Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2019-04-26, n. 201901252

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2019-04-26, n. 201901252
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901252
Data del deposito : 26 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01211/2017 AFFARE

Numero 01252/2019 e data 26/04/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2019


NUMERO AFFARE 01211/2017

OGGETTO:

Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da T R, contro Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri Puglia, Compagnia Carabinieri di Lanciano (Ch), avverso:
- il silenzio rigetto e/o mancato riscontro, da parte della Legione Carabinieri Puglia, della nota datata 1° agosto 2015 di richiesta di inoltro delle deleghe sindacali per la detrazione dalla propria busta paga della quota mensile a favore dell'U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri);
- il provvedimento n. 137/3, datato e notificato l'11 dicembre 2015, del Comandante della Compagnia Carabinieri di Lanciano (Ch), con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare di corpo di gg. 7 di "consegna" e il rigetto del relativo ricorso gerarchico;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 153098 del 10/03/2017, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

1.) Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in esame, il Carabiniere Scelto T R, in forza Compagnia Carabinieri di Vasto, ha impugnato il provvedimento, notificato il 1° giugno 2016, del Comandante provinciale di Chieti, di reiezione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento n. 137/3, notificato al ricorrente in data 11 dicembre 2015, del Comandante della Compagnia Carabinieri di Lanciano (CH), con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare di corpo di giorni 7 di “consegna”, per adesione ad associazione a connotazione sindacale.

2.) Giova premettere, in punto di fatto, che nell’anno 1998 il sig. Antonio S – mentre prestava servizio presso il Comando Legione Carabinieri “Puglia” – fondava l’Associazione culturale-assistenziale denominata U.N.A.C, dandone comunicazione al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Nell’anno 2001 il Ministero della difesa dichiarava l’associazione suddetta a carattere parasindacale, impedendo così l’adesione all’associazione da parte dei militari in servizio.

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