Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-16, n. 202404389

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-16, n. 202404389
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404389
Data del deposito : 16 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2024

N. 04389/2024REG.PROV.COLL.

N. 03645/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3645 del 2020, proposto da
Dervall Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S C e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

G B, M P e S P, rappresentati e difesi dagli avvocati D M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Comune di Vicenza, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1072/2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti e l’appello incidentale proposto da G B, M P e S P;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - G B, M P e S P sono proprietari di alcune unità abitative poste all’interno della “Torre dei Loschi”: un edificio di epoca medievale sottoposto a vincolo monumentale, prospiciente il retro del Palazzo delle Poste di Vicenza, anch’esso dichiarato, con D.M. del 9.10.2000, “di interesse particolarmente importante ” perché “ esempio significativo dell’architettura del Ventennio ”.

2 – In riferimento a quest’ultimo edificio, la società Bell S.r.l., in data 27.06.2011, ha presentato una prima istanza di Permesso di Costruire (pratica n. 3673/2011) per la sua ristrutturazione con cambio d’uso da direzionale a commerciale/direzionale e residenziale e la realizzazione di parcheggi.

2.1 - In data 8/8/2011, il tecnico comunale aveva reso parere sfavorevole all’intervento, ritenendo ostativo l’art. 9 PPCS che consente solo interventi di consolidamento statico, di bonifica igienica e di modifiche della distribuzione interna ed esterna solo in conseguenza dei suddetti interventi edilizi.

2.2 - La Soprintendenza, invece, aveva reso un parere preventivo di contenuto favorevole con prescrizioni, in data 21/3/2011.

2.3 - Il Comune, in data 21 marzo 2012, ha rilasciato il permesso di costruire

NUT

3673/2011

NPG

21573/12 per l’intervento di “ Ristrutturazione edilizia - Palazzo delle Poste di Vicenza ”, assoggettandolo alle prescrizioni indicate nel parere della Soprintendenza prot. n. 6847 del 21/03/2011.

3 - Tale immobile è stato successivamente venduto alla società Dervall Immobiliare s.r.l. che ha presentato, in data 06.07.2017, un’istanza di Permesso di Costruire in variante, avente ad oggetto il “restauro” dell’immobile, che prevede il cambio della destinazione d’uso in residenziale e direzionale e la modifica delle facciate, delle terrazze e delle logge del prospetto interno che affaccia sulla Torre dei Loschi.

3.1 - Il progetto ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza, rilasciata con il provvedimento n. prot. 13335 datato 6 giugno 2017, recante talune prescrizioni. Il Comune ha quindi rilasciato il permesso in variante in data 16/11/2017, riproponendo le prescrizioni dell’autorizzazione della Soprintendenza.

4 - Non essendo iniziati i lavori entro l’anno, il titolo è decaduto. La Dervall Immobiliare ha presentato, per il medesimo progetto, un’ulteriore istanza di permesso di costruire in data 08.03.2018. Il Comune, in accoglimento dell’istanza, ha rilasciato il Permesso di Costruire

NUT

0879/2018 in data 18.04.2018, confermando le condizioni contenute in quello decaduto.

4.1 - G B, M P e S P hanno impugnato avanti il T per il Veneto quest’ultimo provvedimento unitamente all’autorizzazione monumentale prot. n. 13335 del 15.06.2017 (nonché, il Permesso di Costruire

NUT

2335/2017 del 16.11.2017, l’autorizzazione monumentale prot. n. 6847 del 21.03.2011 ed il Permesso di Costruire

NUT

3673/2011 del 21.03.2012).

