Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-06, n. 202301259

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-06, n. 202301259
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301259
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 01259/2023REG.PROV.COLL.

N. 03304/2022 REG.RIC.

N. 03127/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2022, proposto da
Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

V C, rappresentata e difesa dagli avvocati L A, C M, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;



sul ricorso numero di registro generale 3304 del 2022, proposto da
Università degli Studi G D'Annunzio di Chieti Pescara, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

V C, rappresentata e difesa dagli avvocati L A, C M, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;

per la riforma

quanto al ricorso n. 3127 del 2022:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00055/2022, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 3304 del 2022:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00055/2022, resa tra le parti;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di V C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati L A per la parte appellata, nessuno presente per le Amministrazioni appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso numero di registro generale 283 del 2020, la ricorrente ha chiesto al TAR adito l’annullamento:

- della nota prot. n. 44418/2020, datata 23.07.2020, con cui la Segreteria Studenti dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti subordina l’iscrizione agli anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina alla presenza di posti liberi a seguito di riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari conseguiti in precedente carriera;

- nei limiti di interesse, dell’avviso di trasferimento adottato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo in pari data nonché – ove occorra – della graduatoria pubblicata in data 12 marzo 2020, successivamente rettificata in data 21 aprile 2020;

- nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19 luglio 2019 con il quale l’Università ha adottato la “Disciplina trasferimenti e passaggi” pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo in data 22 luglio 2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l’a.a. 2019/2020;

- del D.R. adottato dall’Università, n. 1198 del 3 luglio 2019, nella parte in cui, all’art. 3.1, prevede illegittimi criteri di selezione per l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;

- ove occorra, del D.M. n. 277 del 28 marzo 2019 nella parte in cui, al punto 12 dell’allegato 2, subordina il trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a programmazione nazionale alla disponibilità di posti;

- anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell’interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G.

D'Annunzio” di Chieti-Pescara nonché del Regolamento di Ateneo.

Con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere.

In particolare, il Collegio ha ritenuto ritiene che il c.d. principio dell’assorbimento di cui all’art.4, comma 2 bis del d.l. n.115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, operi anche nel caso, come quello in esame, di studenti universitari ammessi con riserva e che abbiano superato alcuni esami di profitto nelle more del giudizio.

Tenuto conto che la parte ricorrente è stata ammessa con riserva a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare e che la medesima nelle more del giudizio di prime cure ha superato alcuni esami del corso di studio, così dimostrando nei fatti ed in modo ancor più specifico la propria idoneità al cui accertamento era deputata la procedura comparativa per l’iscrizione ad anni successivi, il primo giudice, anche in ragione del decorso dell’anno accademico e della esigenza di assicurare effettività alla tutela giurisdizionale, ha considerato superato il profilo ostativo relativo alla programmazione dei posti disponibili, stante la mancata ottemperanza della amministrazione alle numerose decisioni dello stesso TAR, passate in giudicato, con cui veniva ordinata la rinnovazione dell’istruttoria per la quantificazione dei posti effettivamente disponibili.

Per conseguenza, ha ritenuto cessata la materia del contendere essendosi consolidata la posizione della parte ricorrente, che deve ritenersi, secondo la sentenza impugnata, ormai definitivamente ed irrevocabilmente iscritta a pieno titolo nel corso di laurea che sta frequentando.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due appelli, ai densi dell’art. 96, comma 1 c.p.a., in quanto proposti separatamente avverso la medesima sentenza.

Quanto al ricorso n. 3127/2022, sono stati articolati due motivi.

Con il primo, è stata dedotta la violazione dell’art.41 c.p.a. e la violazione dell’art.112 c.p.c., relativamente all’inammissibilità dell’originario ricorso dovuta all’omessa notifica ai controinteressati, disattesa dal TAR in primo grado.

Con il secondo, è stata dedotta la violazione degli art. 55 e seguenti c.p.a.- falsa applicazione dell’art. 4, co.

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