Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-06-12, n. 201303247
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Testo completo
N. 03247/2013REG.PROV.COLL.
N. 01197/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2003, proposto da:
L L, Il Cerchio S.a.s. di Perrone Giorgio e lo Studio Ortokinesis S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentati legali, rappresentati e difesi dall'avv. F G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C M in Roma, Piazzale Clodio n. 12;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce 1 (oggi A.s.l. provinciale di Lecce), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P L P, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, 3;
nei confronti di
Centro Radiologico Monosi-Amati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Laudisa, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24;
Laboratorio Analisi Cliniche S.a.s., Laborataorio P. Pignatelli S.r.l., n.c.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione II, n. 7835 dell’11 dicembre 2001, resa tra le parti, concernente la determinazione del piano annuale preventivo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avv. Mario Sanino, su delega dell’avv. F G M, e l’avv. P L P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il dr. L L, la società il Cerchio di Perrone Giorgio e lo Studio Ortokinesis, erogatori di prestazioni di fisiokinesiterapia ed accreditati con il SSN, avevano impugnato davanti al T.A.R. di Lecce la deliberazione, n. 7341 del 29 dicembre 2000, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce/1 (AUSL LE/1) aveva determinato il tetto di spesa delle prestazioni erogabili per l’anno 2001, nonché ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
2.- Il T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, con sentenza della Sezione II, n. 7835 dell’11 dicembre 2001, dopo una attenta ricostruzione della normativa regolante la materia, ha respinto il ricorso ritenendolo infondato nel merito.
3.- Il dr. L L, la società il Cerchio di Perrone Giorgio e lo Studio Ortokinesis hanno appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
Dopo aver sostenuto che con il loro ricorso non avevano inteso contestare il potere della Regione di determinare i tetti di spesa delle prestazioni erogabili con oneri a carico del S.S.N., gli appellanti hanno sostenuto (con il primo motivo) che non poteva essere l’Azienda sanitaria, che opera, nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, in regime di concorrenza con gli operatori privati accreditati, a poter determinare i limiti di operatività delle strutture private che peraltro non avrebbero potuto rifiutare le prestazioni loro richieste dagli assistiti.
4.- Nelle more del giudizio, questo Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione V, n. 499 del 2003, ha annullato, a seguito del ricorso proposto da alcuni studi radiologici, il provvedimento n. 7341 del 29 dicembre 2000 (impugnato anche nel presente ricorso), con il quale il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce/1 aveva determinato il tetto di spesa delle prestazioni erogabili per l’anno 2001. La Sezione V ha infatti ritenuto, come meglio si dirà poi, che i tetti erano stati illegittimamente determinati unilateralmente da un’azienda sanitaria, in teoria concorrente dei privati, mentre sarebbe stato necessario procedere ad apposita negoziazione.
In relazione a tale circostanza, gli appellanti hanno sostenuto che la questione sollevata doveva ritenersi oramai risolta, considerato che l’atto impugnato (ed annullato) deve ritenersi inscindibile per tutti i suoi destinatari.
5.- Ritiene peraltro la Sezione che l’atto in questione non possa ritenersi inscindibile ma, al contrario, sia un atto scindibile in una pluralità di determinazioni che hanno investito le singole strutture erogatrici di prestazioni sanitarie con il SSN.
Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, come ha ricordato l’AUSL resistente, con la decisione n. 8 del 2 maggio 2006, ha ritenuto, in un’analoga fattispecie, riguardante l’annullamento di una deliberazione con la quale l’amministrazione aveva determinato i tetti di spesa e suddiviso le risorse tra le attività assistenziali, che tale deliberazione doveva essere qualificata «come atto plurimo, e quindi divisibile, la cui impugnazione da parte dei professionisti o delle strutture accreditate ha investito soltanto la parte di interesse del ricorrente che ha proposto l’impugnativa», con la conseguenza che il giudicato di annullamento si è formato «sulla sola parte dell’atto plurimo concernente ciascun ricorrente, delimitata dall’interesse di quest’ultimo».
5.1.- Pertanto la questione all’esame di questa Sezione, riguardante la determinazione dei tetti di spesa (per il 2001) assegnati agli appellanti, esercenti l’attività di fisiochinesiterapia, non può ritenersi coperta dal giudicato formatosi sulla predetta sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 499 del 2003 che ha riguardato altri soggetti (titolari di studi radiologici) erogatori di prestazioni in favore del SSN.
6.- Chiarito che l’atto impugnato deve ritenersi, per sua natura, scindibile, si deve ora vedere se le valutazioni contenute nella citata sentenza della Sezione V di questo Consiglio, che hanno condotto all’annullamento (nel ricorso proposto da alcuni studi radiologici) della deliberazione n. 7341 del 29 dicembre 2000 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce/1, possano condurre all’accoglimento anche dell’appello in esame.
In proposito va opportunamente premesso che l’eccezione sollevata dall’Azienda resistente, relativa al tardivo deposito di copia dell’anzidetta pronuncia, appare priva di consistenza, trattandosi di atto conosciuto e disponibile da parte del Collegio, il quale può anche motivare la decisione mediante il semplice rinvio ai precedenti giurisprudenziali cui intenda eventualmente conformarsi (v. artt. 74 e 88 c.p.a.).
6.1.- Come si è accennato, la Sezione V, con la predetta sentenza, ha ritenuto che illegittimamente i limiti di attività per le singole strutture private (attraverso la determinazione dei tetti di spesa) sono stati in concreto «imposti, in via unilaterale, da un soggetto (l’Azienda sanitaria locale) che doveva in teoria concorrere alla prestazione degli stessi servizi di pubblica utilità in posizione di parità, salve le doverose peculiarità connesse alla natura pubblica dell’Ente erogatore (in tema, ad esempio, di obbligo di prestare i servizi anche oltre la disponibilità di budget)». Mentre «si sarebbe dovuto procedere ad un’accorta rinegoziazione delle prestazioni offerte dai soggetti privati provvisoriamente accreditati, ed alla stipulazione con gli stessi di contratti tali da garantire agli utenti un grado ottimale del servizio, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo».
6.2.- Sul punto peraltro la giurisprudenza successiva, come ha ricordato nei suoi atti difensivi l’Azienda appellata, si è espressa diversamente.
Al riguardo, si deve ricordare che alle Regioni è affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Nell'esercizio di detta potestà programmatoria le Regioni godono di un ampio potere discrezionale, dovendo bilanciare elementi diversi, ossia l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale, l'interesse pubblico a garantire l'efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario nazionale.
In tale quadro, secondo quanto previsto dall’art.