5 – Il T adito, con la sentenza indicata in epigrafe:

1) ha ritenuto infondate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei ricorrenti, formulate dal Comune di Vicenza e dalla società Dervall Immobiliare;

2) ha ritenuto irricevibile la domanda di annullamento del permesso di costruire

NUT

3673/2011 del 21.03.2012, del permesso di costruire in variante

NUT

2335/2017 del 16.11.2017 e dell’“autorizzazione monumentale” prot. n. 6847 del 21.03.2011, essendo decorso il termine decadenziale d’impugnazione;

3) ha annullato il permesso di costruire

NUT

0879/2018, sostenendo che: ‒ il piano regolatore di Vicenza avrebbe consentito solo un intervento di “restauro conservativo”;
‒ l’intervento autorizzato travalicava i limiti di cui all’art. 3, co. 1, lett. c), del t.u. dell’edilizia (ritenuto applicabile), proprio per l’entità delle modifiche previste per il retro dell’edificio;

4) ha confermato la legittimità dell’autorizzazione soprintendentizia prot. n. 13335 del 15.06.2017, ritenendo che l’intervento autorizzato si configurasse come “restauro” ai sensi del codice dei beni culturali (art. 29, co. 4).

6 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società Dervall Immobiliare per i motivi di seguito esaminati.

6.1 – Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo grado, proponendo appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado che hanno dichiarato in parte irricevibile il ricorso e respinto il ricorso avverso l’autorizzazione monumentale.

6.2 – In via preliminare devono essere disattese le eccezioni di improcedibilità dell’appello in ragione del sopravvenuto permesso di costruire che legittima l’intervento ed in conformità del quale sono stati eseguiti i lavori, dal momento che l’appellante ha fatto espressa riserva di eseguire l’intervento come originariamente previsto nel provvedimento poi annullato dal T ed oggetto del ricorso in appello.

Per tale ragione sussiste altresì l’interesse dell’appellante incidentale, il quale ha altresì precisato di non aver impugnato gli atti sopravvenuti, in quanto questi ultimi hanno ad oggetto un progetto differente da quello contestato.

7 – Appare logicamente prioritario l’esame delle censure di cui all’appello principale con le quali si contesta la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire dei ricorrenti in primo grado.

7.1 – Con il primo motivo l’appellante lamenta “ Errore di giudizio sulle eccezioni di carenza di legittimazione e di interesse ad agire, fondate sulla mancata prova del rispetto degli adempimenti connessi alla stipula di atti di trasferimento di beni culturali ”.

Con il ricorso di primo grado l’appellante aveva eccepito che gli originari ricorrenti si affermavano proprietari di unità immobiliari ricomprese nell’edificio denominato “Torre dei Loschi” pur non avendo allegato documentazione idonea a comprovare la validità e l’efficacia dei titoli presentati, in quanto non avrebbero prodotto i documenti relativi alla trasmissione alla Soprintendenza degli atti di acquisto.

Per l’appellante il T non avrebbe considerato gli atti di acquisto per i quali non sia comprovato il rispetto delle formalità prescritte dalla legge - a garanzia del diritto pubblico di prelazione sui beni culturali - sono contratti nulli (ai sensi dell’art. 61 della l. n. 1089/1939 e dell’art. 164 del d.lgs. n. 42/2004, ratione temporis). Pertanto, gli originari ricorrenti non avrebbero fondato la loro legittimazione su titoli validi ed efficaci.

L’appellante censura la pronuncia altresì nel punto in cui il T ha ritenuto che la legittimazione ad agire di due dei tre ricorrenti originari si sarebbe fondata anche sulla residenza degli stessi nella “Torre dei Loschi”, in ragione della norma di cui all’art. 31 della l. n. 1150/1942.

7.2 – Con il secondo motivo l’appellante lamenta “ Errore di giudizio sull’eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse ”.

L’appellante censura il capo della pronuncia in cui il T statuisce che, mutando avviso rispetto a quanto previsto in sede cautelare, i ricorrenti avessero interesse a ricorrere.

Sul punto l’appellante sostiene che i ricorrenti originari avrebbero prospettato esclusivamente un interesse di natura patrimoniale, affermando che l’intervento autorizzato avrebbe ridotto il valore delle unità immobiliari di cui si affermavano proprietari. A sostegno della loro tesi i ricorrenti avrebbero allegato esclusivamente la relazione di un tecnico che in modo apodittico e non documentato avrebbe indicato che la modifica del prospetto sud dell’ex Palazzo delle Poste avrebbe ridotto del 10% il valore delle unità immobiliari ricomprese nella “Torre dei Loschi”.

