procedura.

La sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’adito TAR Napoli ha accolto il ricorso annullando il provvedimento finale per difetto di motivazione, è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal soccombente Ministero della Difesa il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività.

L’appellato non ha svolto attività difensiva.

Con ord.za n. 3775 del 2008 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello non è fondato e va pertanto respinto, dovendosi qui confermare che lo stesso – come evidenziato dalla Sezione in sede incidentale – non risulta supportato da fumus.

Con l’unico e articolato motivo di impugnazione l’Amministrazione deduce che, dovendosi applicare nella fattispecie i criteri valutativi propri delle procedure di avanzamento a scelta, la Commissione gode di un ambito valutativo latamente discrezionale.

Ne deriva, prosegue l’appellante, che l’ambito di sindacabilità in sede giurisdizionale di tale valutazione è ristretto entro i confini di una verifica della logicità e razionalità del giudizio finale della Commissione, censurabile solo in presenza di macroscopiche incoerenze.

In caso contrario, come avvenuto in prime cure, il giudice finirebbe per invadere l’ambito del merito, invece riservato all’Amministrazione.

Con riferimento alle peculiarità del caso in esame il mezzo non può essere favorevolmente scrutinato.

E’ noto che i giudizi di avanzamento ( ed analogamente i giudizi relativi al conferimento di talune qualifiche) in sede impugnatoria sono soggetti al sindacato giurisdizionale entro limiti assai ristretti, segnati dall’esigenza di rispettare la sottile, ma nondimeno assai precisa, linea che demarca il giudizio di legittimità da quello di merito, inerente l’intrinseco della valutazione istituzionalmente demandata alla Commissione di avanzamento.

Nel caso di specie, tuttavia, gli elementi valorizzati dal TAR hanno tutti un rilievo obiettivo, di talché ben si comprende come il primo giudice possa esser pervenuto a stigmatizzare il difetto di motivazione che vizi agli atti impugnati.

In primo luogo, infatti, non è stato considerato che il ricorrente aveva ottenuto nel corso della carriera non uno ( come affermato dall’Amministrazione) ma due elogi.

Senza dubbio, in sé il numero degli elogi conseguiti da un militare può non rivestire importanza decisiva nei giudizi di avanzamento ai gradi superiori.

Ma nel caso in esame, venendo in rilievo il conferimento di qualifica ( sia pur apicale) ad un sottufficiale, la Commissione non poteva prescindere da un attento esame degli elementi personali e di servizio dello scrutinando, come ricavati dalla documentazione personale del medesimo.

In termini piani: in un giudizio di avanzamento riguardante un sottufficiale ( nel quale non vengono in rilievo profili valutativi così complessi e multifattoriali quali quelli relativi al conferimento di gradi apicali della gerarchia militare) la Commissione può legittimamente non “promuovere” uno scrutinando nonostante questi abbia conseguito un certo numero di elogi;
ma non può legittimamente formulare un giudizio negativo equivocando sul numero degli elogi prendere in considerazione.

In secondo luogo, come sottolineato dal TAR, deve considerarsi che l’appellato – secondo quanto risulta dagli atti – a partire dall’anno 1986 ha sempre conseguito la valutazione di eccellente.

Di talché, avendo la Commissione focalizzato la sua valutazione proprio sugli elementi caratteristici del servizio prestato dagli scrutinandi nel periodo posteriore all’anno 1995, la valutazione finale risulta effettivamente incoerente con le richiamate risultanze istruttorie.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.

Nulla per le spese di questo grado del giudizio, non essendosi l’appellato costituito.





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