In tal modo la sussistenza dell’interesse ad agire non risulterebbe fondata su elementi di prova idonei che documentino compitamente le dinamiche dei valori immobiliari in loco.

8 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

L’Adunanza Plenaria del 9 dicembre 2021 n. 22 ha chiarito che “a ) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
”.

8.1 - Nel caso in esame devono ritenersi sussistenti entrambe le condizioni dell’azione avuto riguardo alle seguenti circostanze:

- la “Torre dei Loschi”, entro la quale si collocano le unità abitative dei ricorrenti in primo grado, è un edificio di epoca medievale sottoposto a vincolo monumentale che si affaccia direttamente sul retro del Palazzo delle Poste di Vicenza;

- i ricorrenti di primo grado risultano aver acquistato le rispettive unità abitative come da rogiti prodotti in causa e sono state effettuate le dovute comunicazioni al Ministero competente, ex art. 59 d. lgs. n. 42/2004 ed art. 30 L. n. 1089/1939, alle quali sono seguite le comunicazioni di rinuncia alla prelazione;

- le signore Pegoraro e Purgato risiedono nelle rispettive unità abitative da molti anni, come da certificati storici di residenza;

- i ricorrenti hanno provato il pregiudizio subito con la perizia asseverata prodotta in primo grado che, a prescindere dalla correttezza della stima relativa alla supposta perdita di valore degli immobili derivante dal progetto impugnato, evidenzia anche la possibile violazione della riservatezza dovuta alle terrazze sporgenti, alle logge, alle porte finestre che dovrebbero sorgere a poca distanza dalle finestre dei ricorrenti.

8.2 – Non appare neppure convincente l’assunto per cui l’interesse dei ricorrenti sarebbe venuto meno a causa dei lavori eseguiti alla fine degli anni sessanta sulle tre facciate posteriori dell’ex palazzo delle Poste prospicienti la Torre dei Loschi, avendo gli stessi dimostrato che in realtà i lavori degli anni sessanta hanno interessato unicamente il corpo dell’edificio al piano terra, non incidendo assolutamente sulla qualità dell’affaccio delle finestre degli appartamenti dei ricorrenti.

9 – Con il terzo motivo, Dervall Immobiliare lamenta, in relazione al primo motivo del ricorso di primo grado, un “ Errore di giudizio sulla disciplina degli interventi ammessi dallo strumento urbanistico generale di Vicenza per gli edifici dichiarati beni culturali situati nel centro storico (artt. 13 e 36 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi e art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico), nonché sull’applicabilità della nozione di restauro di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del t.u. approvato con d.P.R. n. 380/2001 ”.

Secondo il T, il Piano degli Interventi (PI) di Vicenza, approvato nel 2013, avrebbe implicitamente assoggettato tutti gli “edifici - beni culturali” siti nel centro storico alle regole stabilite dal Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) per gli interventi sugli edifici classificati “monumentali”. Pur in assenza di un’espressa disposizione in tal senso, dunque, gli interventi sugli “edifici - beni culturali” sarebbero soggetti alle limitazioni stabilite dall’art. 9, primo comma, delle NTA del PPCS, come modificate dall’art. 36, comma 4, lett. h., secondo alinea, delle NTO del PI.

L’appellante sostiene che tutte le norme richiamate dal Giudice di prime cure nella pronuncia gravata, anziché confermare la tesi interpretativa del T, la smentirebbero.

9.1 – Sotto altro profilo, il T ha ritenuto che, con riferimento agli edifici assoggettati dal PPCS a “grado di protezione”, l’art. 36, co. 4, lett. h., secondo alinea delle NTO del PI avrebbe recepito la nozione di “restauro” di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del t.u. dell’edilizia.

Per l’appellante l’esame della disposizione citata porterebbe ad escludere tale automatica applicabilità, in quanto anche per gli edifici per i quali il PPCS prevede un “grado di protezione” (“monumentali” e “ambientali”) il PI consentirebbe interventi che, secondo il t.u. dell’edilizia, costituiscono “ristrutturazione edilizia” (e non “restauro e risanamento conservativo”).

10 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

Il permesso di costruire

